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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32412/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La lavoratrice aveva chiesto, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della SDA dal 10.7.2002 (inquadramento 1° livello parametro 159 CCNL Logistica), con dichiarazione di inefficacia del licenziamento intimato il 3.8.2016 dalla formale datrice Gepin Contact spa e condanna della SDA alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni e dei contributi. La SDA ha impugnato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'interposizione fittizia e il rapporto con la committente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da SDA. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accertato, sulla base di deposizioni e documentazione, che la Castellano era stata, sin dall'origine, diretta, controllata e organizzata dalla SDA e aveva svolto attività anche non previste nei contratti di appalto; ne è conseguito il riconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della SDA con efficacia dal 10.7.2002 e la conferma delle pronunce di riammissione e pagamento di retribuzioni/contributi. La Corte ha inoltre chiarito che la norma di interpretazione autentica (art. 80-bis D.L. n.34/2020 conv. L. n.77/2020) — secondo la quale il licenziamento non rientra negli "atti di costituzione o gestione" del rapporto che si intendono compiuti dall'utilizzatore — è norma di interpretazione autentica applicabile, per ragioni di identità di tutela, anche ai casi di appalto non genuino; nondimeno il rigetto del ricorso comporta la conferma delle pronunce di merito favorevoli alla lavoratrice. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    "Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2."

    Regola la possibilità per il lavoratore di chiedere la costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore in caso di appalto irregolare; la Corte la interpreta alla luce del Capo IV del d.lgs. 81/2015 per identità di tutela con la somministrazione irregolare.

  • art. 27 d.lgs. n. 276/2003 (testo richiamato)

    "Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione."

    Storicamente attribuiva effetti all'utilizzatore per gli atti di gestione compiuti dal somministratore; la Corte ricostruisce che, per ragioni sistematiche, la disciplina sostanziale è ora contenuta nel d.lgs. 81/2015.

  • art. 38 d.lgs. n. 81/2015, comma 3

    "Tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto, per il periodo nel quale la somministrazione ha luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione."

    Riproduce la disciplina che attribuisce effetti all'utilizzatore; la Corte la collega all'art.29 d.lgs. 276/2003 per applicare analoghe tutele nelle ipotesi di appalto non genuino.

  • art. 80-bis D.L. n. 34/2020 (conv. L. n. 77/2020)

    "Il secondo periodo del comma 3 dell’art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ... si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento."

    È qualificata come norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva su profili interpretativi incerti: esclude che il licenziamento intimato dal somministratore/appaltatore si intenda automaticamente come atto dell'utilizzatore; la Corte estende, per identità di ratio, tale interpretazione anche agli appalti non genuini.

  • art. 2909 cod. civ.

    Richiamato dai motivi di ricorso come norma sul vizio di fatto e prova; la Corte valuta che il ricorso prospetti in realtà una rivalutazione del merito, dunque inammissibile.

  • art. 324 cod. proc. civ.

    Richiamato nei motivi di cassazione in relazione ai mezzi di prova; la Corte rileva che le censure attengono alla valutazione di fatti e prova svolta dal giudice di merito.

  • art. 1 legge n. 1369/1960

    Invocata dalla ricorrente in rapporto all'interposizione; la Corte ritiene le censure relative alla valutazione delle direttive e del contenuto contrattuale come questioni di fatto già apprezzate dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Se il lavoratore formalmente dipende da un appaltatore ma è organizzato, diretto e controllato dal committente (turni, ferie, direttive specifiche, integrazione nell'organizzazione del committente, attività non prevista dal contratto d'appalto), può ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro direttamente con il committente ai sensi dell'art.29 d.lgs. 276/2003 (lett. richiamo al Capo IV d.lgs. 81/2015).
  • La norma interpretativa (art. 80-bis D.L. 34/2020) esclude che il licenziamento intimato dal somministratore/appaltatore sia automaticamente considerato un atto di gestione imputabile all'utilizzatore; perciò l'impugnazione del licenziamento potrebbe dover essere proposta anche nei confronti del datore formale, salvo valutazioni specifiche sulla fittizietà/interposizione.
  • Nel giudizio di merito rilevano prove come e-mail interne, testimonianze su chi impartiva ordini, chi fissava turni/ferie, e la corrispondenza fra mansioni svolte e contenuto del contratto d'appalto: questi elementi sono decisivi per accertare l'interposizione fittizia.
  • Le censure in Cassazione che mirano a una nuova valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili: le valutazioni probatorie dei giudici di merito vincolano la Corte di legittimità salvo vizio di diritto evidente.
  • In situazioni analoghe è opportuno agire su due fronti (impugnazione del licenziamento nei confronti del datore formale e, parallellamente, domanda di costituzione del rapporto nei confronti dell'utilizzatore) ove si ritenga configurabile interposizione o appalto non genuino, tenendo conto però dell'effetto dell'art.80-bis sulla imputazione del licenziamento.

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