Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32571/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, collaboratore scolastico assunto a tempo indeterminato dal settembre 2020, impugnava il licenziamento disciplinare disposto in data 2 marzo 2021 per avere dichiarato falsamente il possesso di un diploma triennale di qualifica professionale (operatore dei servizi di ristorazione) rilasciato dall'Istituto "Passarelli". L'Amministrazione aveva acquisito gli esiti di indagini penali dalla Procura di Vallo della Lucania relative alla falsità materiale di numerose pergamene rilasciate dall'Istituto, e il ricorrente risultava tra i destinatari di tali diplomi. In sede di merito la Corte d'Appello ha ritenuto provata la falsità materiale del titolo e ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la prova contraria, né documentato il percorso di studi che avrebbe giustificato il possesso del titolo; inoltre la spendita del titolo mendace aveva inciso sul punteggio nelle graduatorie determinando l'assunzione. In cassazione il ricorrente censurava l'accertamento della falsità (assenza di sentenza penale definitiva, assenza dell'originale del diploma), il riparto degli oneri della prova, la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa del penale e la sproporzione della sanzione dato che sarebbe in possesso di altro diploma utile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le risultanze investigative (e la documentazione amministrativa prodotta) legittimavano il controllo della veridicità dell'autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, art. 71, e che, una volta emersa la falsità materiale del diploma, gravava sul lavoratore l'onere di fornire la prova contraria riguardante il compiuto percorso di studi. Ha valorizzato l'art. 55-quater, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001 che consente il licenziamento per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, valutando altresì la proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità e all'intenzionalità del fatto. Ha inoltre affermato che la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito penale è facoltativa e non obbligatoria; nel caso vi erano elementi sufficienti per procedere. Il ricorso è stato rigettato e dunque confermato il licenziamento disciplinare; nulla è stato statuuto sulle spese di lite per le ragioni indicate nella sentenza.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55‑quater, comma 1, lett. d)

    “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: (…) d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”

    Consente il licenziamento quale sanzione disciplinare quando il dipendente produce o dichiara documenti falsi ai fini dell'assunzione o della progressione di carriera; l'applicazione richiede comunque valutazione di proporzionalità rispetto alla gravità del comportamento.

  • d.P.R. n. 445/2000, art. 46

    Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (titolo di studio e esami sostenuti, lett. m; qualifica professionale, lett. n).

    Le autocertificazioni sostituiscono formalmente certificazioni e titoli; tuttavia la loro funzionalità semplificatoria non esclude la possibilità di controlli e della conseguente prova contraria da parte dell'Amministrazione.

  • d.P.R. n. 445/2000, art. 71

    Le Amministrazioni effettuino idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche a campione, e nei casi di ragionevole dubbio, anche successivamente all'erogazione dei benefici.

    Attribuisce all'Amministrazione il potere/dovere di verificare le autocertificazioni, anche dopo aver erogato benefici, quando emergono ragionevoli sospetti.

  • d.P.R. n. 445/2000, art. 75

    Qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti.

    Stabilisce la perdita dei benefici ottenuti tramite dichiarazione non veritiera e può avere efficacia nei confronti del rapporto amministrativo/assuntivo.

  • cod. civ. art. 2697

    Regola il riparto dell'onere della prova: chi afferma un fatto ha l'onere di provarlo; nel caso, una volta provata la falsità documentale dall'Amministrazione, gravava sul lavoratore l'onere di dimostrare il reale possesso del titolo con mezzi alternativi.

  • legge n. 604/1966, art. 5

    Norma richiamata in relazione al corretto riparto dell'onere della prova nel licenziamento; la Corte ha ritenuto rispettato il principio di riparto probatorio alla luce delle risultanze acquisite.

  • d.P.R. n. 3/1957, art. 127, comma 1, lett. d)

    Discute la differenza tra la decadenza dall'impiego (automatica quando l'impiego è stato ottenuto mediante la produzione di documenti falsi relativi ai requisiti essenziali) e il licenziamento disciplinare; la Corte ha applicato correttamente la fattispecie del licenziamento perché qui la falsità riguarda una dichiarazione utilizzata assortire punteggio e non (secondo la valutazione di merito) l'automaticità della decadenza.

  • cod. proc. civ. art. 360, n. 3

    Fondamento di censura per cassazione (violazione di norme di diritto); qui invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 164/2012

    Richiamata per il principio di semplificazione che giustifica l'uso delle autocertificazioni e la loro equivalenza funzionale, pur prevedendo la possibilità di controlli a tutela dell'interesse pubblico.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione acquisisce elementi oggettivi che fanno ritenere la falsità materiale di un titolo autocertificato (anche da indagini penali), può attivare i controlli ex art. 71 d.P.R. 445/2000 e procedere disciplinarmente senza attendere l'esito definitivo del procedimento penale: la sospensione del procedimento disciplinare è solo facoltativa.
  • Una volta che l'Amministrazione dimostra indizi fondati di falsità documentale, l'onere di provare il possesso effettivo del titolo (con mezzi diversi dall'atto ritenuto falso) ricade sul lavoratore ai sensi dell'art. 2697 c.c.; l'assenza di tale prova rafforza la legittimità della sanzione disciplinare.
  • Va distinta la fattispecie della decadenza dall'impiego (conseguente all'uso di documenti falsi per acquisire requisiti essenziali all'assunzione) dalla fattispecie del licenziamento disciplinare per falsità documentali commesse ai fini dell'assunzione; la scelta della sanzione dipende dalla valutazione del giudice di merito e dalla rilevanza/decisività del titolo.
  • La sanzione del licenziamento deve comunque essere sottoposta al giudizio di proporzionalità: se la falsità non è stata decisiva per l'instaurazione del rapporto o la progressione, il giudice può ritenere sproporzionata la misura e applicare sanzioni meno gravi o provvedimenti alternativi (es. ricalcolo del punteggio).
  • In situazioni analoghe il lavoratore dovrebbe conservare e produrre documentazione scolastica e amministrativa utile a ricostruire il percorso formativo (iscrizioni, registri, attestati d'esame, testimonianze), perché l'assenza di tali elementi rende difficoltosa la confutazione delle risultanze investigative e amministrative.
  • L'Amministrazione pubblica, nel rispetto del principio del buon andamento, è tenuta a procedere a verifiche efficaci sulle autocertificazioni e ad adottare le misure conseguenti qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.