Cassazione Civile, Sentenza n. 32557/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La dirigente Emilia Vetrano aveva impugnato la nota aziendale del 5 novembre 2012 con la quale l'ASL Caserta aveva operato una riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale (trattamento economico accessorio) procedendo al recupero mediante trattenute in busta paga. La lavoratrice sosteneva che la riduzione era illegittima perché aveva adoperato come base l'intera consistenza dei fondi invece delle sole voci destinate al trattamento accessorio, aveva inciso anche sulle voci contrattualmente fondamentali e non era stata preceduta dalla prescritta revisione della graduatoria/pesatura delle funzioni dirigenziali prevista dai CCNL. L'ASL giustificava la misura con l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 (limiti e cristallizzazione dei fondi al 2010) e con i provvedimenti del Commissario ad acta e sosteneva la legittimità di una riduzione proporzionale per ragioni di risanamento.
La decisione
Il Tribunale di primo grado accolse parzialmente il ricorso della Vetrano; la Corte d'Appello di Napoli rigettò l'appello principale dell'ASL e, accogliendo l'appello incidentale della lavoratrice, ordinò la restituzione integrale delle somme trattenute. In Cassazione l'ASL ha impugnato la sentenza d'appello. La Cassazione ha ritenuto che la riduzione lineare e forfettaria del 30% operata dall'ASL fosse un criterio illegittimo rispetto al dettato dell'art. 9, comma 2-bis, che impone la cristallizzazione delle risorse al 2010 e la loro riduzione proporzionale in relazione alle cessazioni dal servizio; ha inoltre stabilito che, in caso di mancata tempestiva applicazione della cristallizzazione, la ricostruzione ex post deve seguire un preciso procedimento (ricalcolo dei fondi depurati dalle quote del personale cessato, determinazione di quanto spettante a ciascun medico e conseguente detrazione/recupero). La Corte ha quindi cassato la sentenza di appello e ha rinviato per nuovo esame alla Corte d'Appello competente affinché verifichi e determini il corretto dare-avere tenendo conto della riduzione proporzionale delle risorse dovuta alle cessazioni dal servizio; in sostanza ha ritenuto illegittima la trattenuta a forfait del 30% ma ha disposto il ricalcolo degli importi dovuti e recuperabili secondo i criteri normativi.
Norme richiamate
d.l. n. 78 del 2010, art. 9, comma 2-bis
“A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)”.
La Corte interpreta la norma come imposizione di una 'cristallizzazione' delle risorse all'importo 2010 e di una successiva riduzione proporzionale in relazione alle cessazioni: non è consentito adottare un taglio percentuale uniforme a forfait per tutti i dipendenti.
Decreto n. 63 del 2010 (Commissario ad acta per la Campania)
Linee di indirizzo regionali per la determinazione dei fondi contrattuali cui le ASL devono attenersi; atti commissariali sono rilevanti e vincolanti nell'attuazione delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa.
CCNL 8 giugno 2000 (art. 39) - area dirigenza sanitaria
Richiamato nella controversia per la distinzione tra componenti fisse e variabili della retribuzione di posizione; la norma è stata valutata alla luce della prevalenza delle disposizioni statali di contenimento della spesa.
CCNL 5 dicembre 1996 (art. 51 e art. 55, comma 6)
Stabilisce la graduazione delle funzioni dirigenziali e la necessità della pesatura per la corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione; la revisione della graduazione incide sulla ripartizione delle quote ma non sull'ammontare complessivo dei fondi.
d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 45)
Principio secondo cui il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi; principio di parità di trattamento e divieto di trattamenti unilaterali peggiorativi rispetto alla contrattazione collettiva, salvo limiti imposti da norme di finanza pubblica.
Massime di principio
- La riduzione delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori delle pubbliche amministrazioni deve avvenire in conformità all'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010: le risorse vanno cristallizzate al livello del 2010 e ridotte proporzionalmente alle cessazioni del personale, non operate mediante un taglio percentuale uniforme su tutti i dipendenti.
- Se l'amministrazione non ha applicato tempestivamente la cristallizzazione e la riduzione proporzionale, l'operazione di rideterminazione ex post deve seguire un procedimento puntuale: ricalcolo dei fondi depurati dalle quote del personale cessato, determinazione dell'importo spettante a ciascun dipendente e solo su quella base il recupero delle somme eventualmente indebitamente erogate.
- La revisione della graduazione e della pesatura delle funzioni dirigenziali riguarda la ripartizione interna dei fondi (chi prende quanto) e non l'ammontare complessivo dei fondi stessi; non giustifica di per sé un taglio forfettario generalizzato.
- Gli atti del Commissario ad acta e le linee di indirizzo regionali adottate per l'attuazione del piano di rientro sono vincolanti e legittimano misure di contenimento, ma tali misure devono comunque rispettare i criteri normativi (cristallizzazione e riduzione proporzionale) e le garanzie del diritto soggettivo degli interessati.
- In contenziosi analoghi il giudice ordinario può determinare il 'dare-avere' tra amministrazione e lavoratore calcolando ex post le somme spettanti e recuperabili senza necessità di rimuovere provvedimenti di macro-organizzazione; pertanto il lavoratore può ottenere il ricalcolo e la restituzione delle somme effettivamente indebitamente trattenute.
- La componente fondamentale della retribuzione non può essere decurtata; interventi sulle componenti accessorie devono essere effettuati nel rispetto della normativa primaria e della contrattazione, con trasparenza e ragionevolezza.
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