Cassazione Penale, Ordinanza n. 32093/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Palmi aveva condannato l'imputato per il reato contestato ai sensi dell'art. 110 c.p., dell'art. 221 del R.D. n. 773 del 1931 e dell'art. 195 del R.D. n. 365 del 1949, irrogando la pena dell'ammenda di euro 100, oltre alle spese processuali. L'imputato aveva proposto appello; poiché la sentenza riguardava una condanna alla sola pena dell'ammenda, la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva qualificato l'atto come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. Con l'impugnazione la difesa aveva dedotto, da un lato, erronea valutazione e travisamento della prova, omessa valutazione dell'elemento soggettivo e depenalizzazione del reato e, dall'altro, vizi motivazionali sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha rilevato, tuttavia, che il difensore che aveva sottoscritto i motivi non era iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la sottoscrizione dei motivi da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 613 c.p.p., anche quando l'atto sia stato originariamente proposto come appello e successivamente convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. L'inammissibilità è stata dichiarata ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale titolo della condanna pronunciata dal giudice di merito; la sentenza di legittimità non esamina nel merito la relativa responsabilità.
Richiamato tra le disposizioni fondanti il reato contestato; la Corte non procede alla verifica della fattispecie per effetto dell'inammissibilità.
art. 195 R.D. n. 365 del 1949
Richiamato tra le disposizioni fondanti il reato contestato; la Corte non procede alla verifica della fattispecie per effetto dell'inammissibilità.
Consente di qualificare secondo la sua effettiva natura l'impugnazione erroneamente proposta; nel caso concreto l'appello contro una condanna alla sola ammenda è stato qualificato come ricorso per cassazione.
La sottoscrizione dei motivi di ricorso per cassazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità dell'impugnazione, anche quando essa derivi dalla conversione di un appello.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Costituisce la base normativa della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La conversione dell'impugnazione erroneamente proposta ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. non elide i requisiti di ammissibilità propri del mezzo risultante dalla conversione.
- La sottoscrizione dei motivi di ricorso per cassazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale richiesto dall'art. 613 c.p.p. determina l'inammissibilità del ricorso, anche quando l'atto originario sia stato proposto come appello contro una sentenza impugnabile soltanto con ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità derivante dal difetto di legittimazione tecnica del difensore impedisce l'esame nel merito delle censure relative alla valutazione della prova, all'elemento soggettivo, alla depenalizzazione e al trattamento sanzionatorio.
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