Cassazione Penale, Ordinanza n. 32050/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna per i reati commessi in continuazione di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 e agli artt. 81, comma 2, e 495, commi 1 e 2, c.p. Il primo motivo censurava, per violazione di legge e vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità relativa al capo concernente il reato in materia di stupefacenti; la censura mirava a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità, mentre la corte territoriale aveva fondato la decisione su un compendio probatorio ritenuto consolidato, comprendente l'indisponibilità di altre fonti di reddito e l'assenza di tossicodipendenza. Il secondo motivo riguardava l'affermazione di responsabilità per l'altro reato contestato, ma è stato ritenuto generico e indeterminato, poiché non individuava gli elementi posti a fondamento della doglianza e non rispettava i requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Il terzo motivo denunciava la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la corte di appello aveva escluso l'attenuante considerando il numero delle dosi e la percentuale di principio attivo delle sostanze stupefacenti sequestrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito, in quanto diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, riservata al giudice di merito; il secondo motivo generico per violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; il terzo motivo manifestamente infondato, perché la motivazione sulla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. era coerente e fondata sulla quantità delle dosi e sulla percentuale di principio attivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato quale base della continuazione tra i reati contestati.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Richiamato quale reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna; la responsabilità è stata valutata sulla base del compendio probatorio e delle circostanze relative alla disponibilità delle sostanze.
art. 495, commi 1 e 2, c.p.
Richiamato quale ulteriore reato oggetto della condanna; il motivo relativo è stato dichiarato generico.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato per il requisito di specificità dei motivi di impugnazione; la sua violazione ha determinato la genericità del secondo motivo.
art. 62, n. 4), c.p.
Richiamato in relazione all'attenuante del danno o del lucro di speciale tenuità, esclusa dalla corte di appello in ragione del numero di dosi e della percentuale di principio attivo.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione, individuato nel contrasto dell'argomentazione con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Richiamato nel testo in relazione alla nozione del vizio di motivazione esaminato dalla Corte.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto e del compendio probatorio secondo criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quando la motivazione di quest'ultimo sia esente da vizi logici e giuridici.
- Il motivo di ricorso è generico e inammissibile quando non individua gli elementi sui quali si fonda la censura e non consente al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
- La denuncia del vizio di motivazione in cassazione richiede l'individuazione di un effettivo contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento; non è sufficiente prospettare una diversa valutazione delle prove.
- La valutazione sulla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. può essere motivatamente esclusa considerando, tra gli elementi indicativi della non speciale tenuità, il numero delle dosi e la percentuale di principio attivo delle sostanze stupefacenti detenute.
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