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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32009/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la sua condanna per i delitti di evasione e furto. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 192, comma 2, e 125, comma 3, c.p.p., nonché vizio di motivazione e travisamento della prova, contestando l'affermazione della responsabilità penale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 385 c.p. e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto di evasione. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 132, 133, 133-bis, 62-bis e 99 c.p., nonché vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, all'applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze non formulavano effettive censure di legittimità, ma reiteravano allegazioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta congrua, logica e conforme al diritto. In particolare, la decisione di merito era fondata sulle convergenti dichiarazioni degli operanti; quanto all'evasione, aveva ritenuto non plausibile e smentita dagli elementi acquisiti la versione dell'imputato. La Corte d'appello aveva inoltre motivato sulla maggiore pericolosità dell'imputato, richiamando il comportamento tenuto nei fatti e i numerosi procedimenti penali. Il ricorso mirava quindi a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, senza indicare un effettivo travisamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero meramente reiterativi delle contestazioni già valutate dalla Corte d'appello e diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e delle circostanze relative alla pena, alla recidiva e alle attenuanti generiche. Ha escluso la deduzione effettiva di un travisamento della prova. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la censura reiterasse doglianze già congruamente esaminate dai giudici di merito.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 385 c.p.

    Richiamato per la contestazione dell'affermazione e dell'elemento soggettivo del delitto di evasione; la censura è stata ritenuta non effettiva e diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena; la relativa doglianza è stata considerata priva di effettiva censura di legittimità.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione ai criteri di commisurazione della pena e alla valutazione della pericolosità; la motivazione di merito è stata ritenuta congrua.

  • art. 133-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento sanzionatorio; la censura è stata ritenuta meramente reiterativa.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione impugnata.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato in relazione all'applicazione della recidiva; la doglianza è stata ritenuta priva di effettiva consistenza di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che reiteri le medesime allegazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua, logica e conforme al diritto, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio; la censura di travisamento della prova deve indicare un effettivo travisamento rilevante e non può risolversi nella contrapposizione di una diversa lettura degli elementi acquisiti.
  • La motivazione di merito sull'affermazione della responsabilità può fondarsi su dichiarazioni convergenti degli operanti, quando il ricorrente non evidenzi specifiche illogicità, contraddizioni o travisamenti decisivi.
  • La valutazione dell'attendibilità della versione difensiva e della sua non plausibilità appartiene al giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione mediante la mera prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La determinazione della pena, l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche non sono censurabili in cassazione quando la sentenza di merito esponga una motivazione coerente, anche mediante il richiamo al comportamento tenuto dall'imputato e ai suoi precedenti o procedimenti penali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali; qualora l'impugnazione sia evidentemente inammissibile e sussistano profili di colpa del ricorrente, può essere disposto anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia

Testo integrale

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