Cassazione Penale, Ordinanza n. 32010/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la sua condanna per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, previsto dall'art. 495 c.p. Il ricorso si articolava in cinque motivi. Il primo denunciava la violazione degli artt. 129 c.p.p. e 495 c.p., nonché vizi motivazionali sulla sussistenza del reato, ma formulava censure meramente assertive. Il secondo contestava la configurabilità del reato e la motivazione, sostenendo in sostanza una diversa valutazione dei fatti; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, affermando che commette il reato di cui all'art. 495 c.p. chi, privo di documenti identificativi, fornisce agli operanti, durante un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità. Il terzo motivo riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva motivato il diniego valorizzando l'intensità del dolo e le modalità della condotta, sulla base dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p. Il quarto motivo censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, c.p.; la Corte ha rilevato che la confessione, se priva di incidenza sull'elisione o attenuazione delle conseguenze dannose del reato, non integra l'attenuante del risarcimento del danno o del ravvedimento operoso, e che il ravvedimento operoso richiede un'azione determinata da motivi interni, non influenzata da fattori quali arresto o detenzione. Il quinto motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche, il mancato giudizio di prevalenza e la commisurazione della pena; è stato ritenuto manifestamente infondato poiché la Corte territoriale aveva considerato i precedenti penali, la pervicacia criminale e la gravità concreta della condotta, elementi riconducibili ai criteri dell'art. 133 c.p. La Corte ha inoltre dichiarato tardiva e quindi non utilizzabile la memoria difensiva depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutti i motivi erano manifestamente infondati, assertivi o diretti a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha confermato quindi, per effetto dell'inammissibilità, la sentenza impugnata e la responsabilità già affermata nei confronti dell'imputato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità
Integra il reato la condotta di chi, privo di documenti identificativi, fornisca agli operanti, durante un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità; tali dichiarazioni assumono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le qualità personali dell'autore e distinguono la fattispecie da quella di cui all'art. 496 c.p.
art. 496 c.p.
false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
È richiamato quale fattispecie distinta dall'art. 495 c.p.; la falsa dichiarazione resa in assenza di documenti identificativi, quando abbia natura di attestazione delle proprie qualità personali al pubblico ufficiale, rientra nell'art. 495 c.p.
art. 129 c.p.p.
obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
La censura fondata su tale norma è stata ritenuta priva di effettiva consistenza, poiché formulata in termini assertivi.
art. 611, comma 1, c.p.p.
termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza per il deposito delle memorie
La memoria depositata oltre il termine di quindici giorni, computati escludendo il giorno iniziale e quello finale, non deve essere presa in considerazione.
art. 131-bis c.p.
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Il diniego è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., l'intensità del dolo e le modalità della condotta; la richiesta di una diversa ponderazione degli elementi attiene al merito.
art. 62, comma 1, n. 6, c.p.
avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; essersi efficacemente adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato
La confessione utile all'accertamento del reato, ma priva di incidenza sull'elisione o attenuazione delle sue conseguenze dannose, non è sufficiente per l'attenuante. Il ravvedimento operoso ha natura soggettiva e richiede che l'azione sia determinata da motivi interni, non da fattori esterni quali arresto o detenzione.
art. 133 c.p.
gravità del reato e capacità a delinquere del colpevole
I precedenti penali, la pervicacia criminale, l'intensità del dolo, le modalità della condotta e la sua concreta gravità possono essere valorizzati per negare le attenuanti generiche e determinare la pena.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali; in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, può essere disposta anche la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra il delitto di cui all'art. 495 c.p. la falsa dichiarazione resa, durante un controllo, da chi sia privo di documenti identificativi e fornisca agli operanti generalità non veritiere, poiché tali dichiarazioni costituiscono attestazioni preordinate a garantire al pubblico ufficiale le qualità personali dell'autore.
- È inammissibile, per manifesta infondatezza o genericità, il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a enunciare il vizio senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio o degli elementi di fatto, salvo la specifica deduzione di un effettivo travisamento della prova nei limiti ammessi.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato quando il giudice considera, alla luce dell'art. 133, comma 1, c.p., l'intensità del dolo e le modalità concrete della condotta; la richiesta di una diversa ponderazione di tali elementi è una censura di merito.
- La confessione non determina il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 6, c.p. se non ha inciso sull'elisione o sull'attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
- Il ravvedimento operoso previsto dall'art. 62, comma 1, n. 6, c.p. richiede una condotta riparatoria determinata da motivi interni e non può essere riconosciuto quando l'azione sia stata influenzata da fattori esterni quali l'arresto o lo stato di detenzione.
- Il giudice può negare le attenuanti generiche e determinare la pena valorizzando, tra gli elementi dell'art. 133 c.p., i precedenti penali, la pervicacia criminale e la concreta gravità della condotta, purché dia conto delle ragioni della scelta.
- La memoria difensiva depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p. non deve essere presa in considerazione.
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