Cassazione Penale, Ordinanza n. 32014/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi non formulavano effettive censure di legittimità, ma chiedevano una rivalutazione del merito o risultavano generici e assertivi. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 2 ottobre 2025, che aveva rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, confermando tuttavia la condanna per il delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, numeri 2 e 7, c.p. Il primo motivo denunciava un vizio di motivazione e la violazione degli artt. 193 e 533 c.p.p., ma, secondo la Corte, prospettava soltanto una diversa valutazione di merito, senza dedurre uno specifico travisamento della prova; inoltre, le doglianze relative alla condanna della sorella dell'imputato erano generiche e non chiarivano la loro incidenza sulla decisione impugnata. Il secondo motivo, concernente il vizio motivazionale rispetto alle risultanze istruttorie, e il terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 133 c.p. e alla motivazione sulla commisurazione della pena, sono stati ritenuti manifestamente generici e formulati in termini meramente assertivi, tali da non costituire una critica compiuta alla sentenza d'appello. La memoria difensiva, con cui era stata contestata l'assegnazione del procedimento alla Settima Sezione e ribadita l'ammissibilità e fondatezza del ricorso, non ha modificato tale valutazione.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, contestato quale reato base.
Circostanza aggravante del furto richiamata nella condanna, senza ulteriore specificazione nel testo.
Circostanza aggravante del furto richiamata nella condanna, senza ulteriore specificazione nel testo.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla prova; la Corte ha ritenuto il motivo privo di effettiva critica di legittimità.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla decisione di condanna; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e volta a una rivalutazione del merito.
Richiamato nel motivo sulla commisurazione della pena; la censura è stata ritenuta generica e assertiva.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di un vizio di motivazione o di una violazione di legge, solleciti una diversa valutazione del materiale probatorio e del merito della decisione, senza indicare uno specifico travisamento della prova o un effettivo vizio rilevante in sede di legittimità.
- Sono inammissibili per genericità i motivi formulati mediante allegazioni assertive, prive dell'indicazione puntuale delle ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe erronea e dell'incidenza concreta delle circostanze dedotte sulla decisione.
- La censura relativa alla condanna di un coimputato o di un altro soggetto è inidonea a fondare il ricorso se non chiarisce in concreto in che modo tale condanna incida sulla responsabilità o sulla decisione riguardante il ricorrente.
- La deduzione della violazione dei criteri di commisurazione della pena richiede una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata; una contestazione generica e meramente assertiva non supera il vaglio di ammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia riconducibile a colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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