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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32109/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato presentato nell’interesse dell’imputato contro la decisione della Corte d’appello di Bologna quanto al trattamento sanzionatorio relativo a una rapina aggravata dalla commissione del fatto in un luogo di privata dimora, con riconoscimento anche di attenuanti generiche e dell’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024, nonché con applicazione della continuazione per due reati satellite. Con il primo motivo è stata dedotta l’illegittimità costituzionale del divieto di bilanciamento previsto dall’art. 628, comma 3, n. 3-bis, c.p. con la nuova attenuante. La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, affermando che la limitazione del bilanciamento tra circostanze eterogenee rientra nella discrezionalità legislativa ed è giustificata dalla tutela rafforzata dell’inviolabilità del domicilio, senza violazione dei principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena. Con un ulteriore motivo è stata censurata la determinazione della pena base. La Corte ha rilevato che la pena era stata fissata in sette anni di reclusione, a fronte di un minimo edittale di sei anni derivante dall’aggravante contestata, e che tale lieve scostamento dal minimo non richiedeva una motivazione specifica. Ha inoltre valorizzato le successive diminuzioni applicate per le attenuanti riconosciute. Con l’ultimo motivo è stato denunciato il difetto di motivazione in ordine agli aumenti per la continuazione relativi ai due reati satellite. Anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché gli aumenti erano stati determinati in misura minima e distinta per ciascun reato, situazione nella quale non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la questione di legittimità costituzionale sul divieto di bilanciamento è stata esclusa perché la disciplina costituisce esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa; la pena base di sette anni è stata giudicata prossima al minimo edittale di sei anni e adeguatamente determinata; gli aumenti per la continuazione, essendo minimi e distinti per i due reati satellite, non necessitavano di una motivazione analitica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.

    Prevede l’aggravamento della rapina commessa in un luogo di privata dimora e il divieto di bilanciamento con le circostanze attenuanti; la Corte ritiene tale limitazione espressione legittima della discrezionalità legislativa e funzionale alla tutela rafforzata dell’inviolabilità del domicilio.

  • art. 132 c.p.

    Attribuisce al giudice il potere discrezionale di determinare la pena; per aumenti di esigua entità nella continuazione non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, non ravvisandosi in radice un abuso di tale discrezionalità.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina del divieto di bilanciamento non viola il principio di uguaglianza, poiché la differenza sanzionatoria è collegata alla maggiore gravità della rapina commessa all’interno del domicilio.

  • art. 27 Cost.

    Il divieto di bilanciamento non contrasta con la finalità rieducativa della pena, essendo previste pene non irragionevolmente differenti e proporzionate alla maggiore gravità del fatto.

  • art. 86 del 2024 della Corte costituzionale

    La Corte richiama l’attenuante introdotta dalla pronuncia costituzionale e ne considera l’applicazione successiva, ma non prevalente, rispetto al divieto di bilanciamento previsto per l’aggravante della rapina in luogo di privata dimora.

Massime di principio

  • Il divieto legislativo di bilanciamento tra l’aggravante della rapina commessa in un luogo di privata dimora e le circostanze attenuanti costituisce, in assenza di irragionevolezza manifesta, esercizio legittimo della discrezionalità legislativa volto a rafforzare la tutela dell’inviolabilità del domicilio; esso non viola di per sé gli artt. 3 e 27 Cost.
  • Quando la pena base è determinata in misura prossima al minimo edittale, il lieve scostamento dal minimo non impone al giudice di merito una motivazione specifica e dettagliata, purché la decisione consenta di comprendere la misura concretamente scelta.
  • La motivazione sulla pena può ritenersi adeguata quando il giudice individua una pena base prossima al minimo edittale e applica poi in successione le diminuzioni derivanti dalle attenuanti riconosciute.
  • In tema di reato continuato, la determinazione di aumenti minimi e distinti per ciascun reato satellite non richiede una motivazione specifica e dettagliata, poiché l’esiguità dell’aumento esclude in radice un abuso della discrezionalità giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieRapinaCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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