Cassazione Penale, Ordinanza n. 32109/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato presentato nell’interesse dell’imputato contro la decisione della Corte d’appello di Bologna quanto al trattamento sanzionatorio relativo a una rapina aggravata dalla commissione del fatto in un luogo di privata dimora, con riconoscimento anche di attenuanti generiche e dell’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024, nonché con applicazione della continuazione per due reati satellite. Con il primo motivo è stata dedotta l’illegittimità costituzionale del divieto di bilanciamento previsto dall’art. 628, comma 3, n. 3-bis, c.p. con la nuova attenuante. La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, affermando che la limitazione del bilanciamento tra circostanze eterogenee rientra nella discrezionalità legislativa ed è giustificata dalla tutela rafforzata dell’inviolabilità del domicilio, senza violazione dei principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena. Con un ulteriore motivo è stata censurata la determinazione della pena base. La Corte ha rilevato che la pena era stata fissata in sette anni di reclusione, a fronte di un minimo edittale di sei anni derivante dall’aggravante contestata, e che tale lieve scostamento dal minimo non richiedeva una motivazione specifica. Ha inoltre valorizzato le successive diminuzioni applicate per le attenuanti riconosciute. Con l’ultimo motivo è stato denunciato il difetto di motivazione in ordine agli aumenti per la continuazione relativi ai due reati satellite. Anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché gli aumenti erano stati determinati in misura minima e distinta per ciascun reato, situazione nella quale non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la questione di legittimità costituzionale sul divieto di bilanciamento è stata esclusa perché la disciplina costituisce esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa; la pena base di sette anni è stata giudicata prossima al minimo edittale di sei anni e adeguatamente determinata; gli aumenti per la continuazione, essendo minimi e distinti per i due reati satellite, non necessitavano di una motivazione analitica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.
Prevede l’aggravamento della rapina commessa in un luogo di privata dimora e il divieto di bilanciamento con le circostanze attenuanti; la Corte ritiene tale limitazione espressione legittima della discrezionalità legislativa e funzionale alla tutela rafforzata dell’inviolabilità del domicilio.
art. 132 c.p.
Attribuisce al giudice il potere discrezionale di determinare la pena; per aumenti di esigua entità nella continuazione non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, non ravvisandosi in radice un abuso di tale discrezionalità.
art. 3 Cost.
La disciplina del divieto di bilanciamento non viola il principio di uguaglianza, poiché la differenza sanzionatoria è collegata alla maggiore gravità della rapina commessa all’interno del domicilio.
art. 27 Cost.
Il divieto di bilanciamento non contrasta con la finalità rieducativa della pena, essendo previste pene non irragionevolmente differenti e proporzionate alla maggiore gravità del fatto.
art. 86 del 2024 della Corte costituzionale
La Corte richiama l’attenuante introdotta dalla pronuncia costituzionale e ne considera l’applicazione successiva, ma non prevalente, rispetto al divieto di bilanciamento previsto per l’aggravante della rapina in luogo di privata dimora.
Massime di principio
- Il divieto legislativo di bilanciamento tra l’aggravante della rapina commessa in un luogo di privata dimora e le circostanze attenuanti costituisce, in assenza di irragionevolezza manifesta, esercizio legittimo della discrezionalità legislativa volto a rafforzare la tutela dell’inviolabilità del domicilio; esso non viola di per sé gli artt. 3 e 27 Cost.
- Quando la pena base è determinata in misura prossima al minimo edittale, il lieve scostamento dal minimo non impone al giudice di merito una motivazione specifica e dettagliata, purché la decisione consenta di comprendere la misura concretamente scelta.
- La motivazione sulla pena può ritenersi adeguata quando il giudice individua una pena base prossima al minimo edittale e applica poi in successione le diminuzioni derivanti dalle attenuanti riconosciute.
- In tema di reato continuato, la determinazione di aumenti minimi e distinti per ciascun reato satellite non richiede una motivazione specifica e dettagliata, poiché l’esiguità dell’aumento esclude in radice un abuso della discrezionalità giudiziale.
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