Cassazione Penale, Ordinanza n. 32013/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 489 c.p. L'unico motivo denunciava violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la particolare tenuità richiamando le specifiche modalità del fatto e desumendone, con argomentazione congrua e logica, l'offensività. Il ricorso mirava quindi a ottenere una diversa valutazione del fatto, senza evidenziare effettivi vizi rilevanti in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e manifesta infondatezza del motivo. La decisione impugnata aveva motivato in modo congruo e logico il diniego della particolare tenuità del fatto, mentre il ricorrente non si era confrontato con tale motivazione e aveva sollecitato una rivalutazione del merito. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza richiama tale disposizione quale norma incriminatrice del reato per il quale è stata confermata la condanna, senza esaminarne ulteriormente gli elementi costitutivi.
La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando le modalità della condotta consentono di ravvisare un'offensività incompatibile con la particolare tenuità; il giudizio deve essere motivato in rapporto alle concrete modalità del fatto.
I criteri relativi alla gravità del reato, comprese le modalità della condotta, possono fondare la valutazione sull'offensività necessaria per escludere la particolare tenuità del fatto.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduce il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che abbia escluso la causa di non punibilità sulla base delle concrete modalità del fatto.
- È manifestamente infondato il motivo che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, sollecita soltanto una diversa valutazione delle modalità e dell'offensività del fatto già esaminate dal giudice di merito.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato quando il giudice richiama le specifiche modalità della condotta e ne trae, con argomentazione congrua e logica, l'esclusione della tenue offensività.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia riconducibile a profili di colpa del ricorrente, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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