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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11171/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI emessi per gli anni d'imposta 2007-2011 su un'area fabbricabile in comproprietà della contribuente, per omessa o infedele dichiarazione del valore del bene e per la conseguente maggiore imposta ritenuta dovuta dal Comune. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del Comune, ritenendo tempestiva la pretesa impositiva, affermando l'obbligo dichiarativo anche per tali terreni e ritenendo non vincolanti i criteri di stima di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, valorizzando dati dell'Agenzia del Territorio e del Comune. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 161, l. 296/2006 per asserita decadenza del potere accertativo sull'annualità 2007, sostenendo che il termine decorresse dal versamento insufficiente del 2007 e non dalla dichiarazione da presentare nel 2008; (2) violazione dell'art. 2729 c.c. per uso improprio di prova presuntiva e sovrastima del valore, fondato anche su una compravendita del 2012 e su elementi ritenuti non attendibili; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., per avere la CTR liquidato in modo apodittico le ulteriori eccezioni; (4) violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992 e omesso esame di fatti decisivi, perché il valore non sarebbe stato determinato al 1 gennaio di ciascun anno e non si sarebbero considerati i limiti urbanistici e l'assenza di attuazione degli strumenti urbanistici; (5) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla violazione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997 in tema di sanzione unica per violazioni della stessa indole commesse in anni diversi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ha accolto il primo motivo limitatamente alla censura di violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992 e il terzo motivo per motivazione apparente, ha dichiarato assorbiti il resto del primo motivo, il secondo e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è motivata dal fatto che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto non vincolanti i criteri legali di determinazione del valore delle aree fabbricabili e ha omesso una motivazione percepibile sulle ulteriori eccezioni della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro per dedurre la violazione di legge, in particolare dell'art. 1, comma 161, l. 296/2006 e dell'art. 5 d.lgs. 504/1992

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come parametro per dedurre nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è richiamato come parametro per dedurre omesso esame di fatti decisivi

  • art. 1, comma 161, l. 296/2006

    "gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    per l'ipotesi di omessa dichiarazione, il dies a quo della decadenza coincide con il termine entro cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; il motivo che assumeva il decorso dal versamento non coglieva la ratio decidendi ed è stato dichiarato inammissibile

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

    i criteri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili sono vincolanti e tassativi; il giudice di merito deve verificarne la corrispondenza con il valore attribuito al bene e non può sostituirli con valutazioni apodittiche o fondate su elementi estranei

  • art. 2729 c.c.

    la censura sulla prova presuntiva resta assorbita quando la questione deve essere riesaminata alla luce dei criteri legali di stima del bene

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla quando è solo apparente, ossia quando non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo sull'iter logico seguito

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia integra vizio di nullità; nel caso concreto la censura sulla sanzione unica è stata però assorbita dall'accoglimento dei primi motivi

  • art. 12 d.lgs. 472/1997

    è richiamato dalla ricorrente quale disciplina della sanzione unica per violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    viene menzionato solo per il deposito della memoria

Massime di principio

  • In materia di ICI sulle aree fabbricabili, il valore imponibile deve essere determinato applicando i criteri legali dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, che hanno natura vincolante e non possono essere sostituiti da valutazioni equitative o da meri dati di mercato non correlati all'annualità di imposta.
  • Il giudice di merito che si discosti dai parametri normativi di stima del valore venale dell'area fabbricabile incorre in violazione di legge, perché deve verificare la coerenza della base imponibile con zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato riferiti a beni analoghi.
  • In caso di omessa dichiarazione ICI, il termine di decadenza per l'accertamento decorre dal termine entro cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, non dal versamento che il contribuente assume insufficiente.
  • La motivazione è apparente e quindi nulla quando il giudice si limita a formule apodittiche o generiche che non consentono di comprendere quali difese siano state esaminate e per quali ragioni siano state respinte.
  • Le censure di ricorso che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili perché non idonee a confutare la statuizione effettivamente adottata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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