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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28334/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per una serie di reati legati alla produzione e all'uso di un testamento olografo falso (nominazione a erede universale, volture catastali), alla sostituzione delle serrature di immobili e ad accuse false verso i fratelli. I mezzi di impugnazione principali: 1) censura per violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto da parte dei giudici di merito della richiesta di perizia grafologica e chimica (datazione carta/inchiostro e attribuibilità della scrittura); 2) dedotta travisamento delle consulenze tecnico-grafiche e omissione di valutazione di scritture di comparazione ritenute insufficienti; 3) contestazione della qualificazione del fatto come falso ideologico/induzione in errore del pubblico ufficiale e di truffa con riferimento al ruolo dell'Agenzia delle Entrate (sostegno che l'ufficio ha mera funzione certificativa e non di controllo della veridicità degli atti presentati). In subordine deduceva l'estinzione per prescrizione del reato relativo al capo B).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto, motivando che: 1) la richiesta di perizia poteva essere rifiutata in quanto non decisiva alla luce di più consulenze concordanti già presenti (due relazioni tecniche e una perizia civile) che indicavano la falsità del testamento; il potere del giudice di disporre integrazioni istruttorie è discrezionale e il mancato esercizio può essere sorretto da motivazione implicita quando le risultanze siano già sufficienti; le Sezioni Unite hanno inoltre affermato che la perizia è mezzo di prova "neutro" e non rientra necessariamente nelle prove decisivi idonee a fondare ricorso per cassazione; 2) le censure sul travisamento delle consulenze tecniche non sono fondate: non è dimostrata un"assunzione di prova inesistente" né un risultato probatorio radicalmente diverso da quello reale; la motivazione di merito ha evidenziato rilevanti indici di falsità (errori nella grafia, cancellature, ritocchi, uso di inchiostro non compatibile con la data, imitazioni mal riuscite, ecc.); 3) la qualificazione del fatto come induzione in errore del pubblico ufficiale e come truffa è conforme a consolidata giurisprudenza: le volture catastali e le note di voltura costituiscono atti pubblici e l'induzione in errore di un funzionario che produce una scheda catastale falsa può integrazione gli artt. 48 e 479 c.p.; la truffa ai danni dello Stato/ente pubblico è configurabile anche se il danno patrimoniale concreto colpisce soggetti diversi dallo Stato, purché sussista nesso causale tra artifici e profitto/danno; 4) l'eccezione di prescrizione proposta in udienza non è fondata poiché i termini sono stati sospesi durante il processo e la prescrizione maturerà solo l'8/03/2024; 5) il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a rimborsare le spese di difesa delle parti civili (liquidate in euro 3.600,00 per le parti difese dall'avv. Ester Nemola).

Norme richiamate

  • art. 491 c.p.

    norma richiamata con riferimento alla formazione di testamento falso (capo B); utilizzata nel quadro della contestazione del falso documentale

  • art. 476 c.p.

    riferimento al reato di falsità materiale o ideologica in atti pubblici e privati, applicato alla fattispecie del testamento falso

  • art. 482 c.p.

    norma relativa alla falsificazione di documenti pubblici, richiamata in relazione al capo B

  • art. 610 c.p.

    reato di violenza privata (contestato per la sostituzione serrature, capo A) con aggravante per motivi abietti e futili

  • art. 368 c.p.

    esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, contestato in capo C per l'imputazione relativa alle serrature

  • art. 48, 476, 479 c.p.

    art. 48 e 479 richiamati per la fattispecie di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale; la Corte afferma che la formazione di una nota/voltura catastale falsa rientra in tali fattispecie

  • art. 640 c.p.

    riferimento al reato di truffa (capo D); la Corte ricorda che la truffa può colpire lo Stato o ente pubblico anche se il danno concreto colpisce terzi, purché esista nesso causale

  • art. 507 c.p.p.

    regola il potere del giudice di ammettere nuove prove; la Corte sottolinea la discrezionalità del giudice nel non disporre perizia quando le risultanze acquisite siano già sufficienti e la motivazione del rigetto può essere implicita

  • art. 603 c.p.p.

    disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ricorda che la rinnovazione è subordinata alla valutazione del giudice sulla incompletezza dell'istruttoria e sul fatto che non possa decidere senza di essa

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    richiamato nelle argomentazioni sulle prove a discarico; la Corte segnala l'orientamento delle Sezioni Unite che esclude la perizia dall'ambito delle "prove decisive" rilevanti ai fini di tale motivo di cassazione

  • art. 495, comma 2 c.p.p.

    richiamato nel contesto delle prove a discarico: la giurisprudenza limita le ipotesi in cui la mancata perizia costituisce motivo di cassazione

  • art. 28 e ss. D.Lgs. 346/90

    richiamati per indicare la procedura e i controlli che l'Agenzia delle Entrate effettua in caso di successioni/donazioni, a supporto della funzione pubblicistica degli atti catastali

Massime di principio

  • Il giudice dispone discrezionalmente l'ammissione di perizie: la loro mancata esecuzione non è automaticamente vizio di diritto se le risultanze già acquisite appaiono sufficienti per decidere
  • La perizia è considerata mezzo di prova "neutro" e la sua mancata esecuzione non sempre costituisce motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; per far valere l'omissione occorre dimostrare la decisività insostituibile dell'accertamento
  • Il travisamento di una consulenza tecnica peritale richiede la prova che sia stata assunta una "prova inesistente" o che il risultato sia manifestamente e oggettivamente diverso dall'esito reale; generiche richieste di riconsiderazione degli elementi tecnici non sono ammesse in cassazione
  • La presentazione di documenti falsi o la manipolazione di atti che inducono un pubblico ufficiale a formare una scheda catastale falsa può integrare il falso ideologico/induzione in errore (art. 48 e 479 c.p.) e, se sussiste nesso causale con un profitto/danno pubblico, anche la truffa a danno dello Stato
  • La truffa contro lo Stato/ente pubblico può essere configurata anche se il danno economico immediato ricade su soggetti terzi, quando il raggiro abbia determinato un pregiudizio patrimoniale per l'ente e un vantaggio per il reo
  • Le questioni di prescrizione devono essere valutate tenendo conto di tutte le sospensioni e interruzioni dei termini intervenute nel corso del procedimento; eccezioni sollevate tardivamente in udienza possono non essere accolte se la prescrizione non è già maturata

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