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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28292/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la determinazione, in sede di giudice del rinvio, della durata delle sanzioni accessorie per il reato di bancarotta fraudolenta. Le doglianze principali sono: 1) violazione per difformità rispetto all'accordo raggiunto in primo grado ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (assenza di previsione sulle sanzioni accessorie); 2) per la Golinelli, applicazione di sanzioni accessorie nonostante il patteggiamento con pena detentiva non superiore a due anni e con sospensione condizionale; 3) violazione dell'art. 37 c.p. perché la durata delle pene accessorie sarebbe dovuta essere parificata a quella della pena principale; 4) omessa indicazione che la sospensione condizionale della pena principale si estende alle sanzioni accessorie (art. 166 c.p.); 5) mancata individualizzazione e mancata motivazione in base ai criteri dell'art. 133 c.p., con fissazione di una durata (8 anni) sproporzionata e non congruamente collegata al contributo individuale degli imputati rispetto al coimputato Bensi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto: - alcuni motivi (in particolare la pretesa che l'accordo ex art. 599-bis escludesse le sanzioni accessorie) inammissibili o preclusi per non essere stati introdotti nel precedente ricorso/ambito del giudizio di rinvio; - infondato il rilievo di Golinelli circa l'inapplicabilità delle sanzioni accessorie per effetto del patteggiamento con pena <= 2 anni; - superata la tesi di automatica parificazione delle pene accessorie alla pena principale richiamando la giurisprudenza di legittimità che impone la determinazione concreta in base all'art. 133 c.p.; - fondato il motivo relativo alla insufficiente motivazione del giudice del rinvio in ordine alla fissazione in otto anni delle sanzioni accessorie per Persiano e Golinelli, poiché la Corte di appello non ha adeguatamente valutato e motivato i criteri soggettivi e oggettivi ex art. 133 c.p. e non ha spiegato la ragione di una misura così prossima al massimo edittale rispetto alla pena principale inflitta. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. La richiesta di estendere l'annullamento alla posizione di Andrea Giorgio Bensi ai sensi dell'art. 587 c.p.p. è stata respinta.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    L'accordo tra le parti in appello (concordato in sede di appello) non può essere esteso automaticamente a profili non espressamente inclusi; la mancata previsione sulle sanzioni accessorie non può essere ritenuta introdotta nel giudizio di rinvio se non era oggetto del precedente ricorso.

  • art. 37 cod. pen.

    Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta

    La Corte di legittimità conferma che tale norma non prevale automaticamente quando la legge prevede un limite edittale con forbice: in presenza di limiti minimi e massimi la durata della pena accessoria va determinata concretamente secondo i criteri dell'art. 133 c.p., non semplicemente rapportata alla durata della pena principale.

  • art. 166 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena principale si estende alle sanzioni accessorie ex lege; se la sospensione è concessa, ciò ha riflessi anche sulle accessorie e il giudice deve tenerne conto nella motivazione.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri di individualizzazione della pena (gravità, modalità, danno, intensità del dolo, precedenti, ruolo dell'imputato, ecc.) devono essere valutati specificamente quando il giudice determina la durata delle pene accessorie, soprattutto se si è lontani dal minimo edittale; l'esigenza motivazionale aumenta in caso di significativa divaricazione rispetto alla pena principale.

  • art. 216 u.c., R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (norma sulle sanzioni accessorie fallimentari)

    La declaratoria di illegittimità costituzionale ha comportato la necessità per il giudice di rinvio di fissare la durata delle sanzioni accessorie entro il nuovo perimetro normativo, valorizzando la finalità special-preventiva negativa delle pene accessorie fallimentari.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    L'estensione dell'annullamento ad altri imputati non ricorrenti è possibile solo quando l'errore investe la posizione di questi; nel caso di specie l'annullamento non è stato esteso a Bensi perché la Corte ha ritenuto che la posizione di quest'ultimo fosse caratterizzata da elementi differenti (ruolo assai più rilevante).

  • Sentenza Corte costituzionale n. 222/2018

    Ha inciso sulla disciplina delle pene accessorie fallimentari evidenziandone la funzione special-preventiva negativa e obbligando il giudice a motivare la determinazione della durata secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U n. 28910/2019; Sez.5 n. 35100/2019; Sez.5 n. 24587/2021)

    Consolidato orientamento secondo cui, quando la legge fissa limiti edittali per le pene accessorie, la loro durata va fissata in concreto sulla base dei criteri di individualizzazione (art. 133 c.p.) e con adeguata motivazione, in particolare quando la durata si avvicina al massimo edittale.

Massime di principio

  • Non è ammissibile in sede di giudice del rinvio sollevare questioni che non siano state tempestivamente prospettate con il precedente ricorso per cassazione o che escano dal perimetro definito dalla sentenza di annullamento; tali motivi sono preclusi.
  • Un accordo ex art. 599-bis c.p.p. non vale a modificare o escludere profili sanzionatori non espressamente richiamati: se le sanzioni accessorie non sono state oggetto dell'accordo, non si può pretendere che siano automaticamente escluse nel giudizio di rinvio.
  • La regola di cui all'art. 37 c.p. non impone automaticamente la parificazione della durata delle pene accessorie a quella della pena principale quando la legge prevede limiti edittali: il giudice deve determinare la durata in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • La sospensione condizionale della pena principale si estende, per effetto dell'art. 166 c.p., anche alle sanzioni accessorie; il giudice deve considerare questo effetto e motivarlo, specie se le accessorie vengono comunque determinate.
  • Nelle sanzioni accessorie fallimentari la funzione dominante è la special-prevenzione negativa: quando il giudice fissa una durata elevata (soprattutto vicina al massimo edittale) deve fornire una motivazione puntuale in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi dell'art. 133 c.p., valutando il contributo concreto di ciascun imputato e la specifica pericolosità rispetto all'attività economica.
  • L'annullamento ai sensi dell'art. 587 c.p.p. può essere esteso ad altri coimputati solo se l'errore di diritto o di motivazione investe in modo analogo la loro posizione; ruoli diversi e distinte valutazioni di merito possono giustificare l'esclusione dell'estensione.

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