Cassazione Penale, Sentenza n. 28288/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione limitata alla mancata e generica motivazione della confisca del telefono cellulare Wiko dual sim e del navigatore sequestrati: si contestava l'assenza di prova che tali strumenti fossero stati effettivamente utilizzati per la commissione del reato (detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, art. 73 e 80 T.U. stupefacenti) e che la motivazione della sentenza fosse meramente assertiva e non convincente
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla statuizione sulla confisca del cellulare e del navigatore, perché la motivazione era generica e assertiva (la frase "mezzi utilizzati per commettere il reato" è insufficiente). Ha annullato la sentenza impugnata solo in relazione alla confisca dei due dispositivi e ha disposto il rinvio al Tribunale di Como per nuovo esame sulla confisca. Ha dichiarato irrevocabili l'accertamento di responsabilità e la pena concordata ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Procedura del patteggiamento: la sentenza è stata resa nell'ambito di un patteggiamento e quindi in sede di applicazione degli effetti di cui a tale istituto
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limiti alla impugnabilità in Cassazione delle misure applicate con il patteggiamento quando siano frutto dell'accordo; tuttavia la confisca può essere censurata se manca o è meramente apparente la motivazione
art. 606 cod. proc. pen.
Vizio di motivazione come causa di cassazione secondo la disciplina generale: la sentenza è annullabile per carenza motivazionale
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Dichiarazione di irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità e della pena concordata nel patteggiamento, salvo l'annullamento limitato su questioni diverse dalla responsabilità e dalla pena (qui: la confisca)
art. 73 T.U. stupefacenti
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (detenzione e trasporto di stupefacenti), costituendo il fatto base del procedimento
art. 80 T.U. stupefacenti
Norma collegata al reato principale (circostanze aggravanti/ulteriori profili rilevanti nella contestazione), parte dell'impianto accusatorio
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione del ricorso in Cassazione rispetto a quanto espressamente necessario per la decisione
art. 111, comma 7 Cost.
Principio di legalità e diritto a un processo motivato; la violazione della motivazione è rilevante anche ai fini costituzionali
legge 23 giugno 2017, n. 103
Modifiche alla disciplina del patteggiamento (introduzione dell'art. 448, comma 2-bis) richiamate nella giurisprudenza citata per delimitare l'impugnabilità
art. 240 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nell'ambito delle presunte violazioni di legge, contestata rispetto alla confisca; la Corte ha comunque concentrato l'annullamento sulla carenza motivazionale
Massime di principio
- La confisca di oggetti va motivata in modo specifico e non può basarsi su affermazioni generiche del tipo "mezzi utilizzati per commettere il reato"; serve un nesso probatorio tra l'oggetto e il fatto reato (strumentalità, profitto, sostituzione del prezzo, ecc.)
- Anche nelle sentenze di patteggiamento la statuizione sulla confisca è sindacabile in Cassazione quando la motivazione sia mancante o meramente apparente, nonostante i limiti introdotti per il patteggiamento
- Se il ricorso in Cassazione riguarda solo la motivazione della confisca, l'annullamento può essere limitato a quella statuizione mentre l'accertamento di responsabilità e la pena concordata restano irrevocabili ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
- In una situazione simile è utile raccogliere e documentare elementi probatori specifici che colleghino dispositivi elettronici (cellulari, navigatori) al reato: dati di localizzazione, conversazioni, cronologie, prove di utilizzo per la logistica o i contatti relativi allo scambio di stupefacente
- In sede di difesa conviene contestare tempestivamente la genericità della motivazione se la confisca è disposta senza spiegare il nesso di strumentalità o di profitto, e puntare all'annullamento limitato per ottenere il riesame del provvedimento di confisca
- Il giudice in sede di rinvio dovrà fornire motivazione puntuale sulla funzione dei beni sequestrati rispetto al reato e valutare se la confisca sia proporzionata e fondata su elementi concreti
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