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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28291/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Antidormi impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo ha dichiarato colpevole dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il ricorso per cassazione è fondato su due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello trascurato che la ripresa dell'applicazione della misura di prevenzione (obbligo di soggiorno) dopo sospensioni superiori al biennio avrebbe richiesto, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011, una preventiva verifica dell'attualità della pericolosità sociale; (2) carenza di motivazione sul contenimento del trattamento sanzionatorio e sulla esclusione della recidiva, dedotti in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'obbligo di rivalutazione previsto dall'art. 14, comma 2-ter, si applica soltanto quando il soggetto sia rimasto detenuto per l'espiazione di pena per almeno due anni; nel caso di Antidormi le sospensioni derivavano da misure cautelari e la condanna irrevocabile comportò solo dodici giorni di espiazione, perciò non si è verificata la condizione temporale prevista dalla norma. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione di merito: i giudici hanno fissato la pena base nel minimo edittale di un anno, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva reiterata (infraquinquennale) e applicato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, per un complessivo di otto mesi di reclusione. La Corte ha inoltre ritenuto ammissibile una valutazione implicita della operatività della recidiva sulla base delle condotte tenute dall'imputato durante le misure cautelari. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2

    art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma che disciplina il reato contestato: la Corte ha confermato la condanna per il fatto ad essa ascrivibile, senza contestare la qualificazione giuridica del reato.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 14, comma 2-ter

    art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che la rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale è obbligatoria quando la persona soggetta a misura di prevenzione sia rimasta detenuta per l'espiazione di pena per almeno due anni; sospensioni dovute a misure cautelari non equivalgono automaticamente a tale requisito temporale.

  • codice penale, art. 69, quarto comma

    art. 69, quarto comma, cod. pen.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui le circostanze generiche non possono prevalere sulle circostanze specifiche sfavorevoli (divieto di prevalenza delle generiche), motivando la comparazione tra attenuanti generiche e recidiva.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1, primo periodo

    art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Disposizione che ha consentito la trattazione scritta del ricorso; la Procura generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto.

Massime di principio

  • La sospensione dell'esecuzione di una misura di prevenzione a causa di misure cautelari non equivale automaticamente a una detenzione ai fini della rivalutazione biennale prevista dall'art. 14, comma 2-ter; la rivalutazione è richiesta quando l'espiazione di pena definitiva abbia comportato detenzione per almeno due anni.
  • Per riconoscere l'operatività della recidiva non è necessario un enunciato formale: la Corte può desumerla dalle condotte postume dell'imputato (es. commissione di reati durante misure cautelari, revoca di misure meno afflittive e applicazione di misure più rigorose) se tali fatti dimostrano una perdurante inclinazione al reato.
  • Il divieto di prevalenza delle generiche (art. 69, comma 4 c.p.) limita la possibilità che le circostanze attenuanti generiche producano un risultato più favorevole rispetto alla recidiva; il giudice deve comparare e motivare tale operazione valutativa.
  • Una motivazione anche implicita è ammissibile, purché sia logicamente ricavabile dal testo della sentenza e collegata agli elementi di fatto emersi nel processo; il ricorrente deve dimostrare l'insufficienza motivazionale in modo concreto.
  • Quando si impugna in Cassazione una decisione per presunta violazione di legge relativa a questioni temporali o di requisito di applicazione di norme (es. durata della detenzione), è essenziale provare il verificarsi dei fatti temporali richiesti dalla norma (es. due anni effettivi di espiazione).
  • L'uso del rito abbreviato comporta riduzioni di pena automatiche che devono essere calcolate congiuntamente alle altre valutazioni (attenuanti/recidiva); i giudici di merito devono fissare la pena base, applicare le qualifiche e motivare la comparazione delle circostanze.

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