Cassazione Penale, Sentenza n. 28290/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma delle condanne per omicidio (art. 575 in relazione all'art. 576, comma 1, n.2), occultamento di cadavere (artt. 412 e 61 n.2 c.p.) e detenzione/porto d'arma (artt. 10 e 12 L. 497/74 e coesistenti riferimenti cod. pen.). Le censure contestavano: errata valutazione e "confusione probatoria" per la riunione di processi celebrati con riti diversi; insufficienza e illogicità del compendio indiziario (in particolare l'attribuzione e la "fungibilità" delle utenze telefoniche, l'interpretazione dei messaggi come "portalo" e "sono nel parcheggio"), carenza dell'elemento soggettivo e della prova della premeditazione, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e rifiuto di rinnovare l'istruttoria (art. 603 c.p.p.) per acquisire dati dai cosiddetti criptofonini e sentire venditori di SIM; richiesta di applicazione dell'art. 114 c.p. (minima partecipazione) per Drekaj.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli infondati. Ha confermato la correttezza della riunione processuale e la valutazione separata delle prove per i diversi riti, ritenendo congrua e logica la motivazione della Corte d'appello e dei giudici di merito. La sentenza ha valorizzato il compendio indiziario formato da tabulati e geolocalizzazioni, contenuto dei messaggi e delle intercettazioni, dichiarazioni testimoniali (anche del fratello della vittima e altri testi), i numerosi viaggi e sopralluoghi, il comportamento degli imputati (allontanamenti/fuga) e il ritrovamento di oggetti collegati al delitto (es. pala con tracce biologiche). Sul punto della premeditazione la Corte ha ritenuto dimostrati gli elementi cronologici e psicologici (pianificazione: contatti ripetuti, sopralluoghi, organizzazione del trasferimento della vittima). È stato altresì confermato il diniego delle attenuanti generiche e rigettata la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello in mancanza di indispensabilità delle prove proposte. Per Drekaj è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 114 c.p. in quanto il suo contributo non è risultato marginale.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
Norma sostanziale che sanziona l'omicidio: applicata per la fattispecie oggetto di condanna; la Corte ha ritenuto integrato il reato sulla base del compendio indiziario.
art. 576, comma 1, n. 2 cod. pen.
Aggravante della premeditazione: la Corte ha interpretato come soddisfatti sia l'elemento cronologico sia quello psicologico in base a contatti ripetuti, viaggi, sopralluoghi e organizzazione del fatto.
artt. 412 e 61 n. 2 cod. pen.
Occultamento di cadavere: valutato congiuntamente alle altre condotte e ritenuto provato dagli elementi materiali e indiziari.
art. 10 e 12 L. 497/74
Norme sul porto e detenzione di arma: applicate in relazione al rinvenimento e agli elementi che collegano gli imputati a un'arma di calibro 7,65.
art. 17, 19, 191 e 602 cod. proc. pen.
Riferimenti processuali connessi alla riunione dei processi e al sindacato di legittimità: la Corte ha ritenuto legittima la riunione purché il giudice abbia distinto i regimi probatori e abbia valutato separatamente le prove acquisite con i diversi riti.
art. 603 cod. proc. pen.
Disciplina della rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha richiamato il carattere eccezionale e discrezionale dell'istituto, giustificando il rigetto per mancanza di indispensabilità delle nuove prove.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma relativa al giudizio abbreviato: richiamata per delimitare il diverso regime probatorio e confermare che le prove acquisite nell'abbreviato possono essere utilizzate purché riportate correttamente nel dibattimento.
art. 114 cod. pen.
Circostanza attenuante della minima partecipazione: interpretata restrittivamente; applicabile solo se il contributo causale del correo è marginale e trascurabile, condizione non riconosciuta per Drekaj.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi di determinazione della pena: richiamati in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla spiegazione della congruità della pena inflitta.
Massime di principio
- La riunione di processi celebrati con riti diversi è ammissibile, ma il giudice d'appello deve valutare separatamente le prove acquisite con i diversi regimi; la mera presenza di atti simili non configura di per sé "confusione probatoria" se la motivazione distingue le fonti.
- Un compendio convergente di prove indiziarie (tabulati, geolocalizzazioni, contenuti di messaggi/intercettazioni, sopralluoghi, testimonianze e comportamenti post-fatto come la fuga) può essere sufficiente a fondare una condanna anche in assenza di prove dirette, purché la motivazione sia logica e coerente.
- La "fungibilità" nell'uso di utenze telefoniche non esclude la possibilità di individuare responsabilità: se vi è continuità nei messaggi, correlazioni fra utenze e riscontri testimoniali, il giudice può inferire quale soggetto abbia effettivamente utilizzato una specifica utenza in determinati momenti.
- La premeditazione può essere desunta da elementi quali contatti ripetuti finalizzati al trasferimento della vittima, viaggi organizzati, sopralluoghi del luogo del delitto e predisposizione di strumenti per occultamento: tali fattori soddisfano gli elementi cronologico e psicologico richiesti dalla giurisprudenza.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale; va motivata dimostrando l'indispensabilità delle nuove prove per decidere, altrimenti il diniego è legittimo.
- L'applicabilità dell'art. 114 c.p. è molto limitata: per ottenere la circostanza attenuante della minima partecipazione è necessario dimostrare che il contributo del reo sia obiettivamente trascurabile nell'economia causale dell'evento.
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