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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28289/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili per l'omicidio di Antonio Landieri e per i tentati omicidi/ferimenti connessi, nonché per detenzione e porto di armi. Le censure principali riguardano: l'affidabilità e la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Notturno, Riccio, Piana e altri) e le presunte discrasie tra i loro racconti; la carenza o contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello; il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 62-bis cod. pen.; la responsabilità per i reati in materia di armi; l'applicazione dell'aggravante della premeditazione; profili di recidiva e di calcolo della prescrizione per i reati connessi; e questioni formali di ammissibilità dei ricorsi in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Giovanni Esposito, Pasquale Riccio e Ciro Caiazza, ritenendo che la Corte d'appello abbia svolto una autonoma valutazione delle prove e motivato in maniera non manifestamente illogica la scelta di ritenere attendibili i collaboratori di giustizia sul nucleo essenziale dei fatti. Per tali ricorrenti è stata disposta la condanna alle spese e il versamento di una somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Davide Francescone è stato invece parzialmente accolto: la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al riconoscimento dell'aggravante della recidiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sul solo profilo della recidiva (valutando anche, se del caso, le censure ad essa correlate). Nel resto il ricorso di Francescone è stato rigettato. La Corte ha confermato la possibilità di fondare la condanna anche sulla convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori quando esse siano intrinsecamente attendibili e concordanti sul nucleo essenziale; ha altresì confermato la compatibilità dell'aggravante della premeditazione con il dolo eventuale nelle condizioni indicate e la responsabilità per concorso nei reati in materia di armi anche senza contatto materiale con l'arma, purché vi sia coscienza e volontà di concorrere.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti speciali: la Corte d'appello ha esercitato il potere discrezionale di negare il beneficio valorizzando la gravità del fatto, la personalità del reo e precedenti penali; la Cassazione ritiene tale valutazione di merito insindacabile salvo manifesta illogicità.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione degli elementi ai fini delle attenuanti generiche; la Corte territoriale ha indicato i criteri ritenuti preponderanti (gravità del fatto, personalità, precedenti).

  • art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.)

    art. 7 L. 12/07/1991 n. 203 (oggi art. 416-bis.1 c.p.)

    Rilevanza dell'aggravante di tipo mafioso/associazione di stampo mafioso; la Corte di merito l'ha riconosciuta rispetto al reato principale e la Cassazione ne conferma la corretta considerazione come aggravante nella dosimetria.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione delle dichiarazioni dei pentiti: la Cassazione ricorda che dichiarazioni di imputati o collaboratori connesse possono reciprocamente riscontrarsi se dotate di intrinseca attendibilità e concordanza sul nucleo essenziale; eventuali discrasie circostanziali non inficiano necessariamente l'attendibilità.

  • art. 157 cod. pen.

    Norme sul calcolo della prescrizione; la Cassazione richiama il principio che la recidiva, se riconosciuta in sentenza, incide sul computo dei termini di prescrizione anche quando non abbia prodotto un aumento di pena nel giudizio.

  • art. 81 cod. pen.

    Regole sul concorso di reati e sugli aumenti per i reati satelliti: la Corte d'appello ha motivato distintamente gli aumenti, come richiesto dalla giurisprudenza, in rapporto all'entità degli stessi.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: la responsabilità per i reati di detenzione/porto d'armi può fondarsi sulla partecipazione volontaria all'impresa criminosa anche senza materiale contatto con l'arma.

  • art. 82 cod. pen.

    Regola sull'error in persona e sull'imputazione del reato verso persona diversa da quella voluta: richiamata per spiegare la responsabilità per esiti colposi o aberranti nell'ambito di un'azione dolosa preordinata.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Norma relativa al termine di prescrizione con aumenti: richiamata in relazione al computo della prescrizione per i reati aggravati e ai raddoppi dei termini previsti dalla normativa precedente.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere utilizzate come prova se sono dotate di intrinseca attendibilità e concordano sul nucleo essenziale dei fatti; discrepanze su elementi secondari non determinano automaticamente l'inaffidabilità.
  • La valutazione del giudice di merito sull'esclusione o concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.) è giudizio di fatto largamente insindacabile in Cassazione, salvo motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
  • La recidiva, se riconosciuta in sentenza, incide sul calcolo della prescrizione anche se non determina un aumento di pena: l'assenza di motivazione sulla recidiva può determinare annullamento e rinvio sul punto.
  • L'aggravante della premeditazione può essere compatibile con forme di dolo non necessariamente puro diretto (anche con dolo eventuale), quando emerga una pianificazione e una persistenza del proposito criminoso in un arco di tempo apprezzabile.
  • Il concorso nei reati in materia di armi non richiede che ciascun concorrente sia materialmente in possesso dell'arma: è sufficiente la consapevolezza e la volontà di concorrere all'impresa criminosa che preveda l'uso delle armi.
  • In cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a riproporre pedissequamente le stesse doglianze già svolte in appello senza contestare in modo argomentato la motivazione della sentenza impugnata.
  • La pronuncia di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e, quando l'impugnazione sia ritenuta colpevole, anche l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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