Cassazione Civile, Ordinanza n. 11346/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietà)
La controversia
Due soggetti avevano convenuto in giudizio due vicini chiedendo l'accertamento della comproprietà di una corte dalla quale sostenevano di essere stati estromessi mediante la realizzazione di un cancelletto, con conseguente rimozione dell'opera e restituzione dell'uso del bene. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione i soccombenti deducevano, con un primo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 948 e 1159 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non provata la proprietà/comproprietà del cespite; con un secondo motivo denunciavano il difetto assoluto di motivazione. Nelle difese, la controparte sosteneva la proprietà esclusiva dell'area. Il ricorso non si confrontava però con l'accertamento decisivo svolto nei gradi di merito, cioè l'insufficienza del titolo di provenienza prodotto dagli attori a dimostrare il diritto reale rivendicato, essendo emerso dalla consulenza tecnica che il loro acquisto del 2002 riguardava altri mappali e non il mappale corrispondente alla corte contesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione, perché la sentenza impugnata superava il minimo costituzionale della motivazione e consentiva di comprendere le ragioni della decisione. Ha ritenuto infondato anche il motivo di merito, osservando che la domanda era sostanzialmente una rivendica e che, trattandosi di azione proposta da soggetti non in possesso del bene, gravava sugli attori l'onere della probatio diabolica, cioè della rigorosa prova del diritto di comproprietà mediante la produzione dei titoli di provenienza fino all'acquisto a titolo originario. Il ricorso non era coerente con tali principi, perché non indicava ritualmente i titoli idonei a dimostrare il diritto rivendicato e si limitava a valorizzare l'intestazione catastale. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al versamento in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nell'azione di rivendicazione il soggetto che non sia nel possesso del bene deve fornire prova rigorosa del diritto reale azionato, mediante la catena dei titoli di acquisto fino a un acquisto a titolo originario, salvo i casi in cui sia esonerato da tale onere.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della soluzione, perché il ricorso è stato respinto sul difetto di confronto con l'onere probatorio proprio della rivendica.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio decisivo rilevante, ritenendo corretta la qualificazione della domanda e l'esame compiuto nei gradi di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il dedotto difetto assoluto di motivazione non è stato ravvisato, poiché la decisione impugnata presentava una motivazione idonea a soddisfare il minimo costituzionale.
La Corte ha richiamato il procedimento accelerato per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili e la possibilità di decisione conforme alla proposta, con effetti anche ai fini dell'art. 96 c.p.c.
È stata esclusa l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione accelerata, perché la proposta non ha natura decisoria né valore di pronuncia definitiva.
Richiamato per escludere che la previa formulazione della proposta di definizione determini incompatibilità del magistrato nel collegio giudicante.
Richiamato unitamente all'art. 51 c.p.c. per escludere profili di incompatibilità del consigliere relatore/proponente.
In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ricorso inammissibile, è applicata una condanna ulteriore come reazione processuale all'abuso del processo.
La Corte ha applicato anche la previsione di condanna a una somma in favore della cassa delle ammende nei casi disciplinati dal procedimento accelerato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione proposta da chi non è nel possesso del bene, l'attore deve dimostrare in modo rigoroso il proprio diritto reale, normalmente attraverso la catena dei titoli di provenienza sino a un acquisto a titolo originario; l'intestazione catastale o indici equivoci non bastano da soli.
- L'onere della prova nella rivendica non viene attenuato se il rivendicante non ha il possesso della cosa: la cd. probatio diabolica resta necessaria, salvo specifiche ipotesi di esonero riconosciute dalla giurisprudenza.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo se la sentenza non raggiunge il minimo costituzionale; se la decisione consente di comprendere l'iter argomentativo e le ragioni del decisum, il motivo è infondato.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la decisione conforme alla proposta può fondare una condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto il mancato adeguamento a una valutazione poi confermata può integrare abuso del processo.
- La previa formulazione della proposta di definizione accelerata non determina, di per sé, incompatibilità del magistrato nel collegio che decide il ricorso, perché la proposta non ha contenuto decisorio definitivo.
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