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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 124/2020 del 08/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiati)

La controversia

Gli attori avevano chiesto il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 164 t.u.f. nei confronti di organizzazioni cooperative e società di revisione, queste ultime indicate anche per omesso controllo. Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda per prescrizione, ritenendo inoltre nulla la citazione introduttiva per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 18 gennaio 2018, aveva confermato. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno censurato la declaratoria di nullità della citazione, richiamando gli artt. 163 e 164 c.p.c.; con il secondo hanno sostenuto che la citazione, pur eventualmente nulla come domanda giudiziale, valeva come costituzione in mora e aveva interrotto la prescrizione ai sensi degli artt. 2943, commi 1 e 4, c.c. e 1219 c.c., fin dalla sua notificazione avviata il 3 luglio 2013; con il terzo hanno contestato l’individuazione del momento in cui era divenuta conoscibile la rapportabilità causale del danno, ai fini della decorrenza della prescrizione, ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c. La Corte d’appello aveva individuato l’inizio del termine quinquennale nel 17 novembre 2008, data della richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Ferrara. Le cooperative hanno proposto ricorsi incidentali condizionati, sostenendo, tra l’altro, che la prescrizione decorresse dal 2003 e contestando la sanatoria della citazione e la legittimazione degli attori.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo motivo principale, dichiarando inammissibili il primo e il terzo perché superati o resi ultronei dall’accertata efficacia interruttiva della citazione originaria. Esaminato direttamente l’atto, ha rilevato che esso conteneva una richiesta scritta di risarcimento e individuava i soggetti ritenuti responsabili, direttamente o per omesso controllo; pur invalido come domanda giudiziale, era quindi idoneo a valere come costituzione in mora e a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, c.c. La Corte ha cassato la sentenza d’appello in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali condizionati: le censure sulla decorrenza dal 2003 sollecitavano un diverso accertamento di fatto; le altre risultavano inammissibili per le ragioni indicate in sentenza, compresa la mancata specificazione dell’efficacia preclusiva del procedimento penale e la non pertinenza dell’art. 2394-bis c.c. rispetto all’azione individuale ex art. 2043 c.c. La Corte ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte delle cooperative ricorrenti incidentali inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 2943, quarto comma, c.c.

    L’atto di citazione, notificato pacificamente a tutti gli attuali contraddittori, aveva i requisiti necessari e sufficienti per poter valere quale atto di costituzione in mora e, quindi, quale atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4

    Un atto di citazione nullo come domanda giudiziale può comunque interrompere la prescrizione, se il suo contenuto e la sua finalità integrano una richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta al debitore.

  • art. 1219 c.c.

    L’atto di citazione, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di Costituzione in mora, ed avere perciò l’efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore

    La costituzione in mora richiede che l’atto, pur non valido sul piano processuale, esprima per contenuto e finalità una richiesta scritta di adempimento indirizzata al debitore.

  • art. 163 c.p.c.

    Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)

    Quando è denunciata la nullità della citazione per indeterminatezza dell’oggetto o della causa della domanda, la Cassazione può esaminare direttamente gli atti e i documenti rilevanti, nel rispetto degli oneri di specificità e localizzazione previsti dal codice di rito.

  • art. 164 c.p.c.

    Il giudice territoriale ha, quindi, errato nell’affermare, a pag. 52, punti 25 e 26, della motivazione, che “trattandosi di nullità dell’editio actionis, l’atto è privo di effetti processuali ma anche sostanziali, difettando di quegli elementi che consentano di individuare il diritto fatto valere”.

    La nullità della citazione per vizi dell’editio actionis non comporta necessariamente anche l’inefficacia sostanziale dell’atto: occorre verificare se esso abbia comunque i requisiti per valere come richiesta di adempimento e costituzione in mora.

  • art. 2043 c.c.

    L’esame dell’atto di citazione originario, prima che ne fosse disposta l’integrazione, nel corso dell’anno 2014, da parte del Tribunale, consente di ravvisare gli elementi necessari e sufficienti per la qualificazione dello stesso quale atto di messa in mora, in quanto esso contiene richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., con indicazione sia dei soggetti ritenuti responsabili direttamente, quali la Lega Nazionale Cooperative, la lega Cooperative Regionale, la Lega Provinciale di Ferrara sia di quelli ritenuti tali per omesso controllo, indicati nei responsabili della revisione e dei dipendenti delle società di revisione.

    Nell’azione risarcitoria, una citazione che espone una richiesta di danni e individua i soggetti cui la responsabilità è imputata può costituire una richiesta scritta idonea a mettere in mora i destinatari, anche se invalida sul piano processuale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    La Corte rileva, inoltre, stante l’inammissibilità dei ricorsi incidentali condizionati della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop e della Legacoop Regione Emilia Romagna con la Legacoop Estense, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle dette controricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di inammissibilità del ricorso incidentale, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Un atto di citazione invalido come domanda giudiziale può conservare efficacia sostanziale interruttiva della prescrizione se, per il contenuto e la finalità, integra una richiesta scritta di adempimento rivolta al debitore e identifica la pretesa e i destinatari cui è imputata la responsabilità.
  • La nullità processuale della citazione per indeterminatezza dell’editio actionis non comporta automaticamente la sua inefficacia come costituzione in mora: la rilevanza sostanziale dell’atto va verificata autonomamente sulla base del suo contenuto concreto.
  • Quando in cassazione è denunciata la nullità della citazione per indeterminatezza dell’oggetto o delle ragioni della domanda, la Corte può esaminare direttamente gli atti e i documenti su cui la censura si fonda, purché il ricorso rispetti gli oneri di specificità e indicazione previsti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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