Cassazione Civile, Sentenza n. 138/2020 del 08/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (coeredi)
La controversia
La controversia riguardava lo scioglimento della comunione ereditaria su immobili pervenuti in successione alla morte di due persone, in particolare un fondo comprendente una cava. Un gruppo di condividenti domandava l’usucapione del fondo, sostenendo di averne esercitato il possesso esclusivo; il Tribunale di Verona respinse tale domanda con sentenza non definitiva e, con sentenza definitiva, dispose la divisione mediante assegnazione di lotti e conguagli. La Corte d’appello di Venezia confermò entrambe le decisioni, con sentenze depositate il 21 novembre 2013 e il 19 maggio 2015. Nel ricorso n. 1297/2015, le ricorrenti denunciarono: omessa pronuncia sulla contestata inattendibilità di un testimone; omessa pronuncia sulla dedotta insussistenza di accordi di compensazione relativi ai frutti civili; omesso esame del fatto che due condividenti avrebbero posseduto soltanto porzioni determinate del fondo; omessa pronuncia sulla neutralità probatoria di una scrittura privata del 17 marzo 1955; e omessa pronuncia sulla censura relativa al rigetto di ulteriori prove testimoniali. Nel ricorso principale n. 28877/2015, i condividenti eccepirono, con il ricorso incidentale della Congregazione, l’asserita nullità del processo per mancata tempestiva riassunzione nei confronti degli eredi di una parte deceduta, contestarono l’interpretazione della domanda di assegnazione come richiesta di quota indivisa anziché individuale, censurarono l’asserita mancanza di un’indagine geologica sulla vena di pietra da cava, l’assegnazione del lotto Z3 e la liquidazione delle spese di primo grado. La Congregazione propose inoltre ricorso incidentale sui medesimi temi della riassunzione e della quota assegnata, nonché sulle spese.
La decisione
La Cassazione ha riunito i ricorsi perché relativi a decisioni d’appello che integravano la definizione di un unico giudizio. Ha rigettato tutti i motivi del ricorso n. 1297/2015: le doglianze sull’omessa pronuncia erano infondate, essendovi state pronunce implicite; la valutazione delle testimonianze e del materiale probatorio spettava al giudice di merito; il fatto relativo alle attività svolte sul fondo era stato esaminato e non dimostrava necessariamente un possesso esclusivo; il giudice d’appello aveva ritenuto sufficiente l’istruttoria e non era tenuto ad ammettere ulteriori prove. Ha rigettato il primo motivo del ricorso principale n. 28877/2015 e del ricorso incidentale: il termine annuale per la riassunzione collettiva e impersonale nei confronti degli eredi, previsto dall’art. 303, comma 2, c.p.c., è processuale e soggetto alla sospensione feriale. Ha dichiarato inammissibili il secondo motivo, perché la lettura della domanda come richiesta di quota indivisa era un apprezzamento contenutistico del giudice di merito; il terzo, perché il fatto storico sulla fruttuosità della cava era stato esaminato e la richiesta mirava a nuove indagini tecniche; il quarto, perché la Corte d’appello non aveva applicato un criterio cronologico, ma interpretato le richieste di assegnazione; e il quinto, perché i ricorrenti non avevano indicato specificamente voci e importi della liquidazione contestata e avevano formulato deduzioni perplesse. Sono stati quindi rigettati anche il ricorso principale n. 28877/2015 e il ricorso incidentale della Congregazione. Le ricorrenti del procedimento n. 1297/2015 sono state condannate in solido a pagare alle controricorrenti 7.500 euro per compensi, 200 euro per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge. Nel procedimento n. 28877/2015 le spese sono state compensate tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale; tutti costoro sono stati condannati in solido a rifondere alle controricorrenti 7.500 euro per compensi, 200 euro per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato per tutti i ricorsi rigettati.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
Trattandosi dell’impugnazione di una sentenza d’appello su sentenza non definitiva e dell’impugnazione della conseguente sentenza d’appello su sentenza definitiva, i ricorsi per cassazione vanno riuniti, in quanto proposti contro sentenze che si integrano reciprocamente nella definizione sostanziale di un unico giudizio, caso assimilabile a quello disciplinato dall’art. 335 c.p.c., che prescrive la riunione delle impugnazioni plurime contro la medesima sentenza.
Ricorsi contro sentenze che si integrano reciprocamente nella definizione di un unico giudizio vanno riuniti, in quanto situazione assimilabile alla pluralità di impugnazioni contro la stessa sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda unicamente il fatto storico “decisivo”, e il vizio non sussiste quando tale fatto sia stato comunque preso in esame dal giudice di merito, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo non esaminato; non ricorre quando il fatto sia stato considerato, anche se la sentenza non espone tutte le risultanze istruttorie.
art. 209 c.p.c.
Ciò appare in linea con la previsione dell’art. 209 c.p.c., che autorizza la chiusura dell’istruttoria quando il giudice, per i risultati già raggiunti, ne reputi superflua la prosecuzione.
Il giudice può chiudere l’istruttoria quando ritenga superfluo proseguirla alla luce dei risultati probatori già acquisiti.
art. 116 c.p.c.
Per il principio di libera valutazione delle prove, sancito dall’art. 116 c.p.c., il giudice di merito apprezza discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti, e può ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente, ed escludendo gli altri richiesti dalle parti, con stima insindacabile nella sede di legittimità.
Il giudice di merito valuta discrezionalmente le prove acquisite e può reputarle sufficienti, escludendo ulteriori mezzi istruttori richiesti; tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione nei termini indicati dalla decisione.
art. 303, comma 2, c.p.c.
Si enuncia il principio di diritto: “il termine di un anno entro il quale il processo interrotto per morte della parte può essere riassunto, a norma dell’art. 303 c.p.c., comma 2, con atto notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto è un termine di natura processuale, soggetto all’ordinaria sospensione feriale dei termini processuali”.
Il termine annuale per la riassunzione, con notifica collettiva e impersonale agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto, ha natura processuale ed è soggetto alla sospensione feriale.
art. 330, comma 2, c.p.c.
D’altronde, è indiscusso che la sospensione feriale si applichi al termine stabilito dall’art. 330 c.p.c., comma 2, per la notifica collettiva e impersonale dell’impugnazione agli eredi della parte defunta.
La sospensione feriale si applica al termine per la notificazione collettiva e impersonale dell’impugnazione agli eredi della parte defunta; la Corte lo richiama a sostegno della natura processuale del termine di riassunzione.
art. 729 c.c.
Il giudice d’appello non ha affatto impiegato, quindi, un criterio di priorità cronologica delle domande di attribuzione, ma, più semplicemente, ha interpretato quelle domande, con apprezzamento contenutistico qui insindacabile.
La censura relativa all’assegnazione dei lotti non dimostra l’applicazione di un criterio cronologico: la decisione impugnata ha interpretato il contenuto delle domande di attribuzione, apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Dichiara che ricorrenti principali e ricorrente incidentale hanno l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
In seguito al rigetto dei ricorsi, la Corte dichiara dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il termine annuale per riassumere il processo interrotto per morte della parte, mediante notificazione collettiva e impersonale agli eredi presso l’ultimo domicilio del defunto, è processuale e soggetto alla sospensione feriale.
- La denuncia di omessa pronuncia non è fondata quando la decisione impugnata abbia affrontato la questione in modo implicito, attraverso una motivazione incompatibile con la tesi della parte.
- La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e la selezione del materiale istruttorio appartengono al giudice di merito; la Cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto storico sia stato comunque esaminato, anche se la sentenza non dia conto di ogni risultanza probatoria.
- Il giudice può ritenere sufficiente il materiale istruttorio già acquisito e chiudere l’istruttoria, escludendo ulteriori prove richieste, quando ne reputi superflua la prosecuzione; la relativa valutazione probatoria è riservata al merito.
- La distinzione tra omessa pronuncia su una domanda e interpretazione del suo contenuto è rilevante in cassazione: l’omissione pone una questione processuale esaminabile direttamente, mentre l’interpretazione della domanda costituisce apprezzamento di merito non sindacabile se non nei limiti consentiti.
- La contestazione della liquidazione delle spese processuali deve specificare le singole voci e gli importi asseritamente errati, così da consentire il controllo di legittimità senza consultazione diretta degli atti.
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