Cassazione Civile, Sentenza n. 121/2020 del 08/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicuratori)
La controversia
Una paziente aveva chiesto il risarcimento dei danni per responsabilità medica nei confronti di una struttura ospedaliera e dei sanitari. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18037/2006, aveva rigettato la domanda risarcitoria e, conseguentemente, la domanda condizionata di garanzia proposta dalla struttura contro le compagnie assicurative. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4074/2013, accogliendo l’impugnazione della paziente, aveva accertato la responsabilità dei sanitari e della struttura ai sensi dell’art. 1228 c.c., condannandoli in solido al pagamento di Euro 6.606,96 oltre accessori; aveva tuttavia rigettato le domande di manleva. La struttura ha proposto ricorso principale articolato in tre motivi. Con i primi due ha denunciato la violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1364, 1367 e 1368 c.c. in relazione alla polizza stipulata dalla Provincia Religiosa e successivamente estesa alla struttura con atto del 7 febbraio 2003, sostenendo che l’estensione «fermo il resto» comprendesse anche la clausola claims made retroattiva e che la condizione relativa alla precedente copertura assicurativa fosse soddisfatta anche dalla polizza Sompo. Ha inoltre invocato il criterio di buona fede dell’art. 1366 c.c., lamentando una lacuna ingiustificata nella copertura. Con il terzo motivo ha censurato l’interpretazione della polizza Sompo, stipulata per il periodo 8 febbraio 2002-8 febbraio 2003, sostenendo che la denuncia del sinistro, presentata il 21 luglio 2003, rientrasse nell’ultrattività quinquennale della garanzia. Le compagnie Cattolica e Duomo hanno proposto ricorso incidentale, deducendo che sulla domanda di garanzia si fosse formato giudicato interno e che la struttura avrebbe dovuto impugnare con appello incidentale il rigetto pronunciato dal Tribunale. Nel giudizio di legittimità è inoltre intervenuta la cessionaria del portafoglio assicurativo di Sompo.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’intervento della cessionaria di Sompo, poiché Sompo stessa aveva partecipato al giudizio di merito e si era costituita in Cassazione, sicché mancavano i presupposti per l’intervento del successore a titolo particolare. Ha rigettato il ricorso incidentale: dalla motivazione della sentenza di primo grado risultava che la domanda di garanzia condizionata era rimasta assorbita dal rigetto della domanda principale, senza decisione di merito né formazione di giudicato interno; per devolvere la domanda al giudice d’appello era sufficiente la riproposizione ex art. 346 c.p.c., non occorrendo appello incidentale. Ha rigettato il ricorso principale. I primi due motivi sono infondati: la Corte d’appello aveva plausibilmente interpretato la clausola claims made della polizza stipulata dalla Provincia come regime transitorio, limitato alle richieste risarcitorie pervenute nel primo periodo di efficacia, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001, e subordinato alla mancata operatività della copertura Assitalia per i medesimi rischi. L’atto del 7 febbraio 2003 aveva esteso alla struttura le garanzie allora operanti, ma non faceva rivivere una clausola claims made già esaurita; inoltre, la ricorrente non aveva fornito gli elementi necessari a dimostrare un’ambiguità oggettiva o un contrasto con la causa concreta rilevante ai fini dell’art. 1366 c.c. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la retroattività e l’ultrattività della polizza Sompo erano ipotesi distinte; la prima richiedeva che la richiesta risarcitoria pervenisse durante la durata contrattuale, mentre la seconda riguardava fatti dannosi verificatisi durante la copertura e richieste pervenute nei cinque anni successivi alla cessazione. Poiché il sinistro era anteriore alla polizza e la richiesta era stata presentata dopo la scadenza dell’8 febbraio 2003, la garanzia non operava. La Corte ha quindi rigettato entrambi i ricorsi, compensando le spese tra la struttura e Cattolica/Duomo e condannando la struttura a rifondere a Sompo Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, per entrambi i ricorsi.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
Nella specie Sompo Japan ha partecipato ai gradi di merito e svolto difese, con controricorso, anche nel giudizio di legittimità e dunque difettano le condizioni di ammissibilità dell’ampliamento soggettivo del giudizio al successore a titolo particolare.
Il successore a titolo particolare non può ampliare soggettivamente il giudizio di legittimità quando il dante causa, che ha partecipato ai gradi di merito, è presente e svolge difese in Cassazione.
art. 346 c.p.c.
La censura dedotta dalle ricorrenti incidentali va pertanto rigettata alla stregua del principio secondo cui, in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
La domanda di garanzia condizionata rimasta assorbita per il rigetto della domanda principale può essere devoluta al giudice d’appello mediante riproposizione ex art. 346 c.p.c.; non occorre appello incidentale in assenza di una statuizione sfavorevole di merito.
art. 1362 c.c.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione alla censura sub 2-fondata sul criterio della ricerca della comune intenzione delle parti, privilegiando il contenuto semantico riconoscibile nelle espressioni lessicali utilizzate nel contratto (art. 1362 c.c., comma 1).
La ricerca della comune intenzione contrattuale considera il contenuto semantico riconoscibile delle espressioni impiegate, letto nel contesto della clausola e del contratto; nel caso concreto l’espressione «fermo il resto» non estendeva una garanzia claims made che aveva già esaurito i propri effetti.
art. 1363 c.c.
In tal senso la “estensione” all’Ospedale delle “garanzie operative” – a favore delle altre strutture – espressamente prevista dall’Atto di variazione, non palesa alcuna incompatibilità – nell’applicazione del criterio di interpretazione sistematica delle clausole contenuto nel contratto e negli atti successivi modificativi – con la soluzione ermeneutica adottata dal Giudice di appello, in quanto alla data di stipula dell'“Atto di variazione”, tra le garanzie della polizza n. (OMISSIS) ancora “operanti” a favore degli assicurati non era più ricompresa la clausola “claims made”.
Le clausole contrattuali e gli atti modificativi vanno letti sistematicamente; l’estensione delle garanzie allora operative non comporta la reviviscenza di una clausola che aveva già cessato di operare.
art. 1366 c.c.
Tanto premesso, osserva, tuttavia, il Collegio che l’Ospedale ricorrente, si è limitato soltanto a denunciare la violazione del criterio interpretativo di buona fede oggettiva ex art. 1366 c.c., omettendo del tutto: di fornire adeguata dimostrazione del necessario presupposto applicativo del criterio indicato e costituito dal permanere, anche dopo l’impiego degli altri strumenti dell’ermeneutica negoziale, di un irrisolvibile contrasto circa il significato – o meglio circa la descrizione della fattispecie e degli effetti ad essa ricondotti – da attribuire alla clausola.
Il criterio di buona fede interpretativa presuppone che, dopo l’impiego degli altri criteri ermeneutici, permanga un contrasto oggettivo e irrisolvibile sul significato della clausola; non basta la diversa interpretazione soggettivamente sostenuta da una parte.
art. 1370 c.c.
Inconferente, inoltre, il riferimento all’art. 1370 c.c., sia in quanto la stessa parte ricorrente ha escluso che la clausola fosse inserita nelle “condizioni generali di contratto”, sia in quanto non ha fornito alcuna dimostrazione e neppure allegato che la clausola appartenesse a condizioni particolari predisposte unilateralmente dalla società assicurative; sia ancora in quanto difetta del tutto il presupposto di applicazione del criterio ermeneutico sussidiario, e cioè la esistenza di un irrisolvibile dubbio sul significato da attribuire alla clausola, pur dopo l’esperimento degli altri criteri ermeneutici gerarchicamente sovraordinati.
Il criterio interpretativo dell’art. 1370 c.c. è sussidiario e opera in presenza dei suoi presupposti, inclusa l’esistenza di un dubbio irrisolvibile dopo l’applicazione degli altri criteri; nel caso concreto mancava inoltre la dimostrazione che la clausola fosse stata predisposta unilateralmente dall’assicuratore.
art. 1895 c.c.
Ma la previsione del fatto e del suo riferimento cronologico non esaurisce la fattispecie cui è collegata la insorgenza del diritto ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli della responsabilità civile, occorrendo necessariamente anche l’ulteriore elemento – esterno alla sfera di controllo dei contraenti, e come tale incerto e tale per ciò da rendere compatibile la clausola “claims made” con lo schema causale del contratto assicurativo delineato nell’art. 1895 c.c. – della manifestazione di esercizio del diritto al risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato.
Nella clausola claims made l’obbligo di garanzia dipende anche dalla richiesta risarcitoria del terzo, elemento incerto ed esterno al controllo delle parti che, secondo la sentenza, rende la clausola compatibile con lo schema causale del contratto assicurativo.
art. 1917, comma 1, c.c.
la clausola modifica il riferimento cronologico dell’evento (e della denuncia) e non viene quindi ad effettuare come ipotizza la ricorrente principale – una mera estensione della “durata” della vigenza del contratto assicurativo che, nel caso di specie, risulta predeterminata e definita nella polizza limitatamente al periodo 8.2.2002-8.2.2003.
La clausola claims made modifica i criteri temporali di collegamento del sinistro e della richiesta alla garanzia, ma non prolunga per ciò solo la durata del contratto assicurativo, che resta quella espressamente pattuita.
art. 2952, comma 3, c.c.
E’ proprio l’elemento di incertezza della richiesta risarcitoria che viene ad essere circoscritto in tali clausole così da consentire all’assicuratore di meglio calibrare il proprio impegno nel tempo (in relazione all’accantonamento delle riserve necessarie a fare fronte a richieste pervenute, per fatti verificatisi nel periodo di vigenza della polizza, anche a notevole distanza di tempo dalla cessazione del rapporto di garanzia: art. 2952 c.c., comma 3) e, correlativamente, di definire con maggiore precisione il premio assicurativo (in relazione alla limitazione temporale della possibile verificazione del rischio), con beneficio anche per l’assicurato.
La delimitazione temporale delle richieste risarcitorie nelle clausole claims made permette all’assicuratore di calibrare gli accantonamenti per le richieste tardive e di determinare più precisamente il premio.
art. 1228 c.c.
La Corte di appello di Roma, accogliendo la impugnazione del P., con sentenza 16.7.2013 n. 4074, in riforma della decisione di prime cure, accertava la responsabilità dei sanitari nonchè, ai sensi dell’art. 1228 c.c., della struttura ospedaliera che condannava in solido al risarcimento del danno, liquidato in Euro 6.606,96 oltre accessori;
La Corte d’appello ha ricondotto alla struttura ospedaliera, ai sensi dell’art. 1228 c.c., la responsabilità per l’operato dei sanitari e l’ha condannata in solido al risarcimento.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Tanto premesso, e ricondotto il vizio nell’ambito proprio della nullità processuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), osserva il Collegio che dall’esame della “comparsa di costituzione in grado di appello” dell’Ospedale, emerge che l’unico motivo di gravame incidentale investiva il capo sulle spese di lite, mentre, quanto al rapporto di garanzia – introdotto in primo grado con gli atti di chiamata in causa della società assicurative – l’Ospedale si era limitato a riproporre, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la domanda condizionata.
La denunciata omissione di rilievo del giudicato interno e l’esame della domanda di garanzia in assenza di appello incidentale sono questioni di nullità processuale da ricondurre al vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, non all’errore revocatorio sul fatto.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3
essendo appena il caso di osservare come il motivo di ricorso per cassazione debba essere specifico (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) e la generica doglianza sulla interpretazione degli atti negoziali, con riferimento indifferentemente a tutti o quasi i criteri legali, senza che per ciascuna norma indicata venga formulata una specifica ed argomentata censura, o senza che possa essere agevolmente individuato nella esposizione del motivo il criterio ermeneutico che si intende effettivamente contestare, rende la impugnazione irrimediabilmente inammissibile.
Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazioni di criteri ermeneutici deve specificare e argomentare quale criterio sia stato violato; il richiamo generico a più disposizioni senza una critica riferibile a ciascuna non soddisfa il requisito di specificità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se e nella misura in cui sia dovuto.
Massime di principio
- Il successore a titolo particolare non può intervenire nel giudizio di legittimità quando il dante causa, già parte nei gradi di merito, si è costituito e ha svolto difese in Cassazione.
- Quando il rigetto della domanda principale comporta l’assorbimento della domanda di garanzia condizionata, senza una decisione di merito sfavorevole sulla garanzia, è sufficiente riproporre la domanda ex art. 346 c.p.c. nel giudizio d’appello: non occorre proporre appello incidentale e non si forma giudicato interno sul rapporto di garanzia.
- L’estensione di una polizza alle garanzie che risultano operative al momento dell’atto modificativo non determina la reviviscenza di una clausola temporanea che abbia già esaurito i propri effetti secondo la disciplina e i termini originariamente pattuiti.
- Il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. presuppone un contrasto oggettivo e irrisolvibile sul significato della clausola, persistente dopo l’applicazione degli altri criteri ermeneutici; la mera preferenza per una diversa lettura contrattuale non è sufficiente.
- Nelle clausole claims made la retroattività e l’ultrattività hanno presupposti distinti: la prima collega la copertura di fatti anteriori alla presentazione della richiesta nel periodo contrattuale; la seconda copre fatti verificatisi durante la polizza quando la richiesta perviene nel periodo successivo espressamente previsto. L’ultrattività non prolunga di per sé la durata del contratto e non può essere combinata con la retroattività in modo da neutralizzare i distinti limiti temporali pattuiti.
- Una diversa interpretazione di una clausola non è sufficiente a cassare la decisione di merito se quella adottata dal giudice costituisce una delle letture plausibili del testo contrattuale; il ricorso deve individuare un effettivo vizio nell’applicazione dei criteri ermeneutici.
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