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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 132/2020 del 08/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore cessionario)

La controversia

Il ricorrente aveva donato alla figlia la nuda proprietà di un immobile; con scrittura privata la donataria si era impegnata ad accudirlo e a prestargli gli alimenti per tutta la vita. Ritenendo che la figlia avesse poi cessato di assisterlo e avesse manifestato la volontà di non adempiere più agli obblighi alimentari, il 28 luglio 1994 il donante ne aveva chiesto la revoca ai sensi dell’art. 801 c.c. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 238/2003, aveva rigettato la domanda, rilevando la nullità della notificazione dell’atto introduttivo e, comunque, la mancata prova dei fatti costitutivi. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3684 del 23 settembre 2008, aveva accolto l’appello del donante, ritenuto valida la notificazione e revocato la donazione; la sentenza era stata notificata il 3 novembre 2008 ed era passata in giudicato il 2 gennaio 2009. Una società mandataria del creditore della donataria, poi cessionario del credito, aveva proposto opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c., sostenendo che la sentenza fosse effetto di dolo o collusione ai suoi danni. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4620 dell’8 luglio 2014 qui impugnata, aveva accolto l’opposizione e dichiarato la sentenza del 2008 inefficace nei confronti dell’opponente. Il donante ha proposto sei motivi di ricorso: 1) difetto di poteri rappresentativi e invalidità della procura al difensore dell’opponente; 2) e 3) tardività dell’opposizione, assumendo che la conoscenza degli elementi indicativi di dolo o collusione fosse anteriore al 4 febbraio 2009; 4) mancata prova rigorosa della data di scoperta, in violazione degli artt. 405 c.p.c. e 2697 c.c.; 5) preclusione derivante da un precedente provvedimento, asseritamente passato in giudicato, reso nel giudizio di opposizione all’esecuzione; 6) contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto regolare la procura: il mandato originario del creditore contemplava espressamente la promozione dell’opposizione di terzo revocatoria e le successive procure, pur senza ripetere tale specifica denominazione, attribuivano poteri giudiziari ampi, comprensivi dell’azione. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti: il termine di trenta giorni decorre dalla scoperta effettiva e completa del dolo o della collusione, raggiunta quando il creditore acquisisce ragionevole certezza e non al mero sospetto; la Corte territoriale aveva motivatamente individuato tale momento nel 4 febbraio 2009, quando l’opponente aveva appreso del passaggio in giudicato della sentenza e, considerando anche l’inerzia della donataria, aveva potuto acquisire piena consapevolezza della collusione. È stato quindi escluso anche l’omesso esame di fatti decisivi. Il quarto motivo è stato respinto perché l’opponente aveva indicato nell’atto introduttivo il giorno della scoperta e la relativa prova, come richiesto dall’art. 405, comma 2, c.p.c.; la Corte d’appello aveva inoltre ritenuto effettivamente verificatasi la scoperta in quella data. Il quinto motivo è stato rigettato: il precedente provvedimento nel giudizio di opposizione all’esecuzione si era limitato a prendere atto della sentenza di revoca della donazione e a dichiarare la nullità del pignoramento, senza poter sindacare la sentenza; non era dunque preclusivo dell’opposizione di terzo revocatoria, rimedio straordinario idoneo a incidere su una pronuncia passata in giudicato. Il sesto motivo è stato respinto perché la motivazione della Corte d’appello era coerente e non presentava l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 83, 84, 125, 182 e 350 c.p.c.

    La creditrice Trevi Finance ha infatti attribuito un mandato che, all’interno dell’incarico a compiere azioni giudiziarie a tutela del credito, specificamente prevedeva il promuovimento dell’opposizione di terzo revocatoria, azione che rientra nelle ampie, onnicomprensive locuzioni presenti nelle due successive procure (attività giudiziarie, tutte le cause attive o passive), così che è corretta l’affermazione della Corte d’appello da un lato della regolarità della procura alle liti conferita all’avv. Amato e dall’altro lato di valido mandato alle liti da parte di Trevi Finance.

    La procura e la rappresentanza processuale sono regolari quando il mandato originario attribuisce specificamente il potere di promuovere l’opposizione di terzo revocatoria e le successive procure conferiscono poteri giudiziari ampi, anche se non ripetono il nome dello specifico rimedio.

  • art. 1708 c.c.

    La creditrice Trevi Finance ha infatti attribuito un mandato che, all’interno dell’incarico a compiere azioni giudiziarie a tutela del credito, specificamente prevedeva il promuovimento dell’opposizione di terzo revocatoria, azione che rientra nelle ampie, onnicomprensive locuzioni presenti nelle due successive procure (attività giudiziarie, tutte le cause attive o passive), così che è corretta l’affermazione della Corte d’appello da un lato della regolarità della procura alle liti conferita all’avv. Amato e dall’altro lato di valido mandato alle liti da parte di Trevi Finance.

    Il mandato per la tutela giudiziale del credito, se comprende espressamente l’opposizione di terzo revocatoria, può essere attuato mediante successive procure formulate con espressioni generali che comprendano tutte le attività giudiziarie.

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    La scoperta – in base a quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. 4008/2004) – deve essere “effettiva e completa e, ove avvenga per gradi, può dirsi completata solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza (non essendo sufficiente il mero sospetto) del fatto che detto dolo e/o collusione vi sono stati e hanno ingannato il giudice, determinando statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto”.

    Per l’opposizione di terzo revocatoria il termine perentorio decorre dalla scoperta effettiva e completa del dolo o della collusione; se la conoscenza è progressiva, il termine inizia quando il creditore acquisisce ragionevole certezza che la condotta abbia ingannato il giudice, non quando sorge un mero sospetto.

  • art. 404, comma 2, c.p.c.

    La scoperta – in base a quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. 4008/2004) – deve essere “effettiva e completa e, ove avvenga per gradi, può dirsi completata solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza (non essendo sufficiente il mero sospetto) del fatto che detto dolo e/o collusione vi sono stati e hanno ingannato il giudice, determinando statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto”.

    Il terzo pregiudicato da una sentenza effetto di dolo o collusione può proporre l’opposizione revocatoria; ai fini del termine perentorio, la scoperta del dolo o della collusione deve essere effettiva e completa, e può maturare per gradi.

  • art. 405, comma 2, c.p.c.

    E’ vero che l’art. 405 c.p.c., comma 2, prescrive che la domanda di opposizione deve contenere, “nel caso dell’art. 404 c.p.c., comma 2 l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione e della relativa prova”, ma tale indicazione, che ha il fine di “porre immediatamente il giudice e la controparte in condizione di rilevare la tempestività dell’opposizione, in relazione al termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta (del dolo o della collusione) stabilito dall’art. 325 e dall’art. 326, comma 2 codice di rito” (Cass. 10116/1997), è stata fornita dall’opponente.

    L’atto di opposizione revocatoria deve indicare il giorno in cui il terzo ha scoperto il dolo o la collusione e la relativa prova, così da consentire al giudice e alla controparte di verificare immediatamente il rispetto del termine.

  • art. 2697 c.c.

    E’ vero che l’art. 405 c.p.c., comma 2, prescrive che la domanda di opposizione deve contenere, “nel caso dell’art. 404 c.p.c., comma 2 l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione e della relativa prova”, ma tale indicazione, che ha il fine di “porre immediatamente il giudice e la controparte in condizione di rilevare la tempestività dell’opposizione, in relazione al termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta (del dolo o della collusione) stabilito dall’art. 325 e dall’art. 326, comma 2 codice di rito” (Cass. 10116/1997), è stata fornita dall’opponente.

    La censura relativa alla prova della tempestività non è fondata quando l’opponente ha indicato nell’atto il giorno della scoperta e la relativa prova, e il giudice di merito ha accertato che la scoperta è avvenuta in quella data.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudice dell’opposizione di terzo all’esecuzione, nel provvedimento richiamato, si è limitato a prendere atto della sentenza, passata in giudicato, della Corte d’appello di Roma n. 3684/2008, che revocava la donazione dell’immobile oggetto di espropriazione e che stava alla base della opposizione all’esecuzione di F. e ha dichiarato la nullità del pignoramento, ma tale provvedimento, che non poteva sindacare la sentenza, non è certamente preclusivo del rimedio, straordinario, dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., che ha appunto l’idoneità a incidere sulla pronuncia passata in giudicato.

    Il giudicato formatosi su un provvedimento che si limita a prendere atto di una sentenza e a decidere sull’esecuzione, senza poter sindacare quella sentenza, non preclude l’opposizione di terzo revocatoria diretta a incidere sulla pronuncia passata in giudicato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    A seguito della novella del 2012, “risulta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè” (Cass., sez. un., 8038/2018). Tale anomalia motivazionale non è sicuramente presente negli argomenti della Corte d’appello, che, al contrario di quanto afferma il ricorrente, si presentano coerenti e non contraddittori.

    La censura di motivazione è ammissibile in cassazione solo se denuncia un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé; non basta allegare illogicità o contraddittorietà quando la motivazione è coerente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nell’opposizione di terzo revocatoria, il termine perentorio decorre dalla scoperta effettiva e completa del dolo o della collusione. Se la conoscenza si forma progressivamente, la scoperta è compiuta quando il terzo acquisisce ragionevole certezza che il dolo o la collusione abbiano ingannato il giudice e determinato una decisione diversa da quella che sarebbe seguita a un corretto dibattito; il mero sospetto non basta.
  • La domanda di opposizione di terzo revocatoria deve indicare il giorno in cui il terzo ha scoperto il dolo o la collusione e la relativa prova, in modo da permettere il controllo immediato della tempestività.
  • Il mandato per la tutela giudiziale di un credito può comprendere validamente l’opposizione di terzo revocatoria quando questa è specificamente prevista nell’incarico originario e le successive procure contengono formule generali idonee a ricomprendere le attività giudiziarie e le cause attive o passive.
  • Un provvedimento reso in un distinto giudizio esecutivo, che si limiti a prendere atto di una sentenza passata in giudicato e non abbia il potere di sindacare tale pronuncia, non preclude l’opposizione di terzo revocatoria diretta a incidere su di essa.
  • In cassazione, l’anomalia motivazionale denunciabile ai sensi dell’art. 132 c.p.c. deve incidere sull’esistenza della motivazione in sé; la mera deduzione di illogicità o contraddittorietà non è sufficiente se la motivazione è coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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