Cassazione Civile, Sentenza n. 137/2020 del 08/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (depositaria)
La controversia
Nel 2002 la società che aveva ricevuto in deposito e rimessaggio un’imbarcazione nel novembre 1998 convenne il depositante per ottenere Euro 15.338,84, affermando che i pagamenti erano proseguiti fino all’aprile 2000; si riservò inoltre di chiedere alternativamente la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Sanremo dichiarò risolto per inadempimento il contratto di deposito e condannò il convenuto a pagare Euro 38.393,38, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 17 ottobre 2014, rigettò l’appello, ritenendo inefficace il deposito liberatorio eseguito ai sensi dell’art. 1210 c.c. in assenza di accettazione del creditore o di sentenza passata in giudicato che ne dichiarasse la validità; rilevò inoltre che non era documentato l’esito dell’esecuzione e confermò la debenza delle spese di custodia a carico del creditore pignorante e la quantificazione del compenso maturato fino alla decisione. In Cassazione il ricorrente formulò quattro motivi: (1) violazione degli artt. 81 e 65 c.p.c., sostenendo il difetto di legittimazione passiva perché, dopo il pignoramento del 1° giugno 1999, la società avrebbe agito quale custode giudiziario e non più in base al deposito contrattuale; (2) omesso esame del pignoramento e del conseguente mutamento del titolo della detenzione, che avrebbe estinto il contratto originario; (3) violazione dell’art. 65, secondo comma, c.p.c., assumendo che la competenza a liquidare il compenso del custode spettasse al giudice dell’esecuzione e contestando anche il richiamo all’art. 90 c.p.c.; (4) omesso esame della mancata restituzione dell’imbarcazione alla proprietaria, nonostante l’ordine giudiziale, circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe escluso a suo carico il compenso per il periodo successivo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la società faceva valere un proprio credito per l’attività di deposito e rimessaggio nei confronti di chi l’aveva richiesta, senza sostituzione processuale. Il terzo motivo è inconferente: la controversia di cognizione per il corrispettivo del deposito è autonoma e insensibile alle vicende del processo esecutivo, sicché non opera la prospettata osmosi tra i due giudizi. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di decisività: il pignoramento dell’imbarcazione già depositata non estingueva il contratto e l’assunzione degli obblighi di custodia non eliminava il diritto al compenso; inoltre, in quanto creditore procedente, il ricorrente doveva anticipare le spese di custodia. La dedotta definizione dell’esecuzione per caducazione del titolo non era decisiva, poiché le spese del processo esecutivo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Anche il quarto motivo è inammissibile per carenza di decisività: la mancata restituzione alla proprietaria era estranea al rapporto dedotto in giudizio tra depositante e depositaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. La Corte ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
La società Cantieri del Mediterraneo ha agito per far valere un diritto proprio – il diritto ad essere remunerata per l’attività di deposito e rimessaggio – non un diritto altrui, e ciò ha fatto nei confronti del soggetto che tale attività aveva richiesto.
Non ricorre sostituzione processuale quando il depositario agisce per ottenere il pagamento del proprio corrispettivo nei confronti di chi gli ha richiesto la prestazione.
art. 65 c.p.c.
Il ricorrente prospetta, senza esplicitarla, una sorta di “osmosi” tra il processo esecutivo e quello di cognizione introdotto per il pagamento del corrispettivo del deposito, a fronte del principio di autonomia del giudizio di cognizione e della sua insensibilità alle vicende del processo esecutivo.
La domanda di cognizione per il pagamento del corrispettivo del deposito è autonoma rispetto al processo esecutivo e non è condizionata dalle vicende di quest’ultimo; la previsione sulla liquidazione del compenso del custode non determina la prospettata interferenza tra i giudizi.
art. 310 c.p.c.
Il ricorrente riferisce, infatti, che la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta per caducazione del titolo esecutivo (pag. 8 del ricorso), e ai sensi dell’art. 310 c.p.c., richiamato dell’art. 632 c.p.c., u.c., le spese del processo esecutivo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (ex plurimis, Cass. 25/05/2010, n. 12701).
Quando il processo esecutivo si estingue, le relative spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; tale conseguenza rende non decisiva, ai fini della controversia sul corrispettivo del deposito, la dedotta estinzione dell’esecuzione.
art. 632 c.p.c., ultimo comma
Il ricorrente riferisce, infatti, che la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta per caducazione del titolo esecutivo (pag. 8 del ricorso), e ai sensi dell’art. 310 c.p.c., richiamato dell’art. 632 c.p.c., u.c., le spese del processo esecutivo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (ex plurimis, Cass. 25/05/2010, n. 12701).
Nel processo esecutivo estinto, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Massime di principio
- Il depositario che agisce per ottenere il corrispettivo del deposito e del rimessaggio fa valere un diritto proprio nei confronti del soggetto che ha richiesto la prestazione; non sussiste, per ciò solo, sostituzione processuale o difetto di legittimazione ad agire.
- Il pignoramento del bene già affidato in deposito dal creditore procedente non comporta di per sé l’estinzione del contratto di deposito; l’assunzione da parte del depositario degli obblighi di custode giudiziario non fa venir meno automaticamente il diritto al compenso per l’attività svolta.
- Il giudizio di cognizione promosso per il pagamento del corrispettivo del deposito è autonomo e insensibile alle vicende del processo esecutivo; la mera pendenza o definizione dell’esecuzione non trasferisce automaticamente al giudice dell’esecuzione la decisione sulla domanda contrattuale.
- Il creditore procedente è tenuto ad anticipare le spese di custodia connesse al pignoramento; se il processo esecutivo si estingue, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
- La censura per omesso esame di un fatto è inammissibile per difetto di decisività quando il fatto allegato non è idoneo a incrinare le ragioni autonome poste a fondamento della decisione.
- La condotta tenuta nei confronti del proprietario del bene, estraneo al rapporto dedotto in giudizio, non incide sulla domanda di pagamento circoscritta al rapporto tra depositante e depositario, se non se ne chiarisce la rilevanza rispetto a tale rapporto.
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