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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 139/2020 del 08/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coeredi)

La controversia

La controversia trae origine dall’azione promossa nel 1974 da un figlio del defunto, pretermesso dal testamento olografo con cui il padre aveva istituito erede universale un altro figlio e attribuito l’usufrutto alla moglie. L’attore chiese il riconoscimento della qualità di erede e della lesione della legittima, la ricomprensione nell’asse di beni oggetto di atti dispositivi contestati come simulati o soggetti a collazione e la divisione dei beni ereditari. Dopo una lunga sequenza di giudizi successori e divisionali, il Tribunale di Asti, con sentenza definitiva del 4 giugno 2014, dispose lo scioglimento della comunione e l’assegnazione al ricorrente della quota spettantegli. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1583/2017 del 17 luglio 2017, respinse l’appello. In Cassazione il ricorrente propose cinque motivi: (1) violazione del giudicato, deducendo che la sentenza non definitiva del Tribunale di Asti del 15 gennaio 2003 aveva già individuato nell’asse del padre determinati beni, tra cui un immobile e un’azienda, e che tale statuizione era divenuta definitiva; (2) omesso esame dell’eccezione di giudicato; (3) violazione degli artt. 553 e seguenti c.c., sostenendo che la precedente azione di riduzione promossa dalla zia paterna, definita con la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1037/1998, avesse avuto natura personale e non avesse inciso sui beni appartenenti al patrimonio del padre; (4) violazione della disciplina della divisione, contestando l’assegnazione dei principali immobili a un solo coerede e sostenendo che fosse possibile attribuire porzioni in natura a ciascun condividente; (5) omesso esame della richiesta di rendiconto relativa ai frutti dei beni e al peso pubblico. Il ricorrente aveva inoltre chiesto la riunione con un diverso giudizio di cassazione relativo alla divisione della porzione attribuita alla stirpe del padre.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’istanza di riunione, rilevando che i ricorsi riguardavano sentenze e giudizi distinti e che la riunione non avrebbe favorito economia processuale o ragionevole durata. Ha escluso l’improcedibilità per la documentazione della notificazione via PEC, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite: i controricorrenti non avevano tempestivamente disconosciuto la conformità delle copie analogiche e il ricorrente aveva comunque depositato prima dell’udienza l’attestazione di conformità. I primi tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e respinti: il secondo era inammissibile nella parte in cui qualificava il giudicato esterno come fatto storico omesso; inoltre, le censure non indicavano specificamente gli atti rilevanti ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Nel merito, la sentenza della Corte d’Appello n. 1037/1998 aveva definito con efficacia irretrattabile la consistenza del patrimonio del nonno e i beni assegnati alla stirpe del figlio premorto; la sentenza del 2003 invocata dal ricorrente proveniva da un giudizio con soggetti e oggetto diversi e non poteva prevalere come giudicato sul diverso giudizio divisionale. La Corte ha inoltre ribadito che, nella divisione ereditaria in presenza di rappresentazione, le porzioni si formano per stirpi, senza necessaria suddivisione in subporzioni all’interno di ciascuna stirpe, salvo accordo di tutti i partecipanti; una volta divenute definitive le statuizioni sui beni appartenenti alla massa e sulla loro attribuzione, esse non sono più retrattabili. Il terzo motivo non poteva comunque condurre alla cassazione, poiché decisiva era la definizione irretrattabile della massa nella sentenza del 1998; non risultava inoltre proposta nel giudizio in esame una domanda riconvenzionale volta a dividere l’intero asse né un’eccezione di litispendenza o di riunione obbligatoria fondata sul diverso giudizio iniziato nel 2007. Il quarto motivo è stato respinto: la quota del ricorrente, pari a un sesto, e la mancanza di argomentazioni specifiche non dimostravano l’erroneità della valutazione di merito. La Corte ha precisato che la comoda divisibilità va valutata con riguardo al singolo immobile e può mancare anche quando il frazionamento materiale sia possibile, se non consente porzioni autonome e funzionali o comporta opere complesse, costi rilevanti o un sensibile deprezzamento; il relativo accertamento è riservato al giudice di merito, nei limiti del controllo di legittimità sul fatto storico decisivo. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: l’eventuale omessa pronuncia sulla domanda di rendiconto doveva essere denunciata come vizio processuale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., o con univoco riferimento alla nullità, e non come omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso è stato integralmente rigettato. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese di cassazione: Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, a ciascun gruppo di controricorrenti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    La sentenza 15 gennaio 2003 del Tribunale di Asti non può quindi considerarsi contraria (e perciò prevalente, secondo il criterio cronologico) all’altra sentenza 3 ottobre 1998, n. 1037/1998, della Corte di Appello di Torino, in quanto tra i due giudizi non vi era identità di soggetti e di oggetto, nè alcuna ontologica e strutturale concordanza di elementi.

    L’efficacia preclusiva del giudicato richiede che tra i giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto e una concordanza strutturale degli elementi; in mancanza, una decisione successiva resa in un diverso giudizio non prevale sull’altra secondo il criterio cronologico.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Va ulteriormente premesso che le censure in esame denotano carenze di specifica indicazione degli atti su cui fondano, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e perciò non agevolano questa Corte nel procedere alle indagini ed agli accertamenti necessari per delibarne la fondatezza, non potendo altrimenti richiedersi in sede di legittimità un accesso immediato alle intere risultanze documentali di causa.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure, non potendo demandare alla Corte l’esame indiscriminato delle risultanze processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    E’ inammissibile la censura di omesso esame di un fatto, alle stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ove, come avvenuto nel secondo motivo di ricorso, il “fatto” dedotto sia costituito non da un dato materiale, ma da un “giudicato esterno”, in quanto, ove il giudice di appello non si sia pronunciato o si sia pronunciato in maniera errata sull’eccezione di giudicato esterno proposta davanti a lui, la parte interessata ha, piuttosto, l’onere di denunciare il corrispondente vizio con il ricorso per cassazione, per violazione dell’art. 112 c.p.c. o dell’art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non è un fatto storico il cui omesso esame possa essere censurato ai sensi del n. 5; l’omessa o erronea decisione sull’eccezione di giudicato va denunciata come violazione dell’art. 112 c.p.c. o dell’art. 2909 c.c.

  • art. 112 c.p.c.

    E’ inammissibile la censura di omesso esame di un fatto, alle stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ove, come avvenuto nel secondo motivo di ricorso, il “fatto” dedotto sia costituito non da un dato materiale, ma da un “giudicato esterno”, in quanto, ove il giudice di appello non si sia pronunciato o si sia pronunciato in maniera errata sull’eccezione di giudicato esterno proposta davanti a lui, la parte interessata ha, piuttosto, l’onere di denunciare il corrispondente vizio con il ricorso per cassazione, per violazione dell’art. 112 c.p.c. o dell’art. 2909 c.c.

    L’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno deve essere censurata come violazione dell’obbligo di pronunciare sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte, e non come omesso esame di un fatto.

  • artt. 469 e 726 c.c.

    Come da questa Corte già chiarito in precedenti pronunce, le cui interpretazioni vanno ribadite, per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione (quel che nella specie avvenne per la divisione del patrimonio ereditario di P.G. senior, intercorrente tra l’erede P.A. e i discendenti, subentranti per rappresentazione, dell’altro erede premorto P.L.) avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l’ulteriore formazione di altrettante subporzioni all’interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti, non potendo i restanti condividenti essere tenuti a subire le remore e le spese di una suddivisione interna alla stirpe cui non appartengono e che quindi non li interessa in alcun modo.

    In caso di rappresentazione, la divisione ereditaria si svolge per stirpi, formando tante porzioni quante sono le stirpi o gli eredi condividenti; la suddivisione interna di una stirpe in ulteriori porzioni non è dovuta nei confronti degli altri condividenti, salvo accordo di tutti.

  • art. 718 c.c.

    E’ indubbio che, in tema di divisione giudiziale, l’indivisibilità o la disagevole divisibilità di un immobile, integrando un’eccezione al diritto di ciascun partecipante alla comunione di conseguire la sua parte di beni in natura (ex art. 718 c.c.), può ritenersi legittimamente predicabile solo nell’ipotesi in cui singole unità immobiliari siano considerate indivisibili o non comodamente divisibili, non potendo la disciplina sulla indivisibilità, di cui all’art. 720 c.c., trovare applicazione nella diversa ipotesi di una molteplicità di beni (Cass. Sez. 2, 29/11/2011, n. 25332).

    Il diritto del condividente a conseguire in natura la propria quota costituisce la regola; la deroga per indivisibilità o disagevole divisibilità va valutata con riferimento alle singole unità immobiliari, non alla pluralità dei beni considerata nel suo complesso.

  • art. 720 c.c.

    Nell’interpretazione di questa Corte si afferma tuttavia altresì che l’art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti, trova deroga, ai sensi dell’art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili e, cioè, allorchè, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero (così, ad es., Cass. Sez. 2, 15/12/2016, n. 25888).

    Un bene può essere non comodamente divisibile anche se il frazionamento è materialmente possibile, quando le porzioni non consentano godimento autonomo e libero, richiedano opere complesse o costose oppure subiscano un sensibile deprezzamento rispetto al valore dell’intero.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Intendendo il ricorrente lamentare che neppure la Corte d’appello di Torino abbia dato risposta al puntuale motivo d’appello sulla domanda di rendiconto, occorreva farne denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, o comunque quanto meno mediante univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile la censura che sostiene che sia stato omesso l’esame di una circostanza di fatto decisiva.

    La mancata pronuncia su una domanda o su uno specifico motivo d’appello deve essere denunciata come vizio processuale di nullità della decisione, non come omesso esame di una circostanza di fatto.

  • art. 723 c.c.

    Nell’ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all’art. 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche essere oggetto di domanda distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione.

    La resa dei conti tra coeredi può essere trattata come operazione del procedimento divisorio oppure proposta con domanda autonoma rispetto a quella di scioglimento della comunione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla disposizione, il rigetto dell’impugnazione comporta l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’omesso esame di un giudicato esterno non è censurabile come omesso esame di un fatto storico ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; l’omessa o erronea pronuncia sull’eccezione di giudicato va denunciata per violazione dell’art. 112 c.p.c. o dell’art. 2909 c.c.
  • Perché operi l’efficacia preclusiva del giudicato tra decisioni rese in giudizi diversi, occorre verificare l’identità dei soggetti e dell’oggetto e la concordanza degli elementi rilevanti; la sola successione cronologica delle pronunce non rende prevalente una decisione resa in un giudizio diverso.
  • In presenza di rappresentazione, la divisione ereditaria avviene per stirpi, con formazione di una porzione per ciascuna stirpe o erede condividente; la ripartizione in subporzioni all’interno di una stirpe non è imposta agli altri condividenti, salvo accordo di tutti.
  • La regola del diritto del coerede a conseguire in natura la propria quota non impedisce l’assegnazione unitaria quando il singolo immobile sia indivisibile o non comodamente divisibile. La comoda divisibilità può mancare anche se il frazionamento è materialmente possibile, qualora le porzioni non siano autonomamente e liberamente godibili, richiedano opere complesse o costose, o risultino sensibilmente deprezzate; il relativo accertamento è riservato al giudice di merito, salvo i limiti del controllo di legittimità sul fatto storico decisivo.
  • La domanda di rendiconto tra coeredi può essere autonoma rispetto alla domanda di divisione; l’omessa pronuncia deve essere dedotta come vizio processuale di nullità della decisione, e non come omesso esame di un fatto decisivo.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure, così da consentire alla Corte di verificarne la fondatezza senza dover accedere indistintamente all’intero fascicolo.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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