Cassazione Civile, Ordinanza n. 07969/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice di essere reiscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2012, con conseguente diritto all'indennità di disoccupazione agricola, dopo che la sua posizione era stata cancellata a seguito della variazione dell'inquadramento del datore di lavoro da agricolo a industriale. La corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, ritenendo che la cancellazione non fosse dovuta a ineffettività del rapporto di lavoro ma al mutamento della natura del datore e che il provvedimento di variazione non potesse operare retroattivamente. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 8, L. n. 335/1995, degli artt. 1, 2, 3 e 4 L. n. 352/1978 e dell'art. 44-bis d.l. n. 69/2003 conv. in L. n. 326/2003, sostenendo che anche l'inquadramento d'ufficio conseguente all'omessa comunicazione di circostanze relative al mutamento dell'attività aziendale avrebbe dovuto avere effetto retroattivo, con esclusione del diritto alla prestazione per il periodo precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto la reiscrizione della lavoratrice negli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2012 e il correlato diritto all'indennità di disoccupazione agricola. Ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS, richiamando un orientamento consolidato secondo cui i provvedimenti dell'Istituto di variazione della classificazione ex art. 49 L. n. 88/1989 non hanno, di regola, efficacia retroattiva, producendo effetti solo dal periodo di paga in corso alla notifica; la retroattività è ammessa soltanto nell'ipotesi di inquadramento iniziale errato per inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale omissione di comunicazioni da parte del datore può dar luogo a sue responsabilità risarcitorie o sanzionatorie, ma non incide sulla posizione del lavoratore ritualmente iscritto e effettivamente occupato in un contesto formalmente agricolo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 8, L. n. 335/1995
La regola generale è che i provvedimenti dell'INPS di variazione della classificazione non hanno efficacia retroattiva; gli effetti decorrono dal periodo di paga in corso alla data di notifica, salvo il caso di inquadramento iniziale errato per inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
artt. 1, 2, 3, 4 L. n. 352/1978
Norme richiamate dal ricorrente a sostegno della disciplina dell'iscrizione e della prestazione per i lavoratori agricoli, ma non ritenute idonee a fondare la retroattività invocata.
art. 44-bis d.l. n. 69/2003 conv. con mod. in L. n. 326/2003
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l'effetto retroattivo della variazione d'inquadramento, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel senso prospettato.
Costituisce il riferimento dei provvedimenti di variazione della classificazione previdenziale, i cui effetti, secondo la Corte, non sono normalmente retroattivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, quando dovuto.
Massime di principio
- I provvedimenti dell'INPS che modificano la classificazione previdenziale hanno, di regola, efficacia solo per il futuro e non incidono retroattivamente sulle posizioni già consolidate, salvo la specifica ipotesi di iniziale errato inquadramento derivante da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
- L'omissione di comunicazioni da parte del datore di lavoro o altri suoi inadempimenti possono rilevare sul piano della sua responsabilità risarcitoria o amministrativa, ma non pregiudicano la posizione previdenziale del lavoratore quando l'iscrizione era formalmente e sostanzialmente coerente con l'attività svolta e con la classificazione vigente all'epoca.
- In materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e di conseguente accesso alle prestazioni, la tutela del lavoratore non può essere sacrificata per effetti retrodatati di una riclassificazione dell'ente previdenziale non riconducibile a un errore iniziale imputabile a dichiarazioni inesatte del datore.
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