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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07967/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, comunicato alla lavoratrice il 12 novembre 2013, della prestazione previdenziale collegata all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, a seguito della cancellazione della sua posizione. La lavoratrice aveva poi proposto domanda giudiziale il 21 maggio 2014 per ottenere l'iscrizione negli elenchi. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970; la corte d'appello aveva confermato, aggiungendo che, in ogni caso, la prova offerta era insufficiente a dimostrare l'effettività del rapporto di lavoro agricolo. In cassazione la ricorrente deduceva tre motivi: (1) violazione di norme sulla possibilità per il lavoratore di agire in giudizio per provare l'attività svolta anche in assenza di iscrizione, e dell'art. 2697 c.c.; (2) vizio motivazionale per avere la corte ritenuto inammissibili o comunque insufficienti le prove testimoniali richieste; (3) censura sulla condanna alle spese in relazione alla ritenuta soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricorrente non aveva censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla decadenza, e comunque la giurisprudenza di legittimità esclude l'accertamento del rapporto quando sia maturata la decadenza per mancata impugnazione tempestiva del provvedimento di esclusione dagli elenchi agricoli. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha inoltre confermato la condanna alle spese secondo soccombenza, rilevando che non ricorrevano i presupposti per l'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la domanda aveva ad oggetto esclusivamente l'accertamento del rapporto di lavoro e non anche la prestazione previdenziale conseguente. Ha infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 d.l. n. 7 del 1970

    stabilisce il termine decadenziale per impugnare il provvedimento amministrativo di esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli; decorso tale termine, non è possibile ottenere il riconoscimento della prestazione collegata all'iscrizione.

  • art. 32 legge n. 264 del 1949

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della possibilità di agire per dimostrare l'attività lavorativa, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 12 r.d. del 1949 del 1940

    richiamato nel primo motivo come norma violata, senza che la Corte ne accolga la portata nel caso concreto.

  • legge abolitrice del contenzioso amministrativo, l. n. 2248 del 1865 all. E

    richiamata dalla ricorrente nel primo motivo per sostenere l'azionabilità della tutela giurisdizionale, ma senza esito favorevole.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per il riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura, ritenendo assorbente la decadenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma richiamata nel secondo motivo per vizio di motivazione, motivo dichiarato assorbito.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    l'esenzione dalle spese processuali non si applica quando la domanda ha a oggetto esclusivo l'accertamento del rapporto di lavoro e non anche la prestazione previdenziale conseguente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente, nei casi previsti, il raddoppio del contributo unificato; la Corte ne dà atto in dispositivo.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione al contributo unificato dovuto in misura ulteriore in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la domanda giudiziale presuppone l'impugnazione di un provvedimento amministrativo soggetto a decadenza, il mancato rispetto del termine preclusivo impedisce anche l'accertamento giudiziale del rapporto presupposto, se la decadenza costituisce la ratio decidendi non specificamente censurata.
  • In sede di ricorso per cassazione, il motivo è infondato se non aggredisce la ratio decisiva della sentenza impugnata, anche quando prospetti ulteriori profili di merito o di prova.
  • L'esenzione dalle spese processuali prevista per le controversie previdenziali non opera quando la domanda sia limitata al solo accertamento del rapporto di lavoro, senza estendersi alla prestazione previdenziale derivata.
  • Quando la preclusione processuale è assorbente, le censure sulla valutazione delle prove restano assorbite e non richiedono esame nel merito.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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