Cassazione Civile, Ordinanza n. 07986/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto in sede di merito della domanda di accertamento di lavoro agricolo per gli anni dal 2001 al 2006 e del conseguente diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. I giudici di merito avevano dichiarato la domanda inammissibile per decadenza, ritenendo applicabile il termine di cui all'art. 22 del d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970, perché il ricorso giudiziario era stato proposto oltre cinque anni dalla decisione amministrativa. Il ricorrente sosteneva che la decadenza non potesse operare, o comunque non potesse decorrere, quando il procedimento amministrativo fosse stato promosso davanti a un organo diverso da quello previsto dalla legge; denunciava violazione dell'art. 22 citato, dell'art. 17 del d.lgs. n. 375/2000 e dell'art. 14 disp. prel. c.c., nonché vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. In via subordinata proponeva anche questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento tra chi segue procedimenti amministrativi diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la decadenza prevista per le controversie in materia di elenchi dei lavoratori agricoli ha portata generale e decorre dalla definitività del provvedimento amministrativo di non iscrizione o cancellazione, indipendentemente dalla causa che abbia determinato tale definitività e indipendentemente dal fatto che il privato abbia attivato un ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge. Ha quindi escluso che il diverso procedimento amministrativo possa incidere sul decorso del termine decadenziale e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 22 d.l. n. 7/1970 conv. in l. n. 83/1970
La decadenza processuale decorre dalla definitività del provvedimento amministrativo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi agricoli, quale che sia la causa della definitività stessa.
art. 17 d.lgs. n. 375/2000
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla diversa disciplina del procedimento amministrativo, ma non ritenuto idoneo a escludere la decadenza.
art. 14 disp. prel. c.c.
Invocato nel motivo di ricorso; la Corte non ne ha tratto un diverso criterio di decorrenza del termine decadenziale.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale dedotto è stato ritenuto assorbito dall'infondatezza della censura principale.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento è stata dichiarata manifestamente infondata.
art. 152 disp. att. c.p.c.
Il regime di esenzione dalle spese non è applicabile quando la domanda ha ad oggetto esclusivo l'accertamento del rapporto di lavoro e non anche prestazioni previdenziali conseguenti.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi agli elenchi dei lavoratori agricoli, la decadenza per proporre ricorso giurisdizionale decorre dalla definitività del provvedimento amministrativo di non iscrizione o cancellazione, non dal tipo di impugnazione amministrativa effettivamente utilizzata dal privato.
- La natura pubblicistica della decadenza impedisce che il decorso del termine sia condizionato dal comportamento delle parti o da errori nell'individuazione dell'organo amministrativo adito.
- Quando la legge collega il termine decadenziale alla definitività del provvedimento amministrativo, rileva ogni forma di consolidamento dell'atto, compreso il mancato, tardivo o improprio esercizio del rimedio amministrativo.
- La questione di legittimità costituzionale fondata sulla diversa scansione dei procedimenti amministrativi non è idonea a superare una disciplina che assicura certezza giuridica tramite la decorrenza del termine dalla definitività dell'atto.
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