Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07987/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lavoratrice aveva ottenuto nei gradi di merito il rigetto della domanda di accertamento del lavoro agricolo per gli anni 2001-2006 e del conseguente diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, perché ritenuta tardiva rispetto alla decadenza prevista dall'art. 22 d.l. n. 7/1970 conv. in l. n. 83/1970. In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto che il termine decadenziale decorresse comunque dalla definitività del provvedimento amministrativo, senza che rilevasse il fatto che il ricorso amministrativo fosse stato presentato a un organo diverso da quello indicato dalla legge. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto violazione dell'art. 22 d.l. n. 7/1970, dell'art. 17 d.lgs. n. 375/2000 e dell'art. 14 preleggi, oltre a vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la decadenza non potesse estendersi a un procedimento amministrativo diverso da quello previsto normativamente; in subordine ha prospettato una questione di legittimità costituzionale per asserita disparità di trattamento tra chi propone diversi procedimenti amministrativi contenziosi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la decadenza prevista per le controversie sugli elenchi dei lavoratori agricoli ha portata generale e non tollera applicazioni differenziate; il termine di 120 giorni per il ricorso giudiziale decorre dalla definitività del provvedimento amministrativo di non iscrizione o cancellazione, quale che sia la causa della definitività stessa. Di conseguenza, non assume rilievo che il lavoratore abbia attivato un ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, poiché anche tale iniziativa non impedisce il consolidamento del provvedimento e l'inizio del termine decadenziale. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 d.l. n. 7/1970 conv. in l. n. 83/1970

    la decadenza per impugnare il provvedimento amministrativo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi agricoli decorre dalla definitività del provvedimento, a prescindere dal tipo di ricorso amministrativo esperito

  • art. 17 d.lgs. n. 375/2000

    richiamato quale norma rilevante nella disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli, ma non viene svolta una specifica interpretazione autonoma

  • art. 14 preleggi

    richiamato nel motivo, ma la Corte non ne ricava un autonomo principio decisorio

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    invocato per vizio di motivazione; il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    richiamato in via analogica dalla Corte per affermare che la decadenza ha natura pubblicistica e non è condizionabile dal comportamento delle parti

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    non applicabile nel caso, perché la domanda aveva ad oggetto solo l'accertamento del rapporto di lavoro e non anche prestazioni previdenziali conseguenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato quando ne ricorrono i presupposti processuali

  • art. 3 Cost.

    la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata perché la disciplina della decadenza si collega alla definitività del provvedimento e persegue certezza giuridica

Massime di principio

  • Nelle controversie relative agli elenchi dei lavoratori agricoli, la decadenza per proporre ricorso giurisdizionale decorre dalla definitività del provvedimento amministrativo di non iscrizione o cancellazione, indipendentemente dalla causa che abbia determinato tale definitività.
  • La proposizione di un ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge non impedisce il consolidamento del provvedimento amministrativo né sospende o differisce, di per sé, il termine decadenziale per l'azione giudiziaria, salvo diversa previsione normativa.
  • La decadenza in materia previdenziale-agricola ha natura pubblicistica ed è funzionale alla certezza dei rapporti giuridici, sicché non tollera differenziazioni fondate sul comportamento processuale o amministrativo del privato.
  • L'eventuale incompetenza dell'organo amministrativo adito con il ricorso non rileva autonomamente come vizio dell'atto, ma deve essere fatta valere nell'impugnazione del provvedimento di cancellazione o non iscrizione entro il termine decadenziale.
  • L'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. non opera quando la domanda riguarda esclusivamente l'accertamento del rapporto di lavoro e non anche la spettanza di prestazioni previdenziali derivanti da tale accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.