Cassazione Penale, Sentenza n. 35454/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due censure: 1) violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p. per non aver applicato la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato all'aumento di pena operato ex art. 81 c.p. con riferimento al reato satellite (la Corte territoriale avrebbe indicato un aumento di mesi quattro senza tener conto della riduzione); 2) violazione di legge in materia di recidiva, sostenendo che la recidiva sarebbe stata applicata in modo illegittimo anche a reato contravvenzionale causando un aumento di mesi quattro, giorni quindici di arresto
La decisione
La Corte di cassazione ha: 1) rilevato e corretto un errore materiale della sentenza di appello che indicava la specie di pena come "arresto" anziché "reclusione"; 2) dichiarato infondata la censura sulla recidiva, rilevando che l'aggravante riguarda il delitto e non una contravvenzione; 3) accolto il primo motivo: ha ritenuto che la Corte di appello non avesse applicato la riduzione di un terzo del rito abbreviato all'aumento ex art. 81 c.p. relativo al reato satellite e, pertanto, ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che quantificava l'aumento e ha rideterminato la pena complessiva, computando l'aumento ridotto a mesi due e giorni venti di reclusione (cioè 4 mesi diminuiti di un terzo = 2 mesi e 20 giorni), per una pena complessiva rideterminata in anni uno, mesi uno e giorni venti di reclusione; ha rigettato il ricorso nel resto
Norme richiamate
L'aumento di pena per il vincolo di continuazione è legittimamente applicato considerando la gravità relativa delle sentenze, ma la misura dell'aumento, quando i procedimenti si siano svolti con rito abbreviato, deve essere ridotta in proporzione (va applicata la riduzione di un terzo anche all'aumento relativo al reato satellite)
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevata la questione relativa all'applicazione degli effetti del rito abbreviato (in particolare la riduzione di un terzo) in relazione alla determinazione dell'aumento per continuazione
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
La condotta contestata (inosservanza dell'obbligo di soggiorno/sorveglianza speciale) integra il delitto previsto dal comma 2 quando il sorvegliato è sottoposto a obbligo o divieto di soggiorno
"(...) di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza (...)"
Elenca le prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale (orari di uscita/rientro), confermando che l'obbligo di rincasare va inteso come rientro nel domicilio comunicato alle autorità
Norma sulla recidiva; la Corte ha interpretato che l'aggravante qui rilevante attiene al delitto e non configura illegittimo aumento per reato contravvenzionale nel caso di specie
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, in presenza di vizi direttamente correggibili, di annullare senza rinvio e di rideterminare la pena nel merito; qui usata per rideterminare la pena complessiva dopo la riduzione dell'aumento
Giurisprudenza: Sez. U. n. 35852 del 22/02/2018 (Cesarano)
Richiamata come principio che la riduzione per il rito abbreviato si applica anche agli effetti dell'aumento per continuazione: la misura dell'aumento va dunque ridotta quando entrambi i procedimenti sono stati definiti con rito abbreviato
Massime di principio
- Quando più procedimenti sono definiti con rito abbreviato, la riduzione di un terzo prevista per il rito deve essere applicata anche all'aumento di pena derivante dal vincolo di continuazione: l'incremento va ridotto proporzionalmente
- Un errore materiale nella specie della pena (es. indicare "arresto" invece di "reclusione") può essere corretto in cassazione e non invalida necessariamente la rimanente motivazione sulla responsabilità
- L'aggravante della recidiva va valutata rispetto alla natura del reato (delitto vs contravvenzione); l'applicazione automatica a voci di pena inerenti a contravvenzioni può essere illegittima se l'aggravante attiene al delitto
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p. lett. l) se l'errore è rettificabile in sede di legittimità
- In casi analoghi è fondamentale verificare: a) la natura (delitto/contravvenzione) delle condotte e delle aggravanti; b) se tutti i procedimenti collegati sono stati definiti con lo stesso rito (per applicare le relative riduzioni); c) la corretta specie di pena indicata nelle motivazioni
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