Cassazione Penale, Sentenza n. 1755/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione avverso la sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 416-ter c.p. La difesa sosteneva che nuove prove (dichiarazioni rese da Davide Mannirà ex art. 391-bis c.p.p. e una raccomandata della banca datata 21/06/2001) dimostravano che le richieste di favori dei Mannirà al Costa sarebbero avvenute dopo le elezioni (agosto 2001) e non prima o durante il periodo elettorale, dunque incompatibili con l'allegato patto sinallagmatico di scambio elettorale politico-mafioso. Si contestava inoltre che la Corte territoriale non avesse confrontato unitariamente le nuove prove con quelle già acquisite e avesse espresso valutazioni sulla attendibilità della prova estranee alla fase rescindente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte territoriale ha compiuto una valutazione preliminare, seppur sommaria, delle nuove allegazioni e della loro capacità di inficiare il quadro probatorio consolidato. Ha ritenuto che il "nucleo duro" della prova (dichiarazioni e riscontri già acquisiti) attestasse l'esistenza dell'accordo elettorale e che le nuove prove attengono alla fase esecutiva successiva al patto (attuazione delvantaggio), irrilevante ai fini della consumazione del reato secondo l'orientamento maggioritario richiamato. Di conseguenza il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, oltre alle somme previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
citato nella formulazione antecedente al 18/04/2014
Il reato di scambio elettorale politico-mafioso si perfeziona al momento delle reciproche promesse; rileva la disponibilità dell'uomo politico a venire a patti con la consorteria mafiosa, indipendentemente dalla materiale erogazione del vantaggio.
Riferito all'utilizzo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; le dichiarazioni possono costituire nuovo elemento ma la loro attendibilità e congruenza devono essere valutate nel confronto con il quadro probatorio preesistente.
art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b) ed e)
Norme sui motivi di ricorso per cassazione richiamate in relazione alla censura sulla inidoneità della nuova prova a falsificare il giudicato.
art. 125, art. 630, art. 634 c.p.p.
Norme citate a supporto delle regole sul procedimento di revisione e sulle modalità di valutazione delle nuove allegazioni; nel contesto interpretate come richiamo alle garanzie e ai limiti della fase rescindente.
Richiamato in relazione alla sintetizzazione dei motivi di ricorso da parte del difensore; criterio procedurale per la formulazione dei motivi in cassazione.
Norma che dispone l'addebito delle spese e l'affermazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle richieste di revisione il giudice effettua una valutazione preliminare non meramente formale ma sommaria e comparativa tra prove nuove e prova acquisita: il novum deve essere concretamente idoneo a incidere sul "nucleo" probatorio che ha determinato la condanna.
- Per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter nella formulazione richiamata) la consumazione si considera perfezionata con l'accordo promissorio; fatti successivi di attuazione del patto non sono necessari per la configurazione del reato e, quindi, possono risultare irrilevanti ai fini della revisione.
- Le dichiarazioni di collaboratori o affiliati (ex art. 391-bis c.p.p.) possono costituire nuovo elemento, ma devono essere valutate nel complesso e possono essere ritenute insufficienti se contraddette o se riguardano fasi successive non determinanti per la consumazione del reato.
- Per avere successo la richiesta di revisione deve proporre elementi nuovi che mettano in crisi l'assetto probatorio centrale della sentenza impugnata; contestare solo la motivazione o la valutazione di merito senza dimostrare l'effettiva capacità falsificatrice del novum è insufficiente.
- In sede di impugnazione straordinaria e di cassazione è necessario indicare con chiarezza i vizi specifici della motivazione o del procedimento; un generico disaccordo con le conclusioni dei giudici del merito non è di per sé idoneo.
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