Cassazione Penale, Sentenza n. 1712/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Milano: per MAGRINI si denunciava vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 per aver riportato parti dell'ordinanza cautelare senza autonoma disamina; si contestava inoltre la valutazione delle deposizioni degli operanti e l'interpretazione delle intercettazioni (art. 178 e ss. c.p.p.), nonché l'assenza di elementi probatori sul capo 10) e l'eccessività della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.; per GRILLO si censurava la mancanza di motivazione rispetto ai punti di appello (valutazione delle prove e delle intercettazioni, attribuzione del denaro) e si prospettava violazione dell'art. 526, comma 1-bis c.p.p. per un presunto utilizzo indiretto delle dichiarazioni del coimputato Citterio eludendo il divieto di cui all'art. 514 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati e generici: ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione dettagliata ed esaustiva e che le doglianze dei ricorrenti consistessero in una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Quanto a MAGRINI, la Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione delle deposizioni degli operanti e delle trascrizioni delle intercettazioni, ritenute coerenti con gli esiti investigativi (sequestro di ingenti quantitativi) e idonee a provare il ruolo dirigente imputato, compreso il capo 10). Sul punto sanzionatorio la determinazione della pena è stata ritenuta frutto della discrezionalità del giudice di merito, motivata sui quantitativi, sulla protrazione dell'attività e sui precedenti specifici. Quanto a GRILLO, il ricorso è stato giudicato meramente contestativo della valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che l'identificazione e la responsabilità di Grillo fossero fondate su elementi autonomi e obiettivi indipendenti dalle dichiarazioni del Citterio (audizione del teste Leuci, intercettazioni, modalità di acquisto ripetute). Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)
La Corte ha valutato la contestazione relativa alla qualificazione del reato e ha ritenuto che la Corte territoriale abbia motivato adeguatamente l'applicazione o l'esclusione dell'aggravante, respingendo l'eccezione di mera riproduzione dell'ordinanza cautelare
Riguardo alla prova testimoniale e alla valutazione delle deposizioni degli operanti, la Corte ha ritenuto legittimo l'apprezzamento di testi tecnici/polizia giudiziaria quando le valutazioni sono inscindibili dai fatti direttamente percepiti e corroborate da indagini
La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Corte di legittimità non revisione la commisurazione della pena se motivata e non manifestamente illogica
La censura relativa all'uso delle dichiarazioni di terzi è stata ritenuta generica: la Corte ha ritenuto che la prova a carico di Grillo fosse indipendente dalle dichiarazioni del coimputato
Il divieto relativo alla lettura di dichiarazioni rese dall'imputato in altro procedimento non è stato ritenuto aggirato, perché la sentenza ha documentato elementi probatori autonomi e obiettivi
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la semplice rivalutazione dei fatti: i ricorsi devono indicare specifici profili di diritto o vizi di motivazione puntuali, non contestazioni generiche della valutazione probatoria
- La riproduzione di accertamenti contenuti in un provvedimento cautelare non è automaticamente viziata, purché la sentenza di merito attesti un'analisi autonoma e una motivazione sufficiente; la mera copia è censurabile solo se manca l'autonoma disamina
- Le deposizioni di operatori di polizia giudiziaria possono contenere valutazioni tecniche rilevanti e, se corroborate da elementi oggettivi (sequestri, intercettazioni, tracciati), sono apprezzabili come prova
- Le trascrizioni e le registrazioni intercettate, sottoposte al contraddittorio, costituiscono fonte diretta di prova e la loro interpretazione richiede valutazione di congruenza con l'attività investigativa nel suo complesso
- Le censure sulla determinazione della pena sono difficilmente accolte in cassazione se il giudice di merito ha motivato la scelta in relazione a elementi concreti (quantitativi, durata dell'attività, precedenti)
- La produzione o l'utilizzo di dichiarazioni di terzi che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere deve essere valutata con attenzione: se esistono elementi probatori autonomi e verificabili, l'impiego di tali dichiarazioni non determina automaticamente la nullità del giudizio
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