Cassazione Penale, Sentenza n. 1711/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e per fuga e mancato soccorso (art. 589-ter c.p.). I motivi dedotti dal difensore sono: 1) vizio di motivazione e mancata valutazione corretta delle prove (artt. 125, 192 e 530, comma 2 c.p.p.), con contestazione della mera ripetizione delle argomentazioni del primo grado; 2) rilevanza della positività all'alcoltest della vittima (richiamando l'art. 589-bis, comma 7 c.p.), che a parere della difesa avrebbe dovuto essere considerata rilevante ai fini della responsabilità; 3) insufficiente motivazione circa il reato di fuga (art. 589-ter c.p.), sostenendo che il parcheggio regolare a breve distanza e il ritorno non configurino "fuga" e che quindi mancasse la prova dell'intenzionalità di sottrarsi ai soccorsi/accertamenti.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile come generico, rivalutativo e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito che ha dato prevalente credito al testimone oculare e ha ritenuto i riscontri materiali compatibili con la dinamica ricostruita (danni laterali della vettura, borchie e airbag esplosi, posizione del motociclo). Quanto alla questione dell'alcol del motociclista, la Corte ha ritenuto che non abbia determinato una condotta imprudente o contribuito all'evento, essendo il ciclomotorista entrato nell'incrocio con luce verde a velocità non imprudente. Sull'accusa di fuga, la Corte ha ritenuto sussistere l'intenzionalità: l'imputato si sarebbe allontanato subito, parcheggiato, preso un taxi, chiesto al tassista informazioni sulle telecamere e si sarebbe costituito solo dopo il rinvenimento del veicolo, circostanze che indicano lucidità e volontà di sottrarsi all'identificazione. Seguono condanna alle spese e pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituisce la fattispecie di omicidio stradale; la Corte ha ritenuto che la condotta di attraversare con semaforo rosso abbia direttamente causato il decesso e che l'alcol test della vittima non escluda la responsabilità dell'investitore se non è dimostrato che abbia contribuito causalmente all'evento
Regola la fattispecie di fuga e mancato soccorso; la Corte interpreta la prova dell'elemento intenzionale della fuga anche alla luce di comportamenti post-evento (allontanamento volontario, parcheggio, fuga in taxi, indagine su telecamere, costituzione tardiva)
art. 146 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
La violazione del segnale semaforico (attraversamento con luce rossa) è qualificata come violazione della normativa stradale che, unitamente agli altri riscontri, legittima l'attribuzione di responsabilità al conducente
Riguarda i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici e inammissibili se non specificamente rapportati alla motivazione impugnata
Regola i requisiti della motivazione delle sentenze; la Corte ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione di merito che ha valutato testimonianze e elementi materiali
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Richiama i limiti della revisione in appello e le modalità di censura della decisione; utilizzato per censurare presunti vizi di valutazione che in realtà riproducevano la motivazione di merito
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando i motivi siano generici o aspecifici; la Corte ha richiamato tale norma per dichiarare inammissibile il ricorso che riproduceva le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione è inammissibile se i motivi sono generici o si limitano a ripetere le argomentazioni già valutate e respinte in grado di appello: è necessario specificare e collegare le censure alla motivazione impugnata
- In reati di omicidio stradale la Corte dà rilevanza significativa alla somma delle prove (dichiarazioni oculari credibili, riscontri tecnici e danni compatibili) più che a un singolo elemento isolato
- La positività all'alcol della vittima non esclude automaticamente la responsabilità dell'investitore: deve essere provato un contributo causale della condotta della vittima all'evento
- La sussistenza del reato di fuga e del mancato soccorso può essere desunta non solo dall'allontanamento immediato ma anche da comportamenti successivi che mostrino lucidità e volontà di eludere l'identificazione (es. parcheggio intenzionale, interrogazione su telecamere, uso di taxi per allontanarsi)
- Per contestare efficacemente un'accusa di fuga il difensore deve portare elementi concreti che spieghino il comportamento post-sinistro in termini di stato di necessità o incapacità, non semplici congetture sul fatto che il parcheggio fosse giustificato
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