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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1619/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la restituzione del denaro abbia fatto venir meno l'interesse del curatore alla decisione; inoltre ha richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente non configura soccombenza, per cui il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il curatore ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di somme disposto in relazione a reati tributari, deducendo che le somme appartenenti a procedure concorsuali non possono essere assoggettate a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000; in memoria successiva la difesa ha poi prospettato la sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della restituzione delle somme al fallimento dopo l'assoluzione della ex amministratrice.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    La difesa ha sostenuto che, ai sensi di tale norma, le somme appartenenti a procedure concorsuali non sono assoggettabili a sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il motivo è stato prospettato ma non deciso nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Rv. 282549); Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rv. 272308)

    Richiamato il principio consolidato per cui, in caso di sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, il ricorso è inammissibile e il ricorrente non può essere condannato alle spese o al pagamento in favore della Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • Se, durante il processo, viene a mancare l'interesse a ottenere la pronuncia (es. perché il bene è stato restituito), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente non configura soccombenza: il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende.
  • Nel valutare impugnative su sequestri riguardanti beni riconducibili a procedure concorsuali, occorre esaminare subito la titolarità e la disponibilità delle somme: se fanno parte dell'attivo fallimentare, va valutata la loro possibile insuscettibilità di sequestro finalizzato alla confisca.
  • La prospettazione della sopravvenuta carenza di interesse deve essere tempestivamente comunicata al giudice per evitare inutili proseguimenti del processo e per ottenere la dichiarazione di inammissibilità.
  • Quando la questione sostanziale (es. la non assoggettabilità di somme concorsuali a sequestro) è rilevante, è possibile che non venga esaminata nel merito se sopraggiunge una causa estintiva o impeditiva dell'interesse processuale.
  • Chi impugna deve considerare che il recupero o la restituzione delle somme (per esito favorevole in sede penale) può estinguere l'interesse ad impugnare i provvedimenti cautelari adottati rispetto a quelle somme.

Testo integrale

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