Cassazione Civile, Ordinanza n. 07573/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda monitoria/ordinaria proposta da un'istituzione per ottenere il pagamento di una somma per attività e interventi socio-assistenziali previsti da un piano di zona per gli anni 2008-2013. In primo grado la domanda era stata rigettata perché il giudice aveva ritenuto che il diritto al pagamento fosse subordinato alla condizione che l'ente convenuto ricevesse i fondi dalla regione e che tale condizione non risultasse provata. In appello, le parti principali avevano poi depositato conclusioni conformi per la cessazione della materia del contendere, essendo stato dato atto dell'avvenuto pagamento/ricezione di quanto rivendicato; la Corte d'appello ha però regolato le spese con soccombenza virtuale, ritenendo che il mancato avveramento della condizione fosse imputabile alla comunità montana, che non aveva provato di aver incassato e riversato le somme già stanziate dalla regione. La comunità montana ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe trascurato documenti e solleciti dai quali risultava la sua tempestiva attivazione per ottenere l'erogazione delle somme; (2) violazione o falsa applicazione dell'art. 1359 c.c., sostenendo che la Corte avesse erroneamente imputato alla ricorrente il mancato avveramento della condizione, pur in assenza di un suo interesse a farla mancare e nonostante la sua sollecita iniziativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha innanzitutto escluso l'improcedibilità prospettata nella proposta ex art. 380-bis c.p.c., rilevando che la ricorrente aveva regolarmente depositato la sentenza notificata. Ha poi osservato che, pur essendo stata notificata l'impugnazione al Ministero presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale, non occorreva disporre l'integrazione del contraddittorio perché il ricorso era comunque prima facie infondato/inammissibile. Nel merito processuale, la Corte ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a contestare la valutazione di fatto e di merito della Corte territoriale, senza denunciare un vero omesso esame di fatto storico decisivo né una concreta violazione dell'art. 1359 c.c. La ratio decidendi della sentenza impugnata non era tanto l'applicazione dell'art. 1359 c.c., quanto la constatazione che la condizione contrattuale si era comunque avverata e che, semmai, era stata la ricorrente a non adempiere all'obbligo di incassare e trasferire le somme già stanziate dalla regione. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come base del procedimento sommario definito in primo grado.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera contestazione della valutazione delle prove o della motivazione.
La dedotta violazione di legge non può risolversi nella critica alla ricostruzione di fatto operata dal giudice di merito.
La Corte rileva che la sentenza impugnata non fondava la decisione sull'applicazione della fictio di avveramento in quanto tale, ma sulla diversa conclusione che la condizione era comunque avverata e che l'inadempimento era imputabile alla parte ricorrente.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Richiamato nella proposta di definizione per il deposito della copia autentica della decisione impugnata notificata.
Richiamato nella proposta per il termine entro cui la copia mancante avrebbe potuto essere prodotta dal controricorrente.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Usato per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata nella proposta del consigliere delegato e poi esclusa come base per l'improcedibilità.
Norma richiamata per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
Richiamato insieme all'art. 127 c.p.c. per il principio di ragionevole durata e di economia processuale.
Richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. per evitare attività processuali superflue quando il ricorso è prima facie infondato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico decisivo effettivamente omesso; non basta lamentare il mancato esame di documenti o la non condivisibilità della valutazione probatoria del giudice di merito.
- La dedotta violazione dell'art. 1359 c.c. non è configurabile quando il ricorrente si limiti a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito; occorre confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In tema di cessazione della materia del contendere, il giudice di merito può regolare le spese secondo la soccombenza virtuale compiendo una valutazione del fondamento originario della domanda; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione formalmente illogica o giuridicamente errata.
- Quando il ricorso per cassazione è prima facie infondato o inammissibile, il giudice può evitare adempimenti processuali superflui, come l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notificazione, in funzione della ragionevole durata del processo.
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