Cassazione Penale, Sentenza n. 10245/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha riconosciuto la continuazione tra più sentenze irrevocabili e ha determinato la pena complessiva applicando un aumento per un delitto "satellite" (sentenza del 6 marzo 2019). Il ricorrente ha censurato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e carenza/manifesta illogicità della motivazione: in particolare si è lamentato che l'aumento inflitto per il reato satellite (5 mesi e €400) fosse in misura prossima alla pena originariamente inflitta dal giudice di cognizione (6 mesi e 20 giorni e €1.200), senza che il giudice dell'esecuzione avesse dato una motivazione adeguata, limitandosi a richiamare genericamente la "propensione a delinquere" del condannato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia adeguatamente motivato l'aumento per il reato satellite, indicando come fondamento la propensione a delinquere del reo e il considerevole numero di episodi di spaccio; ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità che impone al giudice di dettagliare l'aumento per ciascun reato satellite in relazione alla sua entità, per consentire la verifica della proporzionalità e per escludere un cumulo materiale di pene. Nel caso concreto l'aumento determinato dal giudice dell'esecuzione risultava comunque in concreto ridotto rispetto alla pena inflitta in sede di cognizione, e la motivazione non è stata ritenuta illogica o arbitraria. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Riferimento ai reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, oggetto delle sentenze aggregate; utilizzata come norma sostanziale per qualificare i fatti contestati.
Norma relativa al delitto di furto, richiamata in relazione ad una delle sentenze di condanna (reati predatori).
art. 625, nn. 5 e 7, cod. pen.
Aggravanti specifiche del delitto di furto (es. abuso di relazioni d'ufficio o di persone), richiamate per qualificare la gravità del reato valutato in una delle sentenze.
Principio del cumulo giuridico/continuazione: la Corte ha ricordato che, nel determinare la pena complessiva, il giudice deve garantire il rispetto della proporzione tra le singole pene e i limiti stabiliti dall'art. 81, evitando di sostituire la continuazione con un cumulo materiale non motivato.
Norma procedurale che disciplina l'unificazione in sede esecutiva dei procedimenti e delle pene sotto il vincolo della continuazione; richiamata per giustificare il potere del giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra sentenze già irrevocabili.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto e carenza/manifesta illogicità della motivazione): il ricorso era fondato su questi capi, ma la Corte li ha ritenuti infondati.
Massime di principio
- Nel riconoscimento della continuazione il giudice dell'esecuzione deve indicare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite, motivando in relazione all'entità dell'aumento.
- L'onere motivazionale relativo agli aumenti di pena è funzione dell'entità dell'incremento: più rilevante è l'aumento, più dettagliata deve essere la motivazione per consentire la verifica della proporzionalità tra le pene.
- La motivazione può fondarsi sulla "propensione a delinquere" e sul numero/gravità degli episodi, purché il giudice espliciti le ragioni che giustificano la maggiorazione e colleghi queste ragioni ai criteri del cumulo/continuazione.
- Un aumento che sia comunque inferiore alla pena inflitta in sede di cognizione non è di per sé illegittimo; ciò che rileva è la correttezza e la logicità del ragionamento motivazionale.
- La Corte di cassazione sindaca la determinazione della pena solo se emergono carenze motivazionali, illogicità o arbitrio: contestazioni formali generiche sulla misura dell'aumento sono inadeguate senza la dimostrazione di una mancanza di motivazione o di un evidente squilibrio rispetto alle norme di riferimento.
- In fase difensiva, per ottenere l'annullamento di un aumento in sede esecutiva occorre dimostrare che il giudice non abbia seguito il criterio della proporzione fra le pene o che abbia di fatto operato un cumulo materiale contrario all'art. 81 cod. pen.
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