Cassazione Penale, Sentenza n. 10090/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.) sostenendo l'inosservanza di norme processuali (artt. 351 e 431 c.p.p.) relative all'utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dall'imputata alla polizia giudiziaria il 19/09/2016. La difesa sostiene che, essendo la ricorrente titolare del conto sul quale è stato versato l'assegno di provenienza delittuosa, avrebbe dovuto essere qualificata e sentita sin dall'inizio come persona sottoposta alle indagini e che, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.p., le sue dichiarazioni non sarebbero utilizzabili. Inoltre la difesa ha invocato l'abrogazione dell'art. 485 c.p. (abitio criminis) con riferimento all'assoluzione per tale motivo e/o alla riduzione della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia indicato con la necessaria specificità gli atti affetti da inutilizzabilità né abbia svolto la "prova di resistenza" dimostrando che, eliminando le sommarie informazioni, sarebbe venuto meno il convincimento probatorio. Ha inoltre richiamato la prova documentale residua (l'assegno risultato di clonazione e il suo versamento sul conto della imputata) e l'assenza di una ricostruzione alternativa. Quanto alla dedotta abrogazione dell'art. 485 c.p., la Corte ha confermato che la ricettazione di un assegno falsificato conserva rilevanza penale nonostante la depenalizzazione del reato presupposto, perché la provenienza da delitto è elemento esterno alla fattispecie e va valutata al momento della condotta. Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di ricettazione, contestato alla ricorrente; la sentenza conferma la condanna per tale fattispecie.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte valuta l'eccezione ma dichiara il ricorso inammissibile per genericità e mancato adempimento dell'onere probatorio del ricorrente.
artt. 351 e 431 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa come norme la cui inosservanza renderebbe inutilizzabili atti e dichiarazioni; la Corte rileva che la difesa non ha indicato specificamente gli atti viziati né dimostrato l'incidenza decisiva della loro esclusione.
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che tutela le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini; la difesa ha invocato la sua applicazione per escludere le s.i.t., ma la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per mancanza di specificazione e prova che l'esclusione avrebbe mutato il giudizio complessivo.
Norma oggetto di abrogazione richiamata dalla difesa; la Corte afferma che l'abrogazione del reato presupposto non incide sulla rilevanza penale della ricettazione quando la provenienza da reato è elemento esterno valutabile al tempo della condotta.
Decreto citato in relazione alla depenalizzazione di fatti collegati (abrogazione/parziale depenalizzazione dell'art. 485); la Corte ricorda che tale modifica non estingue automaticamente la rilevanza della ricettazione commessa anteriormente.
Richiamato per il principio secondo cui la rilevanza penale va valutata con riferimento al momento in cui è stata consumata la condotta; pertanto l'abrogazione successiva non retroagisce a beneficio automatico dell'autore del reato.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e al versamento in Cassa delle ammende; applicata per irrogare alla ricorrente pagamento delle spese e di euro 3.000.
Massime di principio
- Per impugnare l'utilizzabilità di dichiarazioni o atti occorre indicare specificamente quali atti si ritengono viziati e dimostrare, con la "prova di resistenza", che la loro esclusione avrebbe inciso decisivamente sul convincimento del giudice.
- Le sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria possono essere ammesse in dibattimento se acquisite con il consenso delle parti, ma la loro utilizzazione può essere contestata solo con motivazione precisa e prova dell'incidenza.
- La presenza di elementi di prova documentali indipendenti (es. l'assegno falsificato e il suo versamento sul conto della imputata) può rendere ininfluente l'esclusione di dichiarazioni contestate.
- L'abrogazione di una norma che configura un reato presupposto non annulla automaticamente la responsabilità per reati autonomi che richiedono la provenienza da delitto come elemento esterno; va valutato il momento della condotta e la struttura normativa dell'illecito.
- Il mancato esercizio in sede di appello dell'eccezione di inutilizzabilità può indebolire la sua riproposizione in Cassazione; comunque la Corte di legittimità valuta anche l'eventuale rilevanza residua delle altre prove.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi degli articoli procedurali applicabili.
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