Cassazione Penale, Sentenza n. 10092/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 16/06/2025 resa dalla Corte d'appello di Napoli che, in riforma della sentenza di primo grado (28/02/2020) relativa a delitti di rapina, detenzione e porto d'arma e furto, aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per alcuni furti, rideterminando la pena. Il ricorso in Cassazione deduce due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per l'inammissibilità dichiarata in appello del motivo volto a ottenere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p., con richiamo alla difformità tra motivazione e dispositivo del giudice di primo grado; (2) violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contestati al capo 1) (detenzione e porto d'armi, commessi tra dicembre 2006 e giugno 2007).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi: (i) ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al giudizio ex art. 69 c.p. sul bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p., disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio su tale punto, poiche' la motivazione del primo grado mostrava un giudizio di equivalenza non coerente con il dispositivo; (ii) ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai reati del capo 1) ritenendoli estinti per prescrizione (determinata in giugno 2014 per la detenzione e in ottobre 2015 per il porto d'armi), e quindi ha dichiarato estinti quei reati. Le residue affermazioni di responsabilità sono state dichiarate irrevocabili.
Norme richiamate
art. 69 cod. pen.
regola il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione in appello e ha disposto il riesame del bilanciamento da parte della Corte d'appello in sede di rinvio
art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.
prevede una circostanza aggravante per talune fattispecie di furto; oggetto del contrasto con le circostanze attenuanti generiche nel processo di bilanciamento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
fissa i limiti entro i quali possono essere proposti i motivi in Cassazione; il ricorso e' stato ammesso nei limiti richiesti da questa norma
artt. 2, 4 e 7 legge 23/1974 e art. 10 legge 497/1974
disciplinano i termini di prescrizione per i reati di detenzione e porto d'armi; la Corte ha calcolato che la prescrizione si e' perfezionata rispettivamente in giugno 2014 e in ottobre 2015, determinando l'estinzione dei reati del capo 1)
Massime di principio
- In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione di una sentenza, la prevalenza del dispositivo non e' assoluta: la motivazione conserva funzione chiarificatrice e puo' giustificare la correzione o il riesame del dispositivo quando contenga elementi chiari e logici contrari al dispositivo stesso
- La prescrizione dei reati, se maturata prima della sentenza di primo grado, e' rilevabile in sede di legittimita' anche se non eccepita in appello, per evitare disparita di trattamento e ingiusta sottoposizione dell'imputato a condanna esecutiva
- Se la Corte d'appello dichiara un motivo d'appello inammissibile ma la decisione di primo grado mostra nella motivazione un diverso esito (es. equivalenza invece che prevalenza), la Cassazione puo' annullare limitatamente al punto e rinviare per nuovo esame
- Quando la declaratoria di estinzione per prescrizione e' evidente e attiene a fatti e termini pacifici, la Cassazione puo' annullare senza rinvio per quella parte
- Le questioni inerenti il corretto bilanciamento tra attenuanti e aggravanti incidono direttamente sul trattamento sanzionatorio: errori o carenze motivazionali su questo punto giustificano il rinvio per rideterminazione della pena
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10089/2026 del 17/03/2026
- Sentenza penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10090/2026 del 17/03/2026
- Sentenza penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10091/2026 del 17/03/2026
- Sentenza penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10093/2026 del 17/03/2026
- Sentenza penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10097/2026 del 17/03/2026
- Sentenza penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10098/2026 del 17/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →