Cassazione Penale, Sentenza n. 10091/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Le statuizioni civili (risarcimento del danno) sono state confermate in assenza di eccezioni sulle pronunce civili. La decisione è stata presa anche in considerazione della requisitoria del Procuratore generale che aveva chiesto l'annullamento senza rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha dedotto l'estinzione per prescrizione dei reati a lei contestati (truffa e sostituzione di persona, ex artt. 640 e 494 c.p.), sostenendo che il termine di prescrizione si è perfezionato il 8 marzo 2023. La difesa aveva inizialmente omesso di considerare 168 giorni di sospensione; il Supremo Collegio ha però calcolato il termine di prescrizione partendo dalla data di cessazione della consumazione del reato (8 settembre 2015), ha applicato la durata prescrizionale risultante dalla combinazione degli artt. 157, co. 1 e 161, co. 2 c.p. (termine pari a 7 anni e 6 mesi, in ragione dei massimi edittali dei reati contestati), ha aggiunto i 168 giorni di sospensione e ha individuato la scadenza prescrizionale nel 23 agosto 2023. Poiché la sentenza impugnata è del 23 ottobre 2024, i reati risultano estinti per prescrizione e il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiararne l'estinzione.
Norme richiamate
Codice penale, art. 494
Norma incriminatrice richiamata tra i reati contestati (sostituzione di persona). La Corte la tiene presente ai fini del calcolo del massimo edittale utilizzato per determinare il termine prescrizionale.
Codice penale, art. 640
Norma incriminatrice (truffa). Utilizzata insieme ad art. 494 per determinare il tempo necessario alla prescrizione in base ai massimi edittali.
Codice penale, art. 157, co. 1
Richiamato per il calcolo del termine prescrizionale di base in relazione alla pena edittale prevista per i delitti contestati.
Codice penale, art. 161, co. 2
Utilizzato congiuntamente ad art. 157 per definire la durata complessiva del termine di prescrizione, in funzione dei massimi edittali dei reati.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173
Richiamato in relazione ai limiti formali del ricorso per cassazione (individuazione dei limiti di motivazione imposti al ricorrente).
Codice di procedura penale, art. 591, co. 1, lett. a), b), c)
Citato per chiarire il principio secondo cui il motivo che deduce prescrizione è inammissibile se il ricorso per cassazione è formulato contro una decisione di inammissibilità dell'appello ai sensi di questo articolo; nel caso di specie l'appello non era stato dichiarato inammissibile, quindi il motivo di prescrizione era ammissibile.
Codice di procedura penale, art. 606, co. 1, lett. b)
Richiamato per l'ammissibilità del motivo che denunzia l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione come motivo di cassazione consentito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione può dedurre, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione per prescrizione se l'appello non è stato dichiarato inammissibile; in questo caso la Cassazione può accogliere la doglianza.
- Il termine iniziale di prescrizione decorre dal momento in cui cessa la situazione di illegittimità (data di consumazione effettiva o ultima percezione di utilità nel reato continuato), non dalla data del fatto originario se la consumazione è prolungata.
- Nel calcolo del termine prescrizionale devono essere considerati i massimi edittali dei reati combinati (art. 157 e 161 c.p.) e vanno computati eventuali giorni di sospensione processuale o altri eventi sospendenti rilevanti.
- Se la prescrizione si è perfezionata prima della sentenza di merito, il giudice d'appello ha l'obbligo di dichiarare immediatamente l'estinzione del reato; la mancata dichiarazione può essere censurata in Cassazione e comportare l'annullamento senza rinvio.
- L'annullamento senza rinvio è possibile quando la Corte di Cassazione può determinare in modo compiuto l'estinzione del reato sulla base degli atti e delle norme senza necessità di ulteriore istruttoria; le pronunce civili già emesse rimangono efficaci salvo specifiche censure.
- La parte difensiva deve prestare attenzione al computo dei termini e degli eventuali periodi di sospensione: errori o omissioni nel conteggio possono essere rettificati in Cassazione se emergono dagli atti.
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