Cassazione Penale, Sentenza n. 10097/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p. (emesso il 7/11/2024) che disponeva la carcerazione per il residuo di pena (3 anni, 3 mesi, 15 giorni di reclusione e 2 mesi di arresto). La difesa sosteneva che la pena eseguibile era inferiore ai limiti previsti per la sospensione e che, in precedenza, era stata disposta la sostituzione con arresti domiciliari con controllo a distanza (provvedimento ex art. 299 c.p.p. del 6/9/2024) che tuttavia non era stato materialmente eseguito per problemi tecnici legati all'assenza di energia elettrica nell'abitazione. Per tali ragioni il Procuratore generale avrebbe dovuto sospendere l'ordine di esecuzione e trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p., mantenendo lo stato domiciliare fino alla decisione sul possibile differente svolgimento dell'esecuzione. La Corte territoriale aveva rigettato la richiesta ritenendo che la mancata esecuzione dipendesse dalla scelta/dall'omissione del condannato (domicilio inidoneo, mancata attivazione della fornitura elettrica) e che il provvedimento di mitigazione prevedeva espressamente la dimissione dalla Casa circondariale solo quando fosse stato concretamente possibile l'applicazione del dispositivo di controllo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 656, comma 10, c.p.p. si applica solo se il condannato si trova materialmente agli arresti domiciliari al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione; il termine "si trova" è stato interpretato come riferimento alla condizione fattuale e non meramente allo status giuridico derivante da un provvedimento non eseguito. Poiché al momento dell'ordine il Cavazza era effettivamente ristretto in carcere e non erano concretamente disponibili le condizioni per l'esecuzione della misura domiciliare, il Pubblico ministero ha correttamente disposto la carcerazione. La Corte ha inoltre precisato che l'annullamento dell'ordine di esecuzione non potrebbe avere l'effetto di rimettere in vita e dare esecuzione a provvedimenti cautelari antecedenti al passaggio in giudicato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il Pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione
Disciplina l'ordine di esecuzione e prevede la sospensione per pene brevi; la Corte ha interpretato la norma in combinato con il comma 10 ritenendo che l'applicazione favorevole a chi "si trova agli arresti domiciliari" richieda la presenza fattuale agli arresti domiciliari al momento dell'ordine
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il Pubblico ministero, nel sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, trasmette senza ritardo gli atti al Tribunale di sorveglianza
La Corte ha ritenuto che la locuzione "si trova" valga in senso fattuale: se il condannato non è materialmente sottoposto agli arresti domiciliari al momento dell'ordine (ad es. è in carcere) il comma 10 non si applica
art. 656, comma 5 e comma 2 cod. proc. pen.
per le pene non superiori a tre anni il Pubblico ministero sospende l'esecuzione per consentire istanza per misure alternative; se il condannato e' gia' detenuto il Pubblico ministero comunica l'ordine al Ministero e lo notifica
Distinzione normativa tra condanna eseguibile e stato materiale del condannato: la sospensione opera in favore di chi non è detenuto e si trova concretamente in stato di affidamento domiciliare; il detenuto in carcere non beneficia della sospensione ex comma 5
norme sul controllo a distanza mediante dispositivi elettronici
Rinvio alla disciplina del presidio elettronico per l'esecuzione degli arresti domiciliari; l'impossibilità tecnica di attivare il controllo è rilevante per la concreta eseguibilità della misura ma non trasforma lo status fattuale del condannato agli effetti dell'art. 656
misure cautelari personali alternative alla custodia in carcere, come gli arresti domiciliari
La misura degli arresti domiciliari va riferita alla concreta esecuzione: un provvedimento cautelare favorevole emesso in fase cautelare non mantiene automaticamente efficacia esecutiva dopo il passaggio in giudicato se non è stato materialmente eseguito
provvedimento che dispone la sostituzione della misura cautelare con altra misura
Nel caso concreto la Corte aveva emesso un provvedimento di mitigazione condizionato alla concreta possibilità di applicare il dispositivo di controllo; la mancata esecuzione per impossibilità tecnica non ha mantenuto lo status domiciliare
Sez. U, sent. n. 20769 del 28 aprile 2016 (Lovisi)
principi affermati dalle Sezioni Unite sulla necessità di decisioni esplicite per ogni modifica dello status libertatis
La sentenza delle Sezioni Unite afferma che ogni modifica dello status libertatis richiede provvedimento espresso e non sono ammesse modifiche implicite o 'aggravamenti' non formalizzati; nella causa in esame la Corte territoriale aveva ritenuto i principi non applicabili per ragioni fattuali, ma la difesa richiamava tale principio per sostenere che l'aggravamento non poteva operare automaticamente
forme e motivi del ricorso per cassazione
Norma citata in relazione ai motivi dedotti (violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione)
Massime di principio
- L'art. 656, comma 10, c.p.p. si applica solo quando il condannato si trova materialmente agli arresti domiciliari al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione; la nozione di "si trova" è fattuale e non meramente formale.
- Se al momento dell'ordine il condannato è già ristretto in carcere, il Pubblico ministero non può sospendere l'esecuzione invocando il comma 10; l'istanza per misure alternative va valutata nel regime detentivo esistente.
- Un provvedimento cautelare favorevole emesso in fase antecedente al passaggio in giudicato che non sia stato materialmente eseguito non mantiene automaticamente effetti tali da impedire la carcerazione al momento dell'ordine di esecuzione.
- L'impossibilità tecnica di eseguire il controllo a distanza (es. assenza di energia elettrica) è rilevante per la concreta eseguibilità della misura domiciliare, ma non trasforma retroattivamente lo stato materiale del condannato agli effetti dell'art. 656.
- Per evitare la carcerazione, la difesa deve essere proattiva: chiedere la modifica del provvedimento, documentare l'impossibilità non imputabile al condannato o sollecitare l'intervento del giudice dell'esecuzione/Tribunale di sorveglianza prima dell'ordine di esecuzione.
- Le modifiche dello status libertatis richiedono provvedimenti espressi; non sono ammesse "aggravamenti" o variazioni implicite non formalmente disposte, ma la loro efficacia dipende anche dalla concreta eseguibilità al momento opportuno.
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