Cassazione Penale, Sentenza n. 10093/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato la non punibilità di Isabella Berlingieri per il reato di invasione abusiva di un alloggio popolare (fatto accertato il 14/05/2018) per applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il Sostituto Procuratore Generale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), lamentando la fittizietà e l'insufficienza della motivazione del giudice di merito, l'omessa indicazione del reato contestato e dei fatti storici, l'uso di argomentazioni e dati estranei alla vicenda (es.: riferimento al "valore della merce trovata nel borsone" e al "grado della colpa"), nonché la mancata considerazione dei precedenti penali dell'imputata e del carattere perdurante dell'occupazione che avrebbero ostato all'applicazione dell'art. 131-bis (in particolare per la mancanza della non-abitualità del comportamento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'istituto dell'art. 131-bis c.p. non può essere applicato in presenza di recidiva reiterata specifica e ha censurato la motivazione del Tribunale per la sua genericità, l'omissione della narrazione dei fatti concreti, l'assenza di indicazione del reato contestato e l'utilizzo di elementi non pertinenti rispetto ai criteri valutativi previsti dall'art. 131-bis (modalità della condotta, esiguità del danno, non abitualità). Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione per nuovo giudizio, con l'obbligo di fornire adeguata motivazione sul punto.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La corte ha interpretato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità non può essere applicata in presenza di recidiva reiterata specifica e richiede una motivazione concreta sui criteri legislativi (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, non abitualità).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente: violazione di legge (lett. b) e vizio di motivazione (lett. e).
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso la recente modifica che esclude l'appello avverso sentenze di proscioglimento per i reati indicati, circostanza che ha rilievo sulla via di impugnazione disponibile; il Procuratore ha comunque promosso ricorso per Cassazione.
art. 550, comma 1 e 2, cod. pen.
Richiamato nel contesto dell'art. 593 c.p.p.; le modifiche legislative hanno inciso sulla possibilità di impugnazione delle sentenze di proscioglimento per reati elencati.
Massima di Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020 (Serra)
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico dell'accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica
La Corte ha ribadito il precedente principio: la recidiva reiterata specifica esclude l'operatività dell'art. 131-bis per evidenti ragioni di pericolosità sociale e del grado di colpevolezza.
Estratto della motivazione impugnata (sentenza di merito)
il reato contestato all'imputato è quello previsto dall'art. c.p. sicché, avuto riguardo alla pena prevista dalla menzionata disposizione, al valore economico della merce trovata nel borsone il predetto reato contestato rientra nei limiti di pena indicati dall'art. 131 bis c.p.
La Corte ha ritenuto questa argomentazione del giudice di merito generica e non pertinente: frammentaria, priva di indicazione del reato concreto e di correlazione con gli elementi di fatto necessari per applicare l'art. 131-bis.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede motivazione specifica e concreta: il giudice deve indicare i fatti storici e collegarli esplicitamente ai tre criteri normativi (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, non abitualità).
- La presenza di recidiva reiterata specifica esclude in linea di principio l'applicabilità della particolare tenuità del fatto per la maggiore pericolosità sociale dell'agente.
- Non è sufficiente una motivazione astratta o formule di stile: il giudice deve evitare riferimenti a dati estranei alla vicenda e quantificare/descrivere gli elementi che giustificano la non punibilità.
- Se il comportamento dell'imputato è perdurante nel tempo o dimostra abitualità, ci sono forti presupposti per escludere l'istituto della particolare tenuità.
- I precedenti penali, specie se attinenti (specifici) o di una certa gravità, devono essere valutati espressamente dal giudice nella verifica della non-abitualità e dell'assenza di pericolosità sociale.
- In sede di impugnazione in Cassazione possono essere censurate sia la violazione di legge che il vizio di motivazione: una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente determina l'annullamento e, se necessario, il rinvio per nuovo giudizio.
- Gli operatori (difesa e pubblico ministero) devono curare che il dispositivo e la motivazione di primo grado riportino chiaramente il reato contestato e i fatti accertati, per evitare vizi che possano determinare annullamenti.
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