Cassazione Penale, Sentenza n. 10089/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso la conferma della condanna per appropriazione indebita aggravata (fatto accertato il 02/02/2022) con recidiva reiterata specifica. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) assenza di interversione del possesso della vettura aziendale, dedotta tardivamente; (2) mancanza del dolo, sostenendo che l'uso del veicolo era come socio e che dopo il licenziamento non vi era volontà di appropriarsi; (3) omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo (mancata interversione del possesso) è stato ritenuto inammissibile perché nuovo rispetto ai motivi di appello e quindi non devoluto al giudice di legittimità. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte ha ricordato i limiti del controllo di legittimità (divieto di rivedere valutazioni di merito e di riconsiderare il materiale probatorio) e ha ritenuto corretta e non illogica la motivazione della Corte d'appello che ha qualificato la condotta come appropriazione indebita, avendo il ricorrente consapevolezza e volontà di trattenere la vettura non di sua proprietà. È stato inoltre affermato che la pretesa compensazione con eventuali crediti verso la società non esonera dalla responsabilità penale se il credito non è certo, liquido ed esigibile. Il terzo motivo (prevalenza delle circostanze attenuanti) è stato ritenuto generico e insufficiente a censurare la valutazione discrezionale della Corte d'appello, che aveva rilevato la negativa personalità del condannato e precedenti rilevanti. Conseguenze pratiche: declaratoria di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; rifusione delle spese di parte civile liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Limiti del controllo di legittimità: Cassazione verifica solo la violazione di legge e vizi della motivazione rilevabili ex lege (esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, assenza di manifesta illogicità), non può rinnovare la valutazione del merito e riconsiderare il materiale probatorio
Norma che integra il delitto di appropriazione indebita; la Corte richiama che l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi della cosa altrui, sapendo di agire senza averne diritto
art. 585, commi 1, 4, 5, cod. proc. pen.
Preclusioni in sede d'impugnazione: limiti temporali e di devoluzione dei motivi di gravame, impedendo di introdurre nuovi motivi oltre i termini e le forme previste
Sull'uso delle memorie: le memorie possono illustrare la linea difensiva ma non possono contenere doglianze nuove rispetto a quelle già devolute con il gravame
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limiti alla deducibilità di questioni in Cassazione: non possono essere sollevate questioni non devolute al giudice di merito salvo che siano rilevabili d'ufficio o non sarebbe stato possibile dedurle prima
Massime di principio
- Non possono essere sollevate in Cassazione questioni nuove che non siano già state dedotte con l'appello; tali nuove doglianze sono inammissibili per preclusione procedurale
- La Corte di Cassazione non è competente a rivedere le valutazioni di merito e il materiale probatorio: il suo controllo è limitato a profili di diritto e di manifesta illogicità della motivazione
- Per il reato di appropriazione indebita è necessario dimostrare la consapevolezza e volontà di appropriarsi della cosa altrui (interversione del possesso); l'uso prolungato e il rifiuto di restituire possono costituire elementi indiziari idonei se motivati
- La pretesa compensazione con un credito verso il proprietario non giustifica il trattenimento del bene, salvo che il credito sia certo, liquido ed esigibile
- Le circostanze attenuanti generiche sono valutate con apprezzamento discrezionale dal giudice di merito e la loro mancata prevalenza non è sindacabile in Cassazione se la motivazione di merito è coerente e non illogica
- In casi simili è fondamentale devolvere tempestivamente e con specificità in appello tutte le questioni di fatto e di diritto che si intendono poi portare in Cassazione, nonché documentare la mancanza del dolo o l'esistenza di un credito certo e esigibile per la difesa della compensazione
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sono previste condanne alle spese processuali e, talvolta, somme a titolo di ammenda; la parte civile vittoriosa può ottenere la rifusione delle spese
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