Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19769/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un incendio verificatosi nel campeggio gestito dalla resistente, che aveva agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni contro tre società, assumendo che il sinistro fosse stato causato dal malfunzionamento di un frigorifero consegnatole da un intermediario, a sua volta fornito da un'altra società e prodotto dalla ricorrente. In primo grado la domanda era stata respinta applicando la ragione più liquida, ritenendo assorbente l'insussistenza di danni superiori all'indennità assicurativa percepita. In appello la resistente aveva ottenuto solo la riforma parziale sulle spese, con compensazione integrale tra tutte le parti. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, perché la corte d'appello avrebbe compensato integralmente le spese anche nei suoi confronti nonostante l'appello della controparte non fosse stato, secondo la ricorrente, esteso a una vera impugnazione contro di essa; (2) violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., per asserita violazione del giudicato formatosi sulla condanna della resistente al rimborso delle spese di primo grado in favore della ricorrente; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c., per avere la corte territoriale disposto la compensazione delle spese di primo grado e, di riflesso, anche di appello, senza i presupposti di legge; (4) violazione dell'art. 92 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, perché la compensazione sarebbe stata immotivatamente fondata sul mutamento giurisprudenziale del 2018 sulla detraibilità dell'indennità assicurativa dal risarcimento e sulle trattative svolte in CTU, circostanze ritenute irrilevanti dalla ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché fondati su una deduzione non autosufficiente: la ricorrente non aveva allegato in modo completo l'atto di appello della controparte né aveva specificato adeguatamente gli elementi documentali necessari per verificare l'asserito errore sulla regolazione delle spese e la pretesa violazione del giudicato. La Corte ha richiamato il principio di necessaria e completa allegazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., valido anche per i motivi di violazione di legge e vizio di motivazione, affermando che non è sufficiente il richiamo selettivo di singoli passi degli atti di causa. Il quarto motivo è stato invece ritenuto manifestamente infondato: la compensazione integrale delle spese è stata giudicata legittima perché il mutamento giurisprudenziale in tema di detraibilità dell'indennità assicurativa aveva inciso in modo significativo sulla valutazione di convenienza dell'azione e sul comportamento processuale delle parti. È stata inoltre respinta l'istanza della resistente relativa alle spese di un procedimento cautelare, per difetto di contraddittorio sulla specifica domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, in relazione alla dedotta mancata estensione dell'appello nei confronti della ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare asserita ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti devolutivi del gravame.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato quale parametro del giudicato sostanziale, dedotto dalla ricorrente per contestare la modificazione delle spese di primo grado.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ne ribadisce il principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione, imponendo l'indicazione puntuale degli atti e dei documenti rilevanti e della loro sede processuale.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di deposito del documento su cui il ricorso si fonda, a pena di improcedibilità.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato sia dai motivi di ricorso sia dalla Corte per la regolazione delle spese secondo soccombenza, salvo il riconoscimento della compensazione nel caso concreto.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte considera legittima la compensazione delle spese di lite in ragione del mutamento giurisprudenziale che ha inciso sulla valutazione della lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.

    Applicato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • Sez. U, sent. n. 12565 del 22/05/2018

    Richiamata come precedente decisivo sul principio di detraibilità dall'importo risarcitorio dell'indennità assicurativa percepita dal danneggiato, idoneo a incidere sulla convenienza della lite.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce la violazione di legge o un vizio motivazionale deve allegare in modo completo gli elementi di fatto e i documenti su cui fonda la censura, indicando anche la sede processuale in cui essi sono stati prodotti; non è sufficiente il rinvio parziale o selettivo a singoli passaggi degli atti di causa.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366, n. 6, c.p.c. opera anche quando il ricorrente pretenda che la Corte legga direttamente gli atti processuali: occorre una riproduzione completa e pertinente del contenuto rilevante, tale da consentire il controllo della censura senza ricerca autonoma negli atti.
  • La compensazione delle spese di lite può essere sorretta da un mutamento giurisprudenziale sopravvenuto che abbia inciso sensibilmente sulla valutazione della convenienza dell'azione e sul comportamento processuale delle parti, anche quando la questione non abbia poi inciso in modo dirimente sull'esito finale del giudizio.
  • La censura sulla regolazione delle spese è inammissibile o infondata se non consente alla Corte di verificare integralmente il contenuto dell'impugnazione di merito e il rapporto tra i capi della sentenza asseritamente coperti da giudicato e quelli riformati.
  • La richiesta di liquidazione di spese relative a un procedimento incidentale presuppone il rispetto del contraddittorio sulla specifica domanda, non potendo la Corte pronunciarsi utilmente su una pretesa non ritualmente portata a conoscenza delle controparti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.