Cassazione Penale, Sentenza n. 04605/2026 del 03/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che ha rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava l'utilizzabilità di chat decrittate acquisite tramite ordine europeo di indagine (Sky-Ecc) dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, sostenendo identità delle condotte con una precedente iscrizione RGNR n. 2968/2019 (presunta tardività dell'iscrizione attuale) e l'illegittima acquisizione delle comunicazioni dall'autorità giudiziaria/francese senza valido provvedimento motivato, con violazione degli artt. 407 e 414 c.p.p., artt. 191 e 254 c.p.p., art. 15 Cost. e art. 14(7) Direttiva 2014/41/UE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: i giudici hanno ritenuto infondati i motivi per le seguenti ragioni principali. 1) L'iscrizione successiva non era tardiva perché le nuove risultanze investigative descrivevano fatti oggettivamente diversi e successivi rispetto alla precedente iscrizione (diverso luogo, periodo e ruolo contestato), per cui il termine delle indagini decorre autonomamente dalla nuova iscrizione. 2) Anche qualora si contestasse l'utilizzabilità di alcune captazioni, il ricorrente non ha dimostrato l'incidenza decisiva di quegli elementi sulla cosiddetta prova di resistenza: la conservazione dell'impianto indiziario sulle risultanze residue (captazioni telefoniche, ambientali, videosorveglianza, servizi di appostamento e altri riscontri) rendeva comunque sussistente la provvista indiziaria. 3) Quanto alle chat acquisite tramite ordine europeo di indagine, la Corte ha richiamato il principio secondo cui tali comunicazioni sono utilizzabili a meno che la loro impiego non determini violazioni dei diritti fondamentali; l'onere di allegare e provare una violazione di tal genere grava su chi la deduce, onere che il ricorrente non ha assolto. Nel complesso la sentenza conferma la legittimità dell'ordinanza del riesame e della misura cautelare.
Norme richiamate
Riferito al termine massimo delle indagini preliminari e alla rilevanza temporale degli atti di indagine; la Corte ha ritenuto che, con nuova iscrizione per fatti diversi o successivi, decorre autonomamente un nuovo termine
Disposizione che può comportare inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini: la Corte ha chiarito che la sanzione colpisce solo atti relativi allo stesso fatto oggetto dell'indagine precedente, non fatti diversi o successivi
Richiamato nel contesto della disciplina sulle intercettazioni e acquisizioni di comunicazioni; la Corte ha valutato l'assenza di prova concreta sulla presunta acquisizione illegittima prima di provvedimenti autoritativi
Regola l'acquisizione di documenti e la necessità di provvedimenti dell'autorità giudiziaria per violare il segreto della corrispondenza; la Corte ha osservato che l'onere di provare la violazione grava sul difendente e non è stato assolto
art. 15 Cost.
Riferito alla segretezza della corrispondenza e comunicazioni; la Corte ha richiamato la necessità di dimostrare violazione di diritti costituzionali per escludere l'utilizzabilità delle prove straniere
Direttiva 2014/41/UE, art. 14 par. 7
Norma sulla cooperazione giudiziaria e ordine europeo di indagine; la Corte ha considerato che il giudice italiano può valutare la legittimità dell'ordine rispetto alla direttiva e la utilizzabilità secondo il diritto interno, ma non sindacare pienamente le procedure interne dello Stato di esecuzione salvo violazioni di diritti fondamentali
Decreto di recepimento della Direttiva 2014/41/UE, richiamato come quadro normativo per l'ordine europeo di indagine e la cooperazione internazionale nella acquisizione di prove
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73 e 74)
Norme sul traffico di stupefacenti; citate in relazione alle precedenti iscrizioni nel registro delle notizie di reato e alla sovrapposizione/identità della condotta contestata
Aggravante/disciplinare relativa all'associazione di tipo mafioso o a fattispecie aggravate connesse; utilizzata per qualificare l'associazione dedita al narcotraffico collegata a clan camorristici
Registro delle notizie di reato: la Corte ha richiamato il principio per cui una nuova iscrizione nei confronti dello stesso indagato per fatti ulteriori decorre autonomamente
Termine per le indagini preliminari: la Corte ha ribadito che il termine decorre per ciascuna iscrizione autonoma nel registro delle notizie di reato
art. 335-quater cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alla richiesta di retrodatazione delle indagini; la Corte ha osservato che la mancata richiesta rende preclusa in Cassazione la censura che non sia stata sollevata in sede di riesame
Massime di principio
- La nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato per fatti diversi o per segmenti successivi di un reato permanente determina il decorso autonomo del termine per le indagini: non sempre le acquisizioni post-termine sono inutilizzabili.
- L'inutilizzabilità di singoli elementi di prova non determina automaticamente l'annullamento della prova complessiva: chi deduce l'illegittimità deve dimostrare l'incidenza decisiva dell'elemento espungibile sulla prova di resistenza.
- Le comunicazioni decrittate acquisite tramite ordine europeo di indagine sono utilizzabili in Italia salvo prova concreta che il loro impiego violerebbe diritti fondamentali; l'onere di allegazione e prova pesa sul soggetto che invoca la violazione.
- In presenza di reati permanenti o protratti nel tempo, è possibile frazionare temporalmente l'accertamento e attribuire valore probatorio anche ad attività investigative successive alla scadenza di un precedente termine investigativo, purché si tratti di condotte diverse o continuazioni effettive.
- Il giudice italiano può valutare la legittimità formale dell'ordine europeo di indagine rispetto alla direttiva e al recepimento nazionale, ma non può sostituirsi al sindacato pieno delle procedure interne dello Stato esecutore senza concreto riscontro di violazioni di diritti fondamentali.
- Le eccezioni procesuali che non sono state adeguatamente svolte o valorizzate dinanzi al giudice del riesame possono essere precluse in sede di Cassazione se non adeguatamente riproposte e documentate.
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