Cassazione Penale, Sentenza n. 04331/2026 del 03/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Vaccaro era stato condannato in primo grado per il reato previsto dagli artt. 110, 81, co. v., 513-bis c.p. e art. 7 D.L. n.152/1991 conv. L. n.203/1991, per aver con più azioni esecutive dello stesso disegno criminale, in concorso con altri e con modalità intimidatorie connesse ad una organizzazione mafiosa, costretto lo Schillaci, commerciante ambulante, ad allontanarsi dal luogo di lavoro (concorrenza sleale mediante violenza e minaccia e avvalendosi dell'assoggettamento omertoso). In appello la pena era stata rideterminata. Con ricorso per cassazione la difesa ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione ed errata qualificazione normativa delle condotte (contestata l'integrazione del reato e la qualificazione come mafia-style), (2) censura della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (o equivalente aggravante mafiosa), ritenendo illogica la valutazione delle modalità intimidatorie e della vicinanza con gli esponenti mafiosi; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o di più ampia mitigazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero, in sostanza, una rivalutazione dei fatti (materia di merito) e che la Corte territoriale avesse legittimamente desunto dall'istruttoria la sussistenza delle condotte intimidatorie e la vicinanza del Vaccaro ad esponenti della famiglia mafiosa Galatolo (anche perché lo stesso Vaccaro aveva chiesto l'intervento di Galatolo Gaetano). La Suprema Corte ha inoltre specificato che l'aggravante "mafiosa" può manifestarsi sia come adozione del metodo mafioso sia come agevolazione mafiosa; nel caso concreto la condotta era finalizzata altresì a conseguire un maggior utile per sostenere le spese di Galatolo Angelo durante il regime carcerario, integrando così l'agevolazione mafiosa. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: la presunta incertezza sul contributo materiale dell'imputato avrebbe al più giustificato una pronuncia assolutoria ma non l'attribuzione di attenuanti atipiche; la pena ricalcolata in appello è rimasta entro il medio edittale e la Corte d'appello ha adeguatamente motivato lo scostamento rispetto al minimo edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la partecipazione a reato in concorso; la Corte non ha ritenuto che la qualificazione fosse errata rispetto alle risultanze probatorie
art. 81, co. v. cod. pen.
Applicato per la continuazione o pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; la Corte ha ritenuto sussistente la continuazione interna
art. 513-bis cod. pen.
Norma sulla concorrenza sleale mediante violenza e minaccia; la Corte ha confermato che le condotte contestate rientrano in tale fattispecie
art. 7 D.L. n.152/1991 conv. L. n.203/1991
Richiamato in connessione con l'art. 513-bis per la fattispecie contestata; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione normativa
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante mafiosa)
La Corte ha interpretato l'aggravante in senso ampio: può concretizzarsi come "metodo mafioso" oppure come "agevolazione mafiosa"; nel caso specifico si è riscontrata l'agevolazione mafiosa finalizzata anche al sostentamento di un affiliato in carcere
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti atipiche; la Corte ha rilevato che gli elementi addotti dalla difesa non giustificavano l'applicazione di attenuanti atipiche né una mitigazione del trattamento sanzionatorio
art. 194 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta erronea applicazione, ma la Corte di legittimità ha ritenuto il motivo inessenziale trattandosi di valutazioni di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Massime di principio
- Le censure di merito sulla valutazione della prova (ricostruzione dei fatti, interpretazione delle intercettazioni, valutazione della vicinanza a esponenti mafiosi) sono difficilmente accolte in Cassazione: la Suprema Corte verifica la logicità della motivazione, non rivede i fatti ove la ricostruzione di merito sia plausibile.
- L'aggravante "mafiosa" può manifestarsi in due modalità principali: adozione del metodo mafioso (intimidazione con modalità tipiche delle cosche) oppure agevolazione mafiosa (quando il reato è finalizzato ad agevolare economicamente o in altro modo l'attività della consorteria); la presenza di finalità di sostentamento di esponenti mafiosi anche detenuti può integrare l'agevolazione mafiosa.
- Per ottenere attenuanti atipiche o generiche più favorevoli è necessario fornire elementi concreti e specifici: mere incertezze sull'apporto materiale non costituiscono base per mitigazioni se non tali da escludere la responsabilità.
- La Corte d'appello deve motivare lo scostamento dalla pena minima, ma una pena fissata entro il medio edittale non richiede una motivazione particolarmente estesa se sono indicate ragioni logiche (pervicacia criminale, intensità del dolo, aggravanti).
- Sulle interpretazioni delle intercettazioni la Cassazione richiede che le ricostruzioni siano sostenute da un criterio logico: interpretazioni alternative meramente illative o contrapposte rispetto a quelle del giudice di merito non sono ammesse in cassazione salvo palese illogicità.
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