Cassazione Penale, Sentenza n. 04326/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Mario Mantovani in relazione a 41 giorni di custodia cautelare in carcere e 142 giorni di arresti domiciliari (periodo a partire dal 13/10/2015) connessi a più capi di imputazione contro la pubblica amministrazione (cap. 1, 2, 6 e 7, tra gli altri). Mantovani deduceva l'insussistenza del dolo o della colpa grave e censurava la motivazione del giudice della riparazione, sostenendo che gli interventi contestati avessero finalità istituzionali o non fossero di sua competenza e richiedendo la riconsiderazione degli elementi probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato o aspecifico. Ha condiviso il principio secondo cui il giudice della riparazione può compiere una valutazione ex ante delle condotte processuali ed extraprocessuali e che l'assoluzione nel merito non esclude automaticamente il diritto all'indennizzo se sussiste dolo o colpa grave che abbia concorso a determinare l'apparenza di responsabilità penale. La Corte ha ritenuto motivata e coerente la ricostruzione della Corte territoriale, la quale aveva individuato profili di uso distorto della funzione pubblica, pressioni indebite e condotte processuali mendaci o ingannevoli (anche attraverso il segretario politico), idonee a integrare colpa grave ostativa all'indennizzo. In conseguenza: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; nulla da liquidare al Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma rilevante per valutare il dolo o la colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione. La Corte interpreta che il giudice della riparazione debba valutare ex ante le condotte processuali ed extraprocessuali del richiedente per verificare se abbiano concorso a creare l'apparenza di responsabilità penale, escludendo il diritto alla riparazione se emerge dolo o colpa grave.
art. 315 cod. proc. pen.
Indica il giudice competente per le istanze di riparazione; qui richiamato per definire la funzione della Corte d'appello come giudice della riparazione che deve compiere una valutazione autonoma rispetto al giudizio di merito.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge). La Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente generici/aspecifici e privi dell'onere di contestazione puntuale delle ragioni decisorie della Corte territoriale, dichiarandoli inammissibili.
legge n. 97/2001 (art. 3)
Richiamata come norma che disciplina trasferimenti/ mutamento di mansioni per funzionari e che in origine giustificava provvedimenti amministrativi; la Corte ha ritenuto irrilevante per il ricorrente l'argomentazione secondo cui il trasferimento sarebbe stata una mera opzione amministrativa, perché l'intervento del Mantovani era comunque esulante dalla sua competenza.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (art. 4, comma 4, lett. b.)
Modifica richiamata in relazione alla rilevanza del mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio: la Corte ha ritenuto che la falsa rappresentazione di fatti, se causalmente rilevante rispetto alla misura cautelare, costituisca condotta rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave nella procedura di riparazione.
giurisprudenza di riferimento (es. Sez. U. Sarnataro; Sez.4 Di Dio; altre sentenze citate)
La Corte richiama precedenti in cui si distingue la funzione del giudice della cognizione da quella del giudice della riparazione: quest'ultimo può rianalizzare il materiale probatorio per verificare se le condotte del detenuto abbiano concorso, anche ex ante, alla produzione dell'apparenza del reato, e può valorizzare condotte deontologicamente scorrette come elemento di colpa grave.
Massime di principio
- L'assoluzione nel merito non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta ex ante se condotte dolose o di colpa grave del detenuto abbiano contribuito a creare l'apparenza di responsabilità penale.
- Condotte extraprocessuali o processuali (es. pressioni indebite, uso distorto della funzione pubblica, dichiarazioni mendaci rilevanti) possono integrare colpa grave e ostare al riconoscimento dell'indennizzo anche se il processo penale si conclude con assoluzione per insufficienza di prove.
- Quando la domanda di riparazione si fonda su più capi di imputazione, è sufficiente che risulti concausalmente dolo o colpa grave connessi a uno solo degli addebiti idoneo a giustificare il titolo cautelare, salvo che la detenzione sia superiore alla pena astrattamente irrogabile.
- In sede di impugnazione è necessario censurare in modo specifico e puntuale i passi motivazionali del giudice della riparazione; censure generiche che si limitano a richiamare l'assoluzione di merito sono, di frequente, inammissibili o inefficaci.
- Il giudice della riparazione può considerare comportamenti deontologici scorretti come indici di colpa grave quando, unitamente ad altri elementi, configurano una situazione obiettiva che, secondo un canone di normalità, avrebbe potuto giustificare il ricorso a misure cautelari.
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