Cassazione Penale, Sentenza n. 04329/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta custodia cautelare in carcere dal 15/06/2016 al 25/10/2017; la custodia era stata disposta per presunti gravi indizi relativi ai reati di cui all'art. 416-bis c.p. e all'art. 12-quinquies d.l. 8/6/1992 n.306. Cesario pretendeva l'indennizzo dopo successiva assoluzione (sentenza Corte d'appello di Lecce 22/10/2022). La Corte territoriale negò la riparazione ritenendo sussistente la colpa grave ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p.p., sulla base di comportamenti "accertati o non negati" quali il proporsi come gestore di una sala scommesse per il proprio zio esponente del clan Cesario e la disponibilità a portare due pistole su richiesta. Il ricorrente ha contestato che tali elementi fossero stati neutralizzati dall'assoluzione e ha invocato la modifica normativa (d.lgs. 8/11/2021, n.188) che esclude la rilevanza del mero silenzio ai fini ostativi alla riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione valuta, ex ante e autonomamente rispetto al giudizio di merito, se l'imputato abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia concorso a ingannare l'autorità giudiziaria e a determinare l'adozione della misura cautelare. Ha ritenuto che comportamenti "accertati o non negati" come il proporsi volontariamente quale gestore per un esponente mafioso potessero creare l'apparenza di contiguità al sodalizio e dunque integrare colpa grave ostativa all'indennizzo. Ha altresì precisato che la modifica dell'art. 314 c.p.p. (d.lgs. 188/2021) esclude la rilevanza del mero silenzio, ma ciò non inciderebbe nel caso concreto, dove il diniego è fondato sulla condotta extraprocessuale gravemente colposa. Ha concluso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
La norma contiene la causa ostativa alla riparazione: se l'imputato ha tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia concorso a ingannare l'autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per la misura cautelare, il diritto alla riparazione può essere escluso. La valutazione è autonoma e va compiuta ex ante rispetto all'adozione della misura.
Norma sostanziale sul reato di associazione mafiosa: è il titolo di accusa che ha giustificato l'adozione della misura cautelare nella vicenda e funge da contesto per valutare l'apparenza di contiguità del ricorrente al sodalizio.
art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306
art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306
Norma citata quale riferimento alle fattispecie collegate all'attività del sodalizio (profili economico-finanziari); rilevante per il quadro indiziario che ha portato alla custodia cautelare, ma non determinante di per sé nel giudizio di riparazione.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314 cod. proc. pen.)
La modifica normativa ha escluso che il mero silenzio reso dall'indagato nell'esercizio della facoltà di non rispondere possa costituire di per sé comportamento ostativo al riconoscimento della riparazione; tuttavia, tale principio non esclude la rilevanza di altre condotte extracprocessuali gravemente colpose.
art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
Riconosce la facoltà difensiva di non rispondere; la giurisprudenza ha chiarito che il suo esercizio non può essere automaticamente valutato come comportamento ostativo alla riparazione dopo la modifica normativa.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Disciplina le condizioni per l'adozione e la legittimità delle misure cautelari; l'illegittimità della misura ai fini della riparazione richiede, di regola, un accertamento definitivo (irreversibile) da parte dell'autorità giudicante, non semplicemente l'assoluzione nel merito.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente, ex ante rispetto al giudizio di merito, se la condotta dell'imputato (dolosa o gravemente colposa) abbia contribuito a ingannare l'autorità e a determinare la misura cautelare; l'assoluzione penale non invalida automaticamente tale valutazione.
- Per escludere la riparazione è sufficiente che emergano comportamenti "accertati o non negati" che, di per sé o in sinergia, abbiano creato l'apparenza di contiguità con attività criminose e giustificato l'intervento cautelare.
- Dopo il d.lgs. 188/2021, il mero esercizio della facoltà di non rispondere non può essere preso di per sé come comportamento ostativo alla riparazione; tuttavia, il silenzio combinato con altre condotte extraprocessuali rilevanti può ancora incidere negativamente.
- L'illegittimità della misura cautelare ai fini della riparazione richiede, di norma, un accertamento definitivo della sua mancanza di condizioni (non è sufficiente la sola assoluzione se questa non corrisponde a una decisione che abbia dichiarato l'assenza delle condizioni cautelari).
- Nel valutare richieste di riparazione, è determinante documentare l'assenza di comportamenti extraprocessuali rilevanti (relazioni con appartenenti a organizzazioni criminali, gestione di attività intestate a terzi sospetti, ecc.), perché tali elementi possono colpire il diritto all'indennizzo anche in assenza di condanna penale.
- Quando si è coinvolti in indagini per reati associativi, l'assunzione volontaria di ruoli o rapporti con esponenti del sodalizio, pur non integrando necessariamente reato, può essere qualificata come grave negligenza ove abbia creato una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria.
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