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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04324/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia in carcere dal 25/11/2020 al 02/12/2021 e agli arresti domiciliari dal 02/12/2021 al 02/01/2023, in relazione a un capo di imputazione per il reato previsto dall'art. 270-quinquies c.p. (terrorismo). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 314 c.p.p. e 43 c.p. e sosteneva che la Corte territoriale non avesse valutato correttamente la causalita' della presunta colpa grave e non avesse tenuto conto dell'interrogatorio di garanzia e della natura 'studiata' del materiale trovato. Ha altresì contestato l'applicazione della misura come contraria alla giurisprudenza sul cd. autoaddestramento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione ha correttamente valutato, in autonomia e ex ante, la sussistenza della colpa grave come presupposto ostativo all'indennizzo, sulla base degli elementi disponibili: condivisione per circa due anni di messaggi con 23 gruppi pro-propaganda jihadista su Telegram, uso di simboli riconducibili all'Isis nel profilo, partecipazione a gruppi relativi alla compravendita di armi e il rinvenimento di file contenenti istruzioni per materiale esplosivo e tecniche di esecuzione violente. La Corte ha ritenuto che tali condotte, pur non integrando il reato in sede di merito (conseguente assoluzione), erano idonee a creare l'apparenza dell'illecito e a giustificare l'adozione della misura cautelare ex ante. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nulla da liquidare a favore del Ministero per motivi indicati nella sentenza.

Norme richiamate

  • art. 270-quinquies c.p.

    Norma che punisce condotte connesse al terrorismo; nel caso ha rappresentato il capo di imputazione che giustificava il sospetto grave all'origine della misura cautelare, benché in merito il reato non si sia perfezionato

  • art. 314 c.p.p.

    Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha richiamato che il ricorso fissando la causa petendi non può essere mutato e che il giudice della riparazione deve accertare autonomamente l'eventuale dolo o colpa grave che ostino all'indennizzo

  • art. 315 c.p.p.

    Individuazione del giudice competente alla cognizione sull'istanza di riparazione; la Corte d'appello ha deciso in qualità di giudice adito ai sensi di questa norma

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); richiamate come base formale del gravame del ricorrente

  • art. 43 c.p.

    Definizione del dolo e della colpa; è stata richiamata per valutare la sussistenza della colpa grave quale presupposto ostativo al risarcimento

  • art. 270-sexies c.p.

    Citata nella giurisprudenza di merito sulla rilevanza dell'autoaddestramento: l'attività di autoaddestramento può essere penalmente irrilevante se non accompagnata da comportamenti materiali significativi; tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato che condotte non sufficienti per la condanna possono comunque concorrere, per concausalità, a creare l'apparenza del reato e a giustificare la misura cautelare

Massime di principio

  • Nel procedimento per riparazione da ingiusta detenzione il giudice deve compiere una valutazione autonoma ex ante della sussistenza di dolo o colpa grave del detenuto, sulla base dell'insieme degli elementi processuali ed extraprocessuali disponibili
  • La colpa grave ostativa all'indennizzo può derivare da condotte che, pur non integrando materialmente il reato e pur avendo poi determinato un'assoluzione, abbiano concorso a creare l'apparenza della commissione dell'illecito e quindi a legittimare l'adozione della misura cautelare
  • Il ricorrente non può mutare la causa petendi: se l'istanza di riparazione e' fondata su una specifica ipotesi normativa non e' ammissibile che il giudice accolga la domanda sulla base di altra causa senza consentire il contraddittorio relativo
  • L'attività di consultazione o studio di materiale potenzialmente pericoloso non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo; va valutato il contesto concreto (durata, modalità di condivisione, collegamenti a gruppi, materiale operativo) per stabilire se abbia contribuito a generare l'apparenza del reato
  • In ogni caso il giudice della riparazione deve confrontare espressamente le argomentazioni che hanno portato all'assoluzione con gli elementi che giustificavano la misura cautelare al fine di determinare se sussista una condotta ostativa al risarcimento

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