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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04327/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato formatosi con la sentenza n.1401/2019 del Tribunale di Varese (condanna a 1 anno ai sensi dell'art.590 c.p.), sostenendo di non essere stato effettivamente posto a conoscenza della pendenza del processo: i primi atti sarebbero stati notificati a un indirizzo estero (Lugano) e ritirati da terzi non legittimati; atti successivi notificati al difensore d'ufficio. Ha riferito di aver appreso dell'esistenza del procedimento solo in data 11/03/2025 con la notifica dell'ordine di esecuzione e di aver avuto accesso al fascicolo il 07/05/2025. In Cassazione ha dedotto violazione dell'art.629-bis c.p.p. (decorrenza del termine per la rescissione) e violazione dell'art.6 CEDU (diritto di difesa).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art.629-bis c.p.p. decorre dalla conoscenza effettiva degli elementi essenziali del provvedimento definitivo (esistenza della sentenza, autorità che l'ha emessa, misura della condanna) e che tale conoscenza è normalmente fornita dall'ordine di esecuzione; non è necessaria la conoscenza integrale delle motivazioni. Alla stregua di tale principio, la Corte ha ritenuto tardiva l'istanza che era stata proposta oltre il termine; inoltre il secondo motivo (CEDU) è stato ritenuto aspecifico rispetto alla decisione fondata sulla tardività. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.629-bis cod. proc. pen.

    termine di trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento (testo previgente) e nuovo riferimento alla conoscenza della sentenza (testo successivo alla riforma)

    Il dies a quo per proporre l'istanza di rescissione è il momento di precisa ed effettiva conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento definitivo (esistenza della sentenza, autorità, condanna). Non è richiesta la conoscenza integrale delle motivazioni; la norma mira a fissare un termine breve e certo per evitare l'elusione del giudicato

  • art.656 cod. proc. pen.

    L'ordine di esecuzione emesso ai sensi di quest'articolo contiene gli estremi necessari (autorità, condanna, provvedimento) che, se notificati, costituiscono di norma la conoscenza efficace del giudicato

  • art.175 cod. proc. pen.

    Prevede la restituzione in termini qualora il condannato non possa esercitare utilmente un rimedio per ragioni di fatto; il ricorrente può chiederla se il termine di 30 giorni si rivela concretamente insufficiente per esercitare l'impugnazione straordinaria

  • art.89, comma 1, d.lgs. 10/10/2022, n.150

    Disposizione transitoria che stabilisce l'applicazione delle norme previgenti ratione temporis per le dichiarazioni di assenza pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della riforma; rilevante per individuare quale testo di art.629-bis fosse applicabile

  • art.6 CEDU

    Il ricorrente ha invocato violazione del diritto a un equo processo, ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante ai fini della decisione poiché l'ordinanza è fondata sulla mera intempestività dell'istanza

  • art.590 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato; rilevante solo come oggetto della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Per la rescissione del giudicato il termine per proporre l'istanza è decadenziale e decorre dalla conoscenza effettiva degli elementi essenziali della sentenza (esistenza del provvedimento, autorità che l'ha emesso, misura della condanna), non dalla conoscenza integrale delle motivazioni.
  • La notifica dell'ordine di esecuzione (art.656 c.p.p.) che contiene gli estremi della sentenza è normalmente sufficiente a far decorrere il termine di 30 giorni previsto dall'art.629-bis c.p.p.
  • La mancata o irregolare notifica può giustificare la rescissione solo se si prova che il condannato non ha avuto effettiva conoscenza del giudizio entro il termine; l'accesso successivo al fascicolo processuale costituisce comunque momento di conoscenza e fa decorrere il termine.
  • Se il termine per impugnare è per ragioni concrete insufficiente, il rimedio corretto è chiedere la restituzione in termini ai sensi dell'art.175 c.p.p.; non è consentito rinviare la decorrenza fino all'acquisizione integrale delle motivazioni a propria discrezione.
  • Le censure relative alla violazione dell'art.6 CEDU vanno comunque formulate in modo specifico e dimostrato; se la decisione è esclusivamente fondata su questioni di decadenza, profili CEDU generici possono risultare irrilevanti.

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