Cassazione Penale, Sentenza n. 04327/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato formatosi con la sentenza n.1401/2019 del Tribunale di Varese (condanna a 1 anno ai sensi dell'art.590 c.p.), sostenendo di non essere stato effettivamente posto a conoscenza della pendenza del processo: i primi atti sarebbero stati notificati a un indirizzo estero (Lugano) e ritirati da terzi non legittimati; atti successivi notificati al difensore d'ufficio. Ha riferito di aver appreso dell'esistenza del procedimento solo in data 11/03/2025 con la notifica dell'ordine di esecuzione e di aver avuto accesso al fascicolo il 07/05/2025. In Cassazione ha dedotto violazione dell'art.629-bis c.p.p. (decorrenza del termine per la rescissione) e violazione dell'art.6 CEDU (diritto di difesa).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art.629-bis c.p.p. decorre dalla conoscenza effettiva degli elementi essenziali del provvedimento definitivo (esistenza della sentenza, autorità che l'ha emessa, misura della condanna) e che tale conoscenza è normalmente fornita dall'ordine di esecuzione; non è necessaria la conoscenza integrale delle motivazioni. Alla stregua di tale principio, la Corte ha ritenuto tardiva l'istanza che era stata proposta oltre il termine; inoltre il secondo motivo (CEDU) è stato ritenuto aspecifico rispetto alla decisione fondata sulla tardività. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
termine di trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento (testo previgente) e nuovo riferimento alla conoscenza della sentenza (testo successivo alla riforma)
Il dies a quo per proporre l'istanza di rescissione è il momento di precisa ed effettiva conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento definitivo (esistenza della sentenza, autorità, condanna). Non è richiesta la conoscenza integrale delle motivazioni; la norma mira a fissare un termine breve e certo per evitare l'elusione del giudicato
L'ordine di esecuzione emesso ai sensi di quest'articolo contiene gli estremi necessari (autorità, condanna, provvedimento) che, se notificati, costituiscono di norma la conoscenza efficace del giudicato
Prevede la restituzione in termini qualora il condannato non possa esercitare utilmente un rimedio per ragioni di fatto; il ricorrente può chiederla se il termine di 30 giorni si rivela concretamente insufficiente per esercitare l'impugnazione straordinaria
art.89, comma 1, d.lgs. 10/10/2022, n.150
Disposizione transitoria che stabilisce l'applicazione delle norme previgenti ratione temporis per le dichiarazioni di assenza pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della riforma; rilevante per individuare quale testo di art.629-bis fosse applicabile
art.6 CEDU
Il ricorrente ha invocato violazione del diritto a un equo processo, ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante ai fini della decisione poiché l'ordinanza è fondata sulla mera intempestività dell'istanza
Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato; rilevante solo come oggetto della sentenza impugnata
Massime di principio
- Per la rescissione del giudicato il termine per proporre l'istanza è decadenziale e decorre dalla conoscenza effettiva degli elementi essenziali della sentenza (esistenza del provvedimento, autorità che l'ha emesso, misura della condanna), non dalla conoscenza integrale delle motivazioni.
- La notifica dell'ordine di esecuzione (art.656 c.p.p.) che contiene gli estremi della sentenza è normalmente sufficiente a far decorrere il termine di 30 giorni previsto dall'art.629-bis c.p.p.
- La mancata o irregolare notifica può giustificare la rescissione solo se si prova che il condannato non ha avuto effettiva conoscenza del giudizio entro il termine; l'accesso successivo al fascicolo processuale costituisce comunque momento di conoscenza e fa decorrere il termine.
- Se il termine per impugnare è per ragioni concrete insufficiente, il rimedio corretto è chiedere la restituzione in termini ai sensi dell'art.175 c.p.p.; non è consentito rinviare la decorrenza fino all'acquisizione integrale delle motivazioni a propria discrezione.
- Le censure relative alla violazione dell'art.6 CEDU vanno comunque formulate in modo specifico e dimostrato; se la decisione è esclusivamente fondata su questioni di decadenza, profili CEDU generici possono risultare irrilevanti.
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