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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04325/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato, con rito abbreviato, per il reato previsto dall'art.95 in relazione all'art.76 del T.U. (D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - TUSG) per aver attestato falsamente, in istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito familiare per l'anno 2015 pari a € 19.066,04 mentre il reddito effettivo risultava € 26.763,76, superiore al limite per il beneficio. In appello la condanna era stata confermata ritenendo sussistente almeno il dolo eventuale, anche per la notevole discrepanza tra reddito dichiarato e reale e per l'omessa dichiarazione del reddito di un familiare convivente. Il ricorrente impugnava in Cassazione per: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, deducendo che l'aggravante prevista dall'art.95 (aumento di pena per l'effettivo ottenimento del beneficio) non era stata contestata nel capo di imputazione; (2) vizio di motivazione e travisamento probatorio, sostenendo la mancata conoscenza dei redditi dei familiari e la possibile applicazione dell'art.131-bis cod. pen. (tenuità del fatto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si era estinto per prescrizione. Ha ritenuto ammissibile (non manifestamente infondato) il primo motivo relativo alla mancata contestazione, poiché dalle sentenze di merito emerge che i giudici avevano considerato contestata e bilanciata con le attenuanti l'aggravante prevista dall'art.95, mentre il capo di imputazione non riportava in alcun modo la condotta circostanziale corrispondente. Tale riconoscimento di una circostanza aggravante non contestata costituisce nullità assoluta ai sensi dell'art.522 cod. proc. pen., insanabile e rilevabile in ogni stato del procedimento. Quanto alla prescrizione, la Corte ha applicato il regime di prescrizione vigente alla data del fatto (23/06/2017), ricondotto alla disciplina antecedente alla legge Orlando (cioè alla legge ex Cirielli/2005), con la conseguenza che il reato si era prescritto dopo il deposito del dispositivo della sentenza di appello; perciò annulla senza rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG) - art.95

    Prevede l'aggravante (aumento di pena) quando alle false dichiarazioni in istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato segua l'effettivo ottenimento del beneficio. La Corte ha rilevato che tale aggravante è stata applicata in sentenza, ma non risultava contestata nel capo di imputazione, il che determina nullità assoluta della statuizione afferente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG) - art.76

    Norma di riferimento per le false dichiarazioni nelle istanze per il patrocinio a spese dello Stato; costituisce il fatto-base cui si riferisce l'applicazione dell'art.95 per l'aggravante.

  • Codice penale - artt.157 e ss. (disciplina della prescrizione)

    Disciplina la prescrizione secondo il regime risultante dalla legge ex Cirielli (2005) applicabile ai reati commessi fino al 2 agosto 2017; la Corte ha ritenuto applicabile tale regime alla data del fatto (23/06/2017), con conseguente estinzione per prescrizione.

  • Legge 5 dicembre 2005 n.251 (c.d. legge ex Cirielli)

    Riforma della disciplina della prescrizione il cui regime si applica ai reati commessi fino al 2 agosto 2017; così applicata nel caso di specie.

  • Legge 23 giugno 2017 n.103 (c.d. legge Orlando) e art.159, comma 2 cod. pen.

    Normativa intermedia (reati dal 3/8/2017 al 31/12/2019) che introduceva particolari periodi di sospensione della prescrizione; citata per distinguere i diversi regimi applicabili in funzione della data del fatto.

  • Legge 27 settembre 2021 n.1 (Riforma Cartabia) - art.161-bis cod. pen.

    Modifica successiva applicabile ai reati commessi dal 1° gennaio 2020, richiamata per completezza nella ricostruzione dei diversi regimi prescrizionali; non è stata applicata al caso concreto.

  • Codice di procedura penale - art.522

    Prevede la nullità della sentenza quando la condanna si fonda su circostanze che non risultano contestate: la Corte ha qualificato come nullità assoluta la statuizione che riconosce un'aggravante non contestata.

  • Codice di procedura penale - art.606, comma 1, lett. b) ed e)

    Motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto il primo motivo non manifestamente infondato.

  • Codice penale - art.131-bis

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiamata dal ricorrente come possibile esimente, ma non decisiva nella decisione della Corte di Cassazione che si è concentrata sulla prescrizione e sulla nullità per mancata contestazione dell'aggravante.

Massime di principio

  • La contestazione in capo di imputazione di una circostanza aggravante deve risultare chiaramente: la sua applicazione in sentenza senza formale contestazione costituisce nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado.
  • Nei calcoli di prescrizione è cruciale determinare la disciplina applicabile in base alla data del fatto: cambi normative successive possono comportare regimi diversi e influire sull'estinzione del reato.
  • Se la prescrizione si verifica dopo la sentenza di appello ma il motivo di cassazione non è manifestamente infondato, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • Quando sussiste una forte discrepanza tra reddito dichiarato e reddito reale e l'omissione riguarda redditi di conviventi, i giudici di merito possono ritenere sussistente almeno il dolo eventuale; l'assenza di conoscenza effettiva dei redditi dei familiari va provata con elementi concreti per escludere il dolo.
  • Difensori e pubblico ministero devono verificare la corrispondenza tra il capo di imputazione e le statuizioni che si intendono riportare in sentenza: eventuali aggiunte in sentenza di circostanze non contestate espongono a nullità insanabile.
  • In sede di impugnazione è strategico sollevare sia profili sostanziali (es. mancato dolo o tenuità) sia profili formali (es. vizio di contestazione) perché talvolta il rilievo formale può determinare l'annullamento anche se gli aspetti sostanziali restano dibattuti.

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