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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02963/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti, tutti addetti con qualifica di macchinisti, a vedersi computare nella retribuzione dovuta durante le ferie alcune voci economiche previste dalla contrattazione aziendale: in particolare gli incentivi per l'attività di condotta oraria, per l'attività di riserva e i compensi collegati all'assenza dalla residenza. Il tribunale e la corte d'appello avevano riconosciuto che tali emolumenti dovessero entrare nel calcolo della retribuzione feriale, valorizzando la nozione europea di retribuzione connessa alle mansioni e allo status professionale del lavoratore e rilevando che l'esclusione di tali voci avrebbe potuto dissuadere dal godimento delle ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha contestato la corretta applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse attribuito efficacia vincolante a un'interpretazione della Corte di giustizia non pertinente e riferita ad altre direttive; (2) ha lamentato la violazione della disciplina interna e contrattuale, affermando che la contrattazione collettiva aziendale avrebbe escluso quelle voci dalla retribuzione feriale; (3) ha sostenuto che la giurisprudenza europea non imporrebbe l'identità tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale, ma solo una retribuzione non dissuasiva, e ha chiesto in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (4) ha denunciato la violazione delle regole sulla prescrizione dei crediti retributivi, ritenendo che il termine decorresse anche in costanza di rapporto a seguito delle modifiche dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché le questioni erano già state decise in precedenti conformi riguardanti la stessa vicenda, ai quali ha fatto espresso rinvio: la retribuzione dovuta durante le ferie comprende le voci economiche connesse alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, e la verifica sull'effetto dissuasivo della loro esclusione è rimessa al giudice di merito, che nel caso concreto l'aveva motivatamente accertato. La Corte ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, osservando che la questione era già stata chiarita e che la valutazione concreta spetta al giudice nazionale. Anche il quarto motivo è stato respinto, perché, alla luce della giurisprudenza recente, per i crediti non già prescritti al momento della l. n. 92 del 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società ricorrente alle spese, distratte in favore del difensore antistatario dei lavoratori.

Norme richiamate

  • art. 7 della direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione feriale deve garantire al lavoratore una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, senza effetti dissuasivi sul godimento delle ferie; comprende gli emolumenti collegati alle mansioni e allo status professionale.

  • art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003

    È richiamato come norma interna di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite.

  • art. 36 Cost.

    È invocato quale parametro di adeguatezza della retribuzione nel periodo feriale.

  • art. 2109 c.c.

    È richiamato in tema di ferie retribuite e diritto al riposo annuale.

  • art. 18 della legge n. 300 del 1970

    Le modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012 incidono sulla stabilità del rapporto, ma non escludono che, per i crediti non prescritti, la prescrizione decorra dalla cessazione del rapporto.

  • art. 2948 c.c.

    Per i crediti retributivi, il termine di prescrizione è ricondotto alla cessazione del rapporto per i diritti non già prescritti al momento della riforma.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro stabile tale momento viene individuato nella cessazione del rapporto per i crediti non prescritti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    È richiamato per la declaratoria dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

  • L. n. 92 del 2012

    Le modifiche al regime dei licenziamenti sono considerate rilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    È menzionato insieme alla l. n. 92 del 2012 quale intervento normativo che incide sulla stabilità del rapporto di lavoro.

Massime di principio

  • Nel determinare la retribuzione dovuta durante le ferie annuali occorre includere tutte le voci economiche che siano intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, non potendo il trattamento feriale essere tale da dissuadere dal godimento effettivo delle ferie.
  • La conformità della retribuzione feriale alla disciplina europea va valutata in concreto, verificando se la mancata corresponsione di specifiche voci abbia un'effettiva idoneità dissuasiva; tale apprezzamento appartiene al giudice di merito se adeguatamente motivato.
  • La contrattazione collettiva può disciplinare la retribuzione feriale, ma non può essere interpretata in modo da escludere voci che, per loro natura e funzione, incidono sulla retribuzione ordinaria e sullo status del lavoratore quando ciò contrasti con la finalità imperativa del diritto dell'Unione.
  • Non è necessario disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa sia già stata risolta in modo chiaro dalla giurisprudenza europea e il punto controverso riguardi soprattutto la valutazione del caso concreto riservata al giudice nazionale.
  • Per i crediti di lavoro non già prescritti al momento dell'entrata in vigore della riforma del 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, poiché la nuova disciplina ha inciso sulla stabilità del rapporto venendo meno il presupposto della decorrenza in costanza di rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaPrescrizione

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